N. 00397/2012 REG.PROV.COLL.

 N. 02237/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

 

(Sezione Terza)

 ha pronunciato la presente

 SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2010, proposto da Associazione denominata Movimento Civico Massa Comune, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Ceruti, con domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20; 

contro

Comune di Massa Marittima, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Duccio Maria Traina e Luciano Giorgi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Lamarmora n. 14; 

nei confronti di

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; 

Massa Marittima Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Losappio, Giovanni Gerbi e Fabio Colzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via San Gallo n. 76;

 per la declaratoria di nullità, in parte qua:

 -del Regolamento urbanistico del Comune di Massa Marittima, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio 2007, atto presupposto del permesso di costruire;

 -del Piano di recupero denominato “Area ex Agraria” approvato dal Consiglio comunale di Massa Marittima con deliberazione n. 28 del 17 aprile 2009, atto presupposto del permesso di costruire;

 nonché per l’annullamento:

 -del permesso di costruire del Comune di Massa Marittima n. 82 rilasciato in data 7 settembre 2009, con il quale la Massima Marittima Sviluppo s.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione di n. 42 unità residenziali oltre pertinenze nel lotto edificabile n. 1 del Piano di Recupero denominato “Area Ex-Agraria” in Comune di Massa Marittima;

 -di ogni altro atto presupposto, collegato, e conseguente, tra cui la deliberazione del Consiglio comunale di Massa Marittima n. 28 del 17 aprile 2009, di approvazione del Piano di Recupero denominato “Area Ex-Agraria” e, in parte qua, la deliberazione del Consiglio comunale di Massa Marittima n. 48 del 30 luglio 2007 con la quale è stato approvato il Regolamento Urbanistico, atto presupposto del permesso di costruire ed anche il parere dell’Ufficio del Comando provinciale di Grosseto dei Vigili del Fuoco in data 19 giugno 2009 prot. n. 0008836;

 per l’accertamento e la declaratoria di inefficacia 

del permesso di costruire del Comune di Massa Marittima n. 82 in data 7 settembre 2009, nonché per l’adozione dei provvedimenti conseguenti prescritti dalla normativa applicabile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Marittima e della Società Massa Marittima Sviluppo s.r.l.;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori F. Gesess delegato da G. Ceruti, E. Vannucci Zauli delegata da D. M. Traina e F. Colzi;

 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 FATTO

 La ricorrente è un’associazione costituita il 24.6.2010 da alcuni soci fondatori ed avente per scopo statutario la tutela in via amministrativa e giurisdizionale, l’osservanza, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle regole e della correttezza di gestione della cosa pubblica nell’interesse generale, la salute, la qualità della vita, l’ambiente, la natura, il paesaggio, l’ecosistema, i beni culturali, il corretto assetto urbanistico, la preservazione da ogni forma di inquinamento (documento n. 5 depositato in giudizio dalla deducente).

 Il Comune di Massa Marittima, con deliberazione consiliare n. 47 del 27.7.2006, ha adottato il regolamento urbanistico, poi approvato con deliberazione consiliare del 30.7.2007.

 Lo stesso Comune, con deliberazione consiliare n. 64 del 28.11.2008, ha adottato il piano di recupero dell’area denominata “Ex Agraria”, poi approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 17.4.2009.

 Tale piano prevede la formazione di 2 lotti edificabili con interventi sul patrimonio esistente che si concretano in nuove costruzioni, nonché il reperimento di spazi pubblici da destinare a viabilità, parcheggio e verde pubblico ed alla realizzazione di infrastrutture a rete quali fognature, rete idrica, rete dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione e telecomunicazioni.

 E’ seguito il rilascio, a favore di Massa Marittima Sviluppo s.r.l., del permesso di costruire n. 82 del 7.9.2009.

