Archivi per la categoria ‘Ex Agraria’
•
Vuoi ottenere un finanziamento
di 12.750.000 euro
(dodicimilionisettecentocinquantamila)
per la tua Azienda
benché abbia un capitale sociale
di appena 10.000 euro (diecimila)
e possa dare a garanzia
solo alcuni immobili da demolire ???
•
Massa Marittima 08.03.2018
Alla Procura della Repubblica di GROSSETO
p.c. alla Procura della Corte dei Conti della TOSCANA
p.c. alla Prefettura di Grosseto
ESPOSTO / DENUNCIA
Io sottoscritto Dott. Gabriele GALEOTTI, c.f. GLTGRL64M13F032U, Consigliere Comunale Capogruppo della “Lista Civica MASSA COMUNE” di Massa Marittima (GR), Architetto libero professionista,
espongo quanto appresso circa taluni degli accadimenti afferenti la lottizzazione residenziale EX-AGRARIA in corso di realizzazione in Massa Marittima (invero, le opere di urbanizzazione primaria, consistenti in parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport, nelle misure minime prescritte dall’art.3 DM 1444/1968 e dall’art.41 quinquies Legge 1150/1942, non sono state ancora ultimate).
Questi i fatti che intendo richiamare.
Prestata la mia opera professionale avverso le numerose e marcate illegittimità a sfondo edilizio e urbanistico caratterizzanti la lottizzazione di cui all’oggetto (vedasi l’esposto denuncia del 25.10.2011), fui…
… ecc. ecc.
In data 22 aprile 2009, con istanza assunta al n.5699 del protocollo del Comune di Massa Marittima, la società “MASSA MARITTIMA SVILUPPO s.r.l.” ha richiesto il permesso di costruire per attuare quanto di cui al primo lotto del Piano di Recupero della c.d. area “ex-Agraria”.
Il successivo 7 settembre, il signor Armando Nodi – allora Responsabile del Settore 3 Urbanistica e della Polizia Municipale del Comune di Massa Marittima – ha rilasciato il permesso di costruire n.82/2009 col quale è stata consentita la “Realizzazione di n.42 unità abitative e relative pertinenze previa demolizione delle volumetrie esistenti e relative opere di urbanizzazione”.
L’individuazione delle opere di urbanizzazione si deve alla Legge 29 Settembre 1964 n.847 che, all’art. 4, le ha suddivise in primarie e secondarie; la norma è rimasta inalterata fino ad oggi ed è stata sostanzialmente riprodotta nell’art.16 del DPR 6 giugno 2001 n.380 [Testo Unico dell’Edilizia – TUE].
La realizzazione di tali opere è stata inscindibilmente correlata all’esercizio dell’attività edilizia fin dalla legge urbanistica fondamentale (Legge 17 Agosto 1942 n.1150) la quale prescriveva che il rilascio della licenza edilizia fosse comunque subordinato alla sussistenza delle opere di urbanizzazione primarie o alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero, ancora, all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto di licenza (art.31).
Successivamente, con la Legge 28 gennaio 1977 n.10, il rilascio della concessione edilizia è stato subordinato al pagamento di un contributo determinato in base all’ammontare delle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione, in ragione della regola generale secondo cui “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale dovesse partecipare agli oneri ad essa relativi”.
Il contributo di cui sopra è detto CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (o contributo concessorio) e si compone degli ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, degli ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA e del COSTO DI COSTRUZIONE.
Le OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA sono quelle relative alla realizzazione di: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
Le OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA sono quelle relative alla realizzazione di: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
La quota parte del CONTRIBUTO CONCESSORIO afferente il COSTO DI COSTRUZIONE deve essere necessariamente corrisposta.
Quanto dovuto per gli ONERI DI URBANIZZAZIONE, invece, può richiedersi venga scomputato, obbligandosi ad eseguire in proprio le opere previste dal progetto nel rispetto di apposita convenzione.
Orbene, il permesso di costruire quanto di cui al primo lotto del Piano di Recupero c.d. “Area Ex-Agraria” è stato rilasciato a titolo oneroso limitatamente solo costo di costruzione per € 60.452,25, ovvero A SCOMPUTO TOTALE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.
Ma la Società “Massa Marittima Sviluppo” NON ha mai richiesto il permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione contemplate dal Piano di Recupero [non sussistendo corrispondenza – pertanto – tra il chiesto e l’ottenuto].
