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Nella pianta organica del Comune di Massa Marittima non sono previsti Dirigenti con qualifica espressa in servizio a tempo indeterminato.

Le funzioni attribuite a tali figure dall’art.107 del TUEL, pertanto, vengono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi [nel caso specifico, i 5 Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente].

La nomina dei Responsabili di Settore e il contestuale conferimento dell’incarico dirigenziale avvengono annualmente, mediante DECRETO SINDACALE, ai sensi dell’art.50, comma 10 del TUEL e in attuazione dell’art.109, comma 2 del medesimo [art.60, comma 4 dello Statuto Comunale].

I funzionari sono direttamente responsabili dell’attuazione dei fini e dei programmi fissati dall’Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione [art.60, comma 1 dello Statuto Comunale].

I funzionari, nell’organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione [art.60, comma 2 dello Statuto Comunale].

Spettano ai funzionari tutti i compiti che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente e ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici; essi, in particolare, svolgono tutte le attivitą previste dall’art.107, co.3, del D.Lgs.267/2000 [art.60, comma 3 dello Statuto Comunale].

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Il D.lgs n.39 del 08.04.2013, fermo restando il disposto di cui al Testo Unico sul Pubblico Impiego [D.lgs 165/2001], regola l’accesso agli “incarichi amministrativi di vertice” (incarichi di livello apicale, come quello di Segretario generale o posizioni assimilate) e agli “incarichi dirigenziali interni” (incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione).

In particolare, reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

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La Legge n.114 del 11.08.2014 [di conversione, con modificazioni, del DL n.90 del 24.06.2014] ha modificato l’art.110 del TUEL, promuovendo una diversa disciplina circa l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Essa, superando le normative regionali (spesso contrastanti e non sempre in linea coi suoi principi), accoglie l’interpretazione già sostenuta dalla maggiore giurisprudenza e introduce l’obbligo di una selezione pubblica, con l’evidente necessità di predisporre avvisi per singole posizioni dirigenziali, anche di livello generale [per dirigenti e funzioni dirigenziali di ogni livello, ivi comprese quelle degli enti strumentali].

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La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire [art.61, comma 3 dello Statuto Comunale].

Il Comune puė stipulare, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire; per tali contratti, la percentuale ammessa, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico sono stabiliti dal regolamento, dall’art.110, co.2, del D.lgs. 267/2000 e dalle leggi successive [art.61, comma 2 dello Statuto Comunale].

Il Comune può prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità stabilite dal Regolamento [art.61, comma 3 dello Statuto Comunale].

 

La legge 114/2014 interviene superando le normative regionali contrastanti o comunque non in linea con i suoi principi in tema di nomina a dirigente degli esterni negli Enti Locali: servirà una selezione pubblica.

La nomina a dirigente degli esterni nelle Regioni potrà avvenire solo all’esito di una selezione pubblica volta ad accertare il possesso della “comprovata esperienza pluriennale e una specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”. E’ quanto prevede l’articolo 11 della legge di conversione del DL 90/2014.

La novella si allinea, in pratica, con l’interpretazione già fornita dalla giurisprudenza maggioritaria in materia secondo la quale, in applicazione dei canoni fissati dall’articolo 97 Costituzione, erano necessarie regole procedimentali atte a garantire le condizioni di un trasparente e imparziale esercizio dell’attività amministrativa, e finalizzate alla scelta del soggetto più adatto all’incarico da individuarsi previa esplicita motivazione riguardo ai citati requisiti, seppur in assenza di un obbligo comparativo fra i diversi aspiranti. 

Con la legge 114/2014 viene pertanto meno la possibilità per le regioni di predispone elenchi dai quali attingere per le nomine dirigenziali “esterne”: gli enti interessati dovranno predisporre avvisi per singole posizioni dirigenziali, anche di livello generale con l’obbligo di selezione pubblica per il conferimento di questi incarichi – volta ad accertare il possesso di “comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”. 