 La ricorrente, avverso tale provvedimento, il piano di recupero e il regolamento urbanistico, è insorta deducendo:

 1) incompetenza del Consiglio comunale in ordine all’approvazione del piano di recupero;

 2) violazione del combinato disposto di cui all’art. 94, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 82 della L.R. n. 1/2005;

 3) violazione dell’art. 76.5 delle norme tecniche di attuazione del vigente regolamento urbanistico in parte qua; violazione del principio fondamentale della legittimità del patrimonio edilizio esistente in caso di interventi inerenti il suo recupero; eccesso di potere per carenza di istruttoria;

 4) nullità in parte qua del regolamento urbanistico per violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 per mancanza di oggetto possibile e/o determinato quale elemento essenziale dell’atto; illegittimità derivate; violazione dell’art. 3, comma 1, lett. f, del d.p.r. n. 380/2001; violazione dell’art. 76.5 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico; illegittimità derivate;

 5) violazione delle norme contenute nel capo IV del titolo V della L.R. n. 1/2005; violazione dell’art. 17 del regolamento di attuazione del titolo V della L.R. n. 1/2005, approvato con D.P.G.R. 9.2.2007, n. 3/R; violazione degli artt. 27, 28 e 30 della legge n. 457/1978; violazione del combinato disposto dell’art. 32 della legge n. 457/1978, dell’art. 13 della legge n. 10/1977 e dell’art. 55 della L.R. n. 1/2005; violazione dell’art. 28 della legge n. 1150/1942; illegittimità in parte qua del regolamento urbanistico; illegittimità del piano di recupero; illegittimità derivate;

 6) violazione dell’art. 11 del regolamento regionale n. 26/R, approvato con D.P.G.R. 27.4.2007; violazione dell’art. 89 del d.p.r. n. 380/2001; violazione dell’art. 17 del regolamento regionale n. 3/R approvato con D.P.G.R. 9.2.2007; illegittimità derivata;

 7) violazione delle norme in materia di altezze e distanze tra fabbricati; violazione degli artt. 7.4, 7.8., 7.9, 7.10 e 76.5 delle N.T.A. del regolamento urbanistico; violazione degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968; violazione dell’art. 3 del regolamento regionale n. 2/R emanato con D.P.G.R 9.2.2007;

 8) violazione del punto 3.7.2 del D.M. Interni 1.2.1986; violazione dell’allegato D del .M. 16.2.2007;

 9) violazione del combinato disposto di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e al R.D. n. 1357/1940;

 10) violazione degli artt. 3 e 5 del D.M. n. 1444/1968 e dell’art. 3 del regolamento regionale n. 2/R approvato con D.P.G.R. 9.2.2007; violazione degli artt. 14.3, 20.1 e 76 delle N.T.A. del regolamento urbanistico; in subordine, violazione dell’art. 76 delle N.T.A. del regolamento urbanistico per violazione degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 1444/1968; illegittimità derivata del permesso di costruire;

 11) violazione dell’art. 3 del D.M. 9.1.1996 e dell’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001; illegittimità derivate;

 12) violazione dell’art. 76.5 delle N.T.A. del regolamento urbanistico;

 13) violazione degli artt. 3, commi 4 e 5, 55, comma 2, 1, comma 2, e 2 della L.R. n. 1/2005;

 14) violazione dell’art. 5, comma 4 bis, e dell’art. 3 della L.R. n. 47/1991, dell’art. 10 del D.P.R. n. 503/1996, del combinato disposto dei punti 4.2.3 e 8.1.11 del D.M. n. 236/1989; violazione dell’art. 20 delle N.T.A. del piano attuativo; illegittimità derivata;

 15) nullità, in parte qua, del piano di recupero per violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, per effetto della mancanza di oggetto lecito quale elemento essenziale dell’atto;

 16) violazione degli artt. 2 e 5 delle N.T.A. del piano attuativo; illegittimità derivata; inefficacia del permesso di costruire;

 17) violazione degli artt. 2 e 16 del regolamento regionale n. 2/R approvato con D.P.G.R. 9.2.2007 per inosservanza del rapporto minimo del 25% di superficie permeabile fondiaria;

 18) illegittimità del permesso di costruire e del presupposto deposito del progetto strutturale per violazione dell’art. 20 comma 3 del d.l. n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008 e dall’art. 1 bis della legge n. 77/2009, nonché per violazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14.1.2008;

 19) invalidità del piano di recupero per mancata verifica di assoggettabilità; violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 4/2008;

 20) inefficacia del permesso di costruire n. 82 del 7.9.2009: richiesta di accertamento e dei provvedimenti conseguenti.