E NON ha mai richiesto [né alla Giunta comunale, né al Responsabile del Settore] neppure di potersi avvalere – ai sensi dell’art. 16, comma 2 del D.P.R. n.380/2001 oltreché dell’art.127, comma 1, della LRT n.1/2005 – della possibilità di eseguire in proprio le opere di urbanizzazione contemplate nel Piano di Recupero e, quindi, di accedere allo scomputo del contributo.
Occorre ricordare che l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota per oneri di urbanizzazione, non costituisce un diritto del costruttore, ma rappresenta una facoltà del Comune che deve, in ogni caso, armonizzarsi con le proprie previsioni programmatiche.
In quest’ottica e in linea con le competenze per la realizzazione delle opere pubbliche comunali, la migliore dottrina reputa che spetti al Consiglio Comunale ogni valutazione circa la concessione dello scomputo (E. Zola; A. Fiale – E. Fiale).
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Settore 3
del Comune di Massa Marittima
e, per conoscenza, a:
toscana.procura@corteconticert.it
FI0210003@pec.gdf.it
prot.procura.grosseto@giustiziacert.it
prefettura.prefgr@pec.interno.it
regionetoscana@postacert.toscana.it
Massa Marittima 23.02.2011.
I Consiglieri del Gruppo “Lista Civica MASSA COMUNE”,
PREMESSO
che in data 22 aprile 2009, con istanza assunta al n° 5699 del protocollo del Comune di Massa Marittima, la società “MASSA MARITTIMA SVILUPPO s.r.l.” ha richiesto il permesso di costruire in attuazione del Piano di Recupero c.d. “Area Ex-Agraria” per l’edificazione di n° 42 alloggi nel lotto n° 1.
che nell’istruttoria della suddetta richiesta, redatta il 18 giugno 2009, il Responsabile del procedimento sig. Michele Mori ha dichiarato – tra l’altro – che “Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite direttamente a cura del privato, da scomputare dal contributo previsto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo la procedura prevista dall’art. 57 c.6 del D.Lgs. 163/2006 per importi inferiori ad € 5.150.000,00”.
che nel prospetto della determinazione del contributo di costruzione, facente parte dell’Istruttoria, si evince come la nuova edificazione comporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 della L.R.T. n. 1/2005, la corresponsione di un contributo di costruzione (composto da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché costo di costruzione) pari a:
a) € 107.692,20, relativi agli oneri di urbanizzazione primaria;
b) € 265.734,00, relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria;
c) € 60.452,25, relativi alla percentuale sul costo di costruzione;
per un contributo di costruzione complessivo pari a € 433.878,45.
che il suddetto prospetto di determinazione del contributo di costruzione contempla la seguente rateizzazione:
a) oneri di urbanizzazione:
1^ rata al ritiro del P.C.:€ 93.356,55
2^ rata al 6° mese:€ 93.356,55;
3^ rata al 12° mese:€ 93.356,55;
4^ rata al 18° mese:€ 93.356,55.
b) costo di costruzione:
1^ rata al 15° mese:€ 30.226,12;
2^ rata al 18° mese:€ 30.226,12.
che in data 7 settembre 2009, il signor Armando Nodi – quale Responsabile del Settore 3 Urbanistica, Assetto ed uso Risorse del Territorio – Polizia Municipale – ha rilasciato il permesso di costruire n° 82 in evasione dell’istanza avanzata dalla Società, con il quale viene consentita la “Realizzazione di n°42 unità abitative e relative pertinenze previa demolizione delle volumetrie esistenti e relative opere di urbanizzazione, il tutto secondo la relazione tecnica che allegata al presente Permesso di Costruire ne forma parte integrante e sostanziale”.
che la società Massa Marittima Sviluppo s.r.l. ha ritirato il suddetto permesso di costruire in data 7 settembre 2009.
che nel corpo del permesso di costruire n° 82 il Responsabile del Settore dà atto di aver “Visto l’atto d’obbligo stipulato a favore del Comune di Massa M/ma per l’esecuzione diretta delle opere predette, stipulato in data 03-09-09, redatto secondo lo schema approvato dal Comune con D.G.M. n° 151 del 28.05.2009 allegato “B”.
che il permesso di costruire risulta rilasciato a titolo oneroso, limitatamente alla corresponsione del solo costo di costruzione pari ad € 60.452,25.
•
00265/2016 REG.PROV.COLL.
01543/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
•
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2015, proposto da:
Immobiliare Porta al Salnitro s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n.8;
C O N T R O
Comune di Massa Marittima, rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Gracili, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Servi n.38;
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 659 del 22.04.2013, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV, n. 5119/2014, depositata in data 14.10.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 codice procedura amministrativa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Marittima;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso quanto segue.
Questo TAR, con sentenza n. 659 del 22.4.2013, ha condannato il Comune di Massa Marittima al risarcimento dei danni, a favore della ricorrente, sulla base di predefiniti criteri ai sensi dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 104/2010.
La predetta sentenza è passata in giudicato e tuttavia le parti non sono pervenute ad un accordo in ordine alla quantificazione delle varie voci di danno da risarcire, ovvero circa la somma effettiva da liquidare sulla base dei criteri individuati nella suddetta pronuncia.
Il persistente disaccordo delle parti ha indotto la ricorrente a rivolgersi nuovamente al giudice, nelle forme del giudizio di ottemperanza, per la determinazione delle somme dovute.
Considerato che quindi occorre disporre, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 104/2010, una consulenza tecnica d’ufficio sui seguenti quesiti, ai fini della corretta applicazione dei criteri stabiliti nella sentenza da ottemperare:
I) valuti il consulente quale sia l’importo corrispondente al mancato introito del reddito da locazione degli edifici privati che avrebbero dovuto essere realizzati, da calcolare in relazione al periodo dal 1° marzo 2001 al 30 novembre 2010, considerando i canoni medi praticati nella zona, nel suddetto periodo, per edifici analoghi a quelli previsti nella convenzione (si veda il punto 2 della parte in diritto della sentenza n. 659 del 22.4.2013);
II) il consulente quantifichi il valore attuale dei volumi da ricostruire, sulla base dell’articolato criterio di stima stabilito al punto 3 della parte in diritto della citata sentenza n. 659/2013;
III) il consulente valuti il mancato introito del reddito da gestione dei posti auto nel parcheggio a raso, sulla base dei criteri di cui al punto 4 della parte in diritto della citata sentenza;
IV) il consulente quantifichi gli oneri sostenuti dalla ricorrente in relazione a lavori e prestazioni tecnico professionali in dipendenza degli adempimenti previsti nella convenzione, sulla base delle condizioni e dei criteri indicati al punto 5 della parte in diritto della citata sentenza.
Il Collegio affida la CTU all’ingegnere Butti Andrea (individuato visionando l’albo dei consulenti del Tribunale di Firenze accessibile via internet), avente specifica competenza in materia, e sarà svolta nei seguenti modi e termini:
a) il giuramento sarà prestato innanzi al giudice relatore, dott. Gianluca Bellucci, in data 8 marzo 2016 alle ore 12 presso la Segreteria della sezione I del TAR Toscana; entro tale termine dovranno essere proposte eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente, a pena di decadenza (art. 67, comma 2, c.p.a.);
b) il termine per l’eventuale nomina dei consulenti tecnici delle parti, ex art. 67, comma 3 lett. b, del d.lgs. n. 104/2010, è fissato a decorrere dalla comunicazione della presente pronuncia e fino al momento del giuramento del CTU;
c) il termine di cui all’art. 67, comma 3 lett. c, del d.lgs. n. 104/2010, per la redazione e trasmissione, da parte del CTU, alle parti o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, dello schema di perizia o della propria relazione indicante le risposte ai quesiti, è fissato al 29 luglio 2016;
d) il termine di cui all’art. 67, comma 3 lett. d, del d.lgs. n. 104/2010, per la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte, è fissato al 30 settembre 2016;
e) la relazione finale, contenente la motivata risposta a tutti i quesiti e nella quale il consulente tecnico d’ufficio darà conto delle osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte e prenderà specificamente posizione su di esse, sarà depositata presso la segreteria di questo TAR, ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. e, del d.lgs. n. 104/2010, entro il 7 novembre 2016.
Per l’espletamento dell’incarico, il CTU è autorizzato sin d’ora all’uso del proprio mezzo di trasporto e ad avvalersi di ausiliari (con oneri rimborsabili alle condizioni di cui al d.p.r. n. 115/2002).
Il compenso del CTU ed il relativo rimborso delle spese sostenute saranno liquidati dal Tribunale a presentazione di parcella, dopo l’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010, del d.p.r. n. 115/2002 e del DM 30.5.2002; è posto a carico delle parti, per metà ciascuna, l’anticipo del compenso stesso nella misura di euro 1.000 (mille), da corrispondere entro il termine di cui alla precedente lettera c).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) dispone l’effettuazione di una consulenza tecnica d’ufficio, designando quale consulente l’ingegnere Butti Andrea, domiciliato in Figline Valdarno, via Fiorentina n. 86, il quale provvederà agli incombenti istruttori nei sensi, termini e modi indicati nella motivazione della presente pronuncia.
Fissa al 22 marzo 2017 la camera di consiglio per la trattazione del ricorso.
Dispone che le parti, per metà ciascuna, corrispondano al consulente tecnico d’ufficio, a titolo di acconto sul corrispettivo che sarà liquidato, la somma complessiva di euro 1.000 (comprensiva di oneri tributari e accessori) entro la scadenza indicata in motivazione.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio del 13 gennaio 2016 e del 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
•
Il caso EX-AGRARIA sta coinvolgendo anche il Comune di Monterotondo.
E che c’entra la terra natia di Renato Fucini? Già, che c’entra?
Un dirigente di quest’ultimo Ente, comandato presso il Comune di Massa Marittima [ove lavora 12 ore a settimana], infatti, è stato chiamato dalla Lista Civica ad esprimersi sulla legittimità dell’insediamento edilizio di cui sopra (che – ricordo – interessa la realizzazione di ben 42 nuove unità abitative).
L’ing. Guerrini – professionista preparato e diligente – ha ben recepito il messaggio lanciatogli da Massa Comune e si è immediatamente messo al lavoro.
Purtroppo, però, pare gli sia stato fatto capire… di soprassedere alla questione…
Perché anche il Sindaco di Monterotondo – al pari di quello di Massa Marittima – non ambisce acché trionfi la verità?
Che anche il Dott. Giacomo Termine, proprio come il Sig. Marcello Giuntini, debba ubbidir tacendo agli ordini pervenutigli dalla direzione regioprovinciale del PD?
Perché stoppare il lavoro dell’ing. Guerrini?
Perché i Sigg. Termine e Giuntini vogliono che non adempia al suo dovere?
Saprà l’ing. Guerrini che – forse – lo stanno mettendo nei guai?
Sono certo di si: Antonio è persona competente e intellettualmente onesta e, proprio per questo, sono sicuro che saprà farsi valere.
Temo – però – per le sue sorti, ovvero ho paura che gli revochino l’incarico a Massa (o lo releghino a mansioni sottodimensionate rispetto alla sua professionalità).
E mi dispiacerebbe perché – una volta tanto – abbiamo al servizio del nostro Comune una brava persona, preparata e rivolta al perseguimento del doveroso interesse generalizzato.
Perché – dunque – i Sigg. Termine e Giuntini vogliono che non adempia al suo dovere?
Cosa temono faccia – DI NON FATTO DA ALTRI COME IL NODI E LA MESSINA – circa l’area EX-AGRARIA?
Che ci sia sotto qualcosa di sporco?
Ma no dai… tutti sanno quanto il Sindaco di Massa abbia a cuore il suo partito (quello grazie al quale viene pagato coi soldi pubblici)…
Non farebbe mai nulla di diverso da ciò che gli viene ordinato…
E ben sappiamo anche quanto siano NOBILI i progetti di quell’altrettanto NOBILE formazione politica…
Detto cio, una semplice considerazione: se, a breve, l’ing. Guerrini dovesse subire una qualche forma di ritorsione, sapremmo a chi e a che cosa dare la colpa…
Un caro saluto agli amici di Monterotondo…
Poggibonsi / Massa M.ma 27.09.2016
All’Ing. Antonio Guerrini
Responsabile del Settore 6 Edilizia del Comune di Massa Marittima
Al Procuratore della Repubblica di Grosseto
Al Procuratore della Corte dei Conti per la Regione Toscana
Al Sindaco del Comune di Massa Marittima
Al Segretario del Comune di Massa Marittima
Ai Consiglieri del Comune di Massa Marittima
Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Massa Marittima
Al Procuratore Generale della Repubblica c/o Corte d’Appello di Firenze
Al Consiglio Superiore della Magistratura
All’Associazione Nazionale Magistrati
Al Procuratore della Repubblica di Genova
E, per conoscenza, alla Lista Civica Massa Comune
OGGETTO: DIFFIDA ad effettuare il controllo ex art. 71 DPR 445/2000 della dichiarazione di esistenza ed adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria resa nell’attestazione di agibilità del complesso residenziale Ex AGRARIA (già proprietà, allo stato di rudere e di edifici agricoli, della PAR.COM.IT – ovverosia Partito Comunista Italiano).
Il sottoscritto geom. Massimo Grisanti, nato a San Gimignano (SI) il 04 marzo 1968 e residente in Poggibonsi (SI) via Dante nr. 14, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Siena al nr. 817 ed esercitante la libera professione, elettivamente domiciliato esclusivamente alla PEC massimo.grisanti@geopec.it, già Consulente di Parte della Lista Civica Massa Comune nei ricorsi amministratrivi avverso la realizzazione del complesso residenziale (nuova lottizzazione) nell’Area Ex Egraria, espone quanto segue anche in qualità di riconosciuta (dal P.M.) persona offesa nel procedimento penale RG n. 14/11566 i cui atti, come reso noto dal quotidiano La Nazione del 23/9/2016, sono stati trasmessi per competenza alla Procura di Genova, dietro mia segnalazione, dall’ex Procuratore capo di Grosseto Dott. Verusio con proprio provvedimento del 14/01/2015.
Si premette che per conto della società MASSA MARITTIMA SVILUPPO s.r.l. in data 18/01/2013 l’arch. Adriano Tortorelli attestò la sussistenza dei presupposti richiesti dal d.P.R. 380/2001 per poter dichiarare agibile l’edificio residenziale eretto nell’Area Ex-Agraria (si allega l’attestazione).
MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 d.P.R. 380/2001.
Mediante il Testo unico dell’edilizia approvato con d.P.R. 380/2001 (appartenente al genus dei testi unici innovativi le fonti del diritto in esso sussunte – cfr. Cons. Stato, n. 1466/2010), il legislatore statale, al fine di impedire che possano essere fatte circolare in commercio res abusive contrastanti con l’ordinato assetto del territorio e gravanti sulle tasche dei Cittadini attraverso la fiscalità locale, ha così eloquentemente intitolato l’articolo 12: “Presupposti per il rilascio del permesso di costruire”.
Tra i presupposti, oltre all’ovvio rispetto del complesso della disciplina urbanistica (ma a Massa Marittima non tanto, vista la sistematica violazione in questa lottizzazione, “coperta”, per il momento, grazie a quella che io ho già ritenuto essere una falsa perizia del CTU Ing. Savelli resa al PM dott. Filippo Maffeo appena arrivato a Grosseto perché trasferito da Imperia per stalking nei confronti di una collega – un fumus evidentemente ritenuto sussistente dal dott. Verusio, perché altrimenti non avrebbe disposto, dico io, la trasmissione degli atti alla Procura di Genova) vi è il requisito dell’esistenza (anche nel senso di adeguatezza) o della contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Come è noto, sin dalla legge 29/9/1964, n. 847, articolo 4, tra le opere di urbanizzazione primaria il legislatore statale ha incluso il verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport (costituente anche standard urbanistico ai sensi e per gli effetti dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942 e dell’art. 3 DM 1444/1968) e i parcheggi pubblici (idem come prima). E ciò anche per la legislazione regionale (v. art. 37, comma 5, LRT 1/2005 vigente ratione temporisal momento della parziale realizzazione del complesso residenziale e della sottoscrizione dell’attestazione di agibilità).
Nell’area Ex Agraria – quella in questione – non esistevano tali spazi ed opere di urbanizzazione primaria, tanto che il famigerato Piano di Recupero li avrebbe previsti (peraltro nemmeno nella quantità prescritta dagli artt. 3, 4 e 5 DM 1444/1968).
Ma il bello è che i previsti spazi non esistono nemmeno oggi, come dimostrano le foto di ieri 26/9/2016.
E lo sa, vero, Ing. Guerrini, che l’inesistenza delle opere di urbanizzazione primaria significa esistenza di una lottizzazione abusiva che Lei ha il dovere di reprimere ex art. 30 TUE?
Dal momento che la realizzazione della opere di urbanizzazione primaria è de iure un presupposto per il rilascio del permesso di costruire, alla cui esistenza è ovviamente intimamente legata la cosiddetta rispondenza delle opere di edilizia privata al progetto approvato, mi spiega Ing. Antonio Guerrini (Responsabile dell’UTC) – ed anche Voi, Ecc.mi Procuratore della Repubblica di Grosseto e Procuratore della Corte dei Conti – come è possibile che ad oggi nessuno ha contestato la falsa attestazione di agibilità all’arch. Tortorelli ed abbia impedito la vendita (alla Massa Marittima Sviluppo che ha acquistato beni immobili già della PAR.COM.IT – Partito Comunista Italiano) e l’occupazione degli alloggi?
Anche Lei, Ing. Guerrini (che non ha firmato alcun atto relativo alla questione dell’Area Ex Agraria) è disposto a metterci la faccia ed altro e difendere l’operato di un Sistema di potere che specialmente in Toscana, tra Massoneria e Partito e Chiesa, appare essere una cloaca massima?
Pensate davvero, o Voi tutti, di poter riuscire sempre a contenere, in eterno, il malcontento crescente contro palesi manifestazioni di CORRUZIONE dei pubblici poteri a tutti i livelli?
Ci prendere tutti per grulli? O il Sistema vorrà ridurci al silenzio (non sparando, ma rovinando le persone con procedimenti penali di dubbia genuinità e richieste di risarcimenti danni)? Ammazzateci tutti era lo slogan dei Cittadini che, in Calabria e in Sicilia, hanno manifestato contro la Mafia.
Siamo sicuri che nella civile Toscana non sia che è STATO, LA MAFIA?
PERTANTO, la DIFFIDO, Ing. Guerrini, in qualità di Responsabile del Settore 6 del Comune di Massa Marittima, ad accertare la sussistenza delle condizioni di agibilità del complesso residenziale Ex Agraria, ad adottare i doverosi provvedimenti sanzionatori e inibitori e a contestare la sussistenza di una perdurante lottizzazione abusiva.
Attendo di conoscere gli atti che vorrà adottare entro e non oltre 30 giorni, trascorsi infruttuosamente i quali provvederò a denunciarla per abuso d’ufficio a causa dell’omissione che il ricoprimento della funzione pubblica le impone (cfr. Cass. penale, n. 35577/2016).
MI RACCOMANDO, o Voi Autorità in indirizzo, CONTINUATE A STARE ZITTE ED ESSERE COSI’ FUNZIONALI AL DECADIMENTO DEL PRESTIGIO DELLE FUNZIONI E DELLE CARICHE CHE STATE RICOPRENDO. SE POI QUALCUNO HA FATTO QUALCOSA, SAPPIATE CHE AI CITTADINI FA PIACERE SAPERE CHE LE ISTITUZIONI – QUELLE SANE – SONO AL LORO FIANCO E NON COLLUSIVE CON UN SISTEMA AVENTE CONNOTATI MAFIOSI (vedi Roma!!!).
F.to Geom. Massimo Grisanti
In data 03.09.2015, incassando SOLO 127.968,10 euro, il Comune ha escusso la fideiussione a garanzia delle Opere di Urbanizzazione che la ditta costruttrice si era impegnata ad eseguire nell’area EX-AGRARIA.
A quella data, dunque, le Opere di Urbanizzazione NON ERANO STATE ESEGUITE, NE’ TANTOMENO COLLAUDATE: è il Comune stesso a confermarlo.
Vedremo se riuscirà – com’è doveroso – ad introitare altre somme dalla Compagnia assicuratrice…
– segue –
•
ALLA FACCIA DEL SANI, DELLA BAI E DEL GIUNTINI, IL PROCEDIMENTO PENALE 4351/2011 SUL CASO “EX-AGRARIA” E’ ANCORA BEL LONTANO DAL DIRSI CONCLUSO [clicka QUI].
COSI’ COME RIMESSO IN TERMINI A SEGUITO DELL’ESPOSTO AVVERSO L’OPERATO DELLA PROCURA DI GROSSETO PRESENTATO DAL GEOM..MASSIMO GRISANTI IN DATA 22.02.2013, INFATTI, E’ ORA AL VAGLIO DELLA PROCURA GENERALE DI GENOVA [11566/2014].
A QUESTA IL COMPITO DI VALUTARE L’AZIONE GIUDIZIARIA CONDOTTA DAL PUBBLICO MINISTERO DOTT. FILIPPO MAFFEO [clicka QUI] E, SOPRATTUTTO, LA PERIZIA GIURATA CONTENENTE LE FALSE DICHIARAZIONI DELL’ING..GIANFRANCO SAVELLI DI GROSSETO, SULLA BASE DELLE QUALI FU PROMOSSA LA PRIMA FRETTOLOSA ARCHIVIAZIONE DEL CASO…
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.