Il numero degli incarichi Dirigenziali – La legge precisa inoltre che il numero di incarichi dirigenziali, esterni, conferibili con contratti a tempo determinato dalle Regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale viene fissato nel limite massimo pari al 10 per cento della dotazione organica; la norma prevede tuttavia la possibilità di ampliare il contingente de quo sino al 20 per cento per i Comuni con non più di 100 mila abitanti e al 13 per cento per i Comuni fino a 250 mila abitanti, stabilendo, per quest’ultimi, che la facoltà di deroga possa esercitarsi solo nell’ambito dei vincoli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. La soglia massima per gli incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110 del testo unico degli enti locali, viene invece portata dal 10 per cento al 30 per cento dei posti della pianta organica. 

Inoltre, se i contratti dirigenziali sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio (mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l’eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico).

 

Alcune riflessioni:

in materia di funzioni dirigenziali dispone il Capo II (articoli da 13 a 27) del D.lgs 165/2001, che riguarda specificamente le amministrazioni statali ma il cui art. 27 comma 1 prescrive alle altre amministrazioni pubbliche di “adeguarsi”, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, ai principi dell’articolo 4 e del suddetto Capo.

tra le disposizioni citate (articoli da 13 a 27) c’è ad esempio l’art. 19, che al comma 1 prevede l’ esplicita correlazione degli incarichi ad obiettivi predeterminati e risultati oggettivabili e ad una serie di requisiti che dovrebbero comunque essere dimostrabili se non altro in ossequio alla trasparenza e all’ obbligo di dimostrazione di perseguire il pubblico interesse; il comma 2 è ancora più preciso sulle modalità del provvedimento di incarico, sulla correlazione tra durata e obiettivi, sulla durata stessa (prevista tra tre e cinque anni). Anche l’art. 21 è piuttosto stringente sulla correlazione tra mantenimento dell’incarico e valutazione dei risultati raggiunti.

 

La valutazione dell’ operato dei dirigenti è già stabilita dagli artt. 147 e 107 del D.lgs 267/2000 (Testo unico enti locali).

Sugli obblighi di adozione, pubblicazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte delle amministrazioni dispone il D.lgs 150/2009 (normativa “Brunetta” che ha sostituito quella richiamata nell’art. 107 ultimo comma del 267/2000)

L’art. 109, comma 2, del 267/2000 statuisce che “nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale” le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, con provvedimento “motivato” del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi… “anche in deroga a ogni diversa disposizione“.

E’ chiaro che questo inciso significhi “anche in deroga a norme che eventualmente disciplinino diversamente circa CHI possa essere incaricato, CHI lo incarichi e CON QUALE TIPO DI PROVVEDIMENTO”.

Ciò non solo perché, altrimenti, l’articolo doveva essere formulato diversamente ma anche perché i citati articoli da 13 a 27 del D.lgs 163/2001 sono stati riformati nel 2009, quindi successivamente alla stesura di questa norma (2000), pertanto implicitamente abrogata laddove regolasse la stessa materia (cioè laddove fosse interpretata nel senso che nei Comuni privi di dirigenza gli incarichi possano essere conferiti senza rispettare il Capo II del D.lgs 165/2001).

Certamente, comunque, non si può parlare di deroga dei citati artt. 147, 107 dello stesso D.lgs 267/2000.  

In base a quanto sopra occorre esaminare come e se ciascun Comune abbia adeguato sul punto i propri ordinamenti (in altri termini, Statuto e Regolamento di organizzazione) al Capo II del D.lgs 165/2001 e raffrontare gli atti di conferimento incarichi con tali norme e con quelle del D.lgs 267/2000 citate.

La legge di stabilità 2016 (208/2015) vieta, di fatto, nuove assunzioni in qualifiche dirigenziali, sia a tempo indeterminato che determinato (art. 1, commi 219 e 228)  finchè non saranno emanati i decreti attuativi della “legge Madia” di riforma della pubblica amministrazione.

Ciò, tuttavia, non riguarda i Comuni senza figure dirigenziali in dotazione organica che, quindi, possono conferirne gli incarichi in base al D.lgs 267/2000.

 

L’art.110 del D.lgs. 267/2000, che disciplina l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, è stato così riformulato dalla Legge 114/2014 [di conversione, con modificazioni, del DL 90/2014]:

“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.

Per il periodo di durata degli incarichi di dirigente nonché dell’incarico di direttore generale di cui all’art.108 del TUEL, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Il Comune di Massa Marittima non ha Dirigenti con qualifica espressa e, pertanto, le funzioni attribuite a questi dall’art.107 del TUEL vengono svolte dai Responsabili dei 5 Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente.

La nomina dei Responsabili di Settore e il contestuale conferimento dell’incarico dirigenziale avviene annualmente, mediante DECRETO SINDACALE, ai sensi dell’art.50, comma 10, e in attuazione dell’art.109, comma 2, del TUEL.

L’attribuzione delle funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore consente loro autonomia gestionale ed economica (per quanto di competenza ed entro precisi limiti, firmano per l’Ente in luogo del Sindaco e dispongono liberamente l’impiego di mezzi e risorse finanziarie).

Fino allo scorso 08.12.2014, le più recenti nomine dei Responsabili di Settore erano quelle disposte dall’ex Sindaco Lidia BAI in data 30.12.2013 (cfr. Decreti Sindacali nn. 9, 10, 11, 12 e 13). 

Tali nomine, però, NON POTEVANO MANTENERE VALIDITA’ OLTRE LA DURATA DEL MANDATO ELETTIVO DI CHI LE AVEVA CONFERITE (cfr. Ministero dell’Interno nota del 29.06.2013 – Corte dei Conti sez. giur. d’appello Regione Sicilia n.377/A/2011).

E’ lo stesso “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Massa Marittima, all’art.21, a sancire che gli incarichi di Responsabile di Settore «hanno durata annuale e sono rinnovabili entro i limiti temporali del mandato del Sindaco».

La Legge n.444 del 15.07.1994 [di conversione, con modificazioni, del DL n.293 del 16.06.1994], inoltre, stabilisce che, in termini di prorogatio, gli organi amministrativi non ricostituiti nei tempi previsti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine medesimo. 

La medesima norma impone che gli stessi organi scaduti, nel periodo in cui sono prorogati, possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

MASSA COMUNE ha presentato un’interrogazione consiliare al riguardo ma il Sindaco si è detto sicuro della regolarità del tutto e del fatto che non ci fosse alcuna necessità di rinnovare quelle nomine.

Peccato che in data 09.12.2014, con 5 DECRETI SINDACALI (nn. 11, 12, 13, 14, 15), GIUNTINI ABBIA RINNOVATO GLI INCARICHI AGLI ATTUALI RESPONSABILI DI SETTORE: rinnovi riguardanti il 2014, fatti il 09 Dicembre per valere solo fino al 31 dello stesso mese!!!

HA QUINDI AMMESSO LE SUE COLPE E CONFESSATO DI AVER MENTITO IN CONSIGLIO COMUNALE; SE, INFATTI, COME AVEVA SOSTENUTO, NON CI FOSSE STATO BISOGNO DI TALI ATTI (oltretutto riguardanti il solo 2014, ormai alla fine), CERTO NON AVREBBE PROCEDUTO IN TAL SENSO.

Dal 26.05.2014 (data di proclamazione di Giuntini) al 08.12.2014, dunque, i precedenti incarichi saranno stati LEGITTIMI o ILLEGITTIMI?

E avranno o meno prodotto un DANNO ERARIALE ALL’ENTE PER LE RETRIBUZIONI IMPROPRIAMENTE ATTRIBