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Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 2012 (del Presidente del Consiglio dei Ministri). Edilizia ed urbanistica – Norme della Regione Toscana – Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità – Possibilità di ottenere il permesso in sanatoria per le opere che risultino conformi alla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione o al momento dell’inizio dei lavori – Possibilità di accedere all’accertamento di conformità anche per le opere realizzate in difformità dalla normativa vigente al momento della loro realizzazione – Ricorso del Governo – Denunciato mancato rispetto della norma statale di principio sull’accertamento di conformita’, secondo cui il rilascio del permesso in sanatoria é subordinato alla conformita’ degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda e al momento della realizzazione dell’intervento stesso – Violazione della competenza del legislatore statale nella materia concorrente del governo del territorio. – Legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, artt. 5, 6 e 7. Costituzione, art. 117, comma terzo.

(GU n. 20 del 16-5-2012 )

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F 80213330584), con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) – fax: 0696514000 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it – presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione dell’illegittimita’ costituzionale della Legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012, recante modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il Governo del Territorio) e della legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 03.2.2012, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2012. La Legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012, recante modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) e della regionale 16 ottobre 2009 n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 3 febbraio 2012, e’ illegittima con riguardo agli artt. 5, 6, 7 perche’ prevede disposizioni in contrasto con l’art. 117, comma 3 della Costituzione. E’ avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe, la Regione Toscana abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare di seguito con l’illustrazione dei seguenti

Motivi

La legge regionale epigrafata presenta rilevanti profili di illegittimita’ costituzionale. Le disposizioni di cui all’art. 5 della legge de qua, ove sostituiscono l’art. 118, commi l e 2, della 1.r. n. 1/2005, stabiliscono la possibilita’ di ottenere il permesso in sanatoria per le opere ivi previste che risultano conformi alla normativa tecnica vigente soltanto al momento della loro realizzazione (comma 1) o al momento dell’inizio dei lavori (comma 2) e non anche al momento della presentazione dell’istanza. Lo stesso art. 5 (comma 3) novella, altresi’, il comma 3 dell’art. 118, prevedendo la possibilita’ di accedere all’accertamento di conformita’ anche per le opere realizzate in difformita’ dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione. Tali disposizioni si pongono in palese contrasto con quanto previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che subordina il rilascio del permesso in sanatoria alla conformita’ degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, conformita’ che deve sussistere sia al momento della presentazione della domanda, che al momento della realizzazione dell’intervento stesso. Sul punto si segnala che con sentenza n. 182/2006, pronunciata, peraltro, nel giudizio di legittimita’ costituzionale di alcune norme contenute nella l.r. Toscana n. 1/2005 in seguito a ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte costituzionale ha ribadito che «l’intento unificatore della legislazione statale e’ palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumita’ pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali». L’art. 5 della legge in esame e’, pertanto, incostituzionale, per violazione dell’art. 117, comma 3 (governo del territorio), della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sull’accertamento di conformita’ prevista nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Le medesime considerazioni si riverberano ovviamente, sugli articoli 6 e 7 della legge regionale che rinviano, esplicitamente, al contenuto dell’articolo 5.

Roma, 30 marzo 2012



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