 Si sono costituiti in giudizio il Comune di Massa Marittima e la società Massa Marittima Sviluppo. 

 All’udienza del 9 febbraio 2012 la causa è stata posta in decisione. 

 DIRITTO

 E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.

 Il rilievo è fondato.

 Va richiamato, in tema di legittimazione processuale delle associazioni, il prevalente orientamento della giurisprudenza in base al quale, impregiudicato il criterio legale di legittimazione che la attribuisce agli enti a carattere nazionale iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’ambiente, ai sensi dell’art. 13 della l. 8 luglio 1986 n. 349, è possibile che tale riconoscimento della titolarità dell’azione sia attribuito ad associazioni locali le quali perseguano statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela di determinati interessi della collettività ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione pubblica che si assume leso (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. IV, 8 novembre 2010, n. 7907; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 11 marzo 2011, n. 398).

 Per contro, è indubitabile che, anche in materia di interessi diffusi, nel nostro ordinamento non è ammessa l’azione popolare, vale a dire la possibilità per il quisque de populo di intraprendere un’iniziativa giurisdizionale in assenza della titolarità, sul piano sostanziale, di un interesse diretto, concreto e personale che lo ponga su un piano differenziato rispetto alla generalità dei consociati (TAR Toscana, sez. II, 18 novembre 2011, n. 1765).

 rbene, gli enti esponenziali, onde poter essere ammessi alla tutela giurisdizionale, debbono agire per la difesa di specifici fini individuati nello Statuto; tuttavia tale specificità nel caso di specie manca, giacchè lo Statuto dell’Associazione ricorrente opera un riferimento generico ed omnicomprensivo alla “finalità di tutelare, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, nell’ambito del Comune di Massa Marittima: l’osservanza da parte delle pubbliche amministrazioni delle regole e della correttezza di gestione della cosa pubblica nell’interesse generale, la salute, la qualità della vita, l’ambiente, la natura, il paesaggio, l’ecosistema, i beni culturali, il corretto assetto urbanistico, la preservazione dei luoghi da ogni forma di inquinamento” (documento n. 5 depositato in giudizio dalla deducente).

 Ciò posto, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della legittimazione ad agire di un’associazione o di un comitato, non è sufficiente il mero scopo associativo o la finalità statutaria per differenziare l’interesse diffuso, specie quando tale scopo si risolva nella finalità di proporre un’azione giurisdizionale o di svolgere un controllo generalizzato sulla legittimità di qualsiasi azione amministrativa nel contesto territoriale di riferimento, “in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa” (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2546; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 26 marzo 2010, n. 866).

 Inoltre, rileva la circostanza che l’Associazione ricorrente si è costituita nel giugno 2010 (come indicato nella memoria difensiva di replica della stessa depositata in giudizio il 19.1.2012), ovvero pochi mesi prima del ricorso in epigrafe, con la conseguenza che, al momento della proposizione del medesimo, essa non poteva reputarsi radicata nel territorio (TAR Toscana, sez. II, 1° aprile 2011, n. 567).

 La carenza di adeguata rappresentatività e radicamento nel territorio deve valutarsi anche in relazione al numero degli associati (TAR Toscana, sez. II, 1° aprile 2011, n. 567), che, stando all’atto costitutivo cui la ricorrente fa riferimento nella memoria depositata in giudizio il 19.1.2012, sono solo diciassette. 

 In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva.

 Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 4.000 (quattromila) oltre IVA e CPA, che la ricorrente dovrà corrispondere per metà al Comune di Massa Marittima e per la restante metà alla società controinteressata.

 P.Q.M.

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

 Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Massa Marittima e alla società Massa Marittima Sviluppo la somma di euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA ciascuno, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi. 

 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

 Maurizio Nicolosi, Presidente

 Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

 Silvio Lomazzi, Primo Referendario

                          

L’ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

 Il 28/02/2012

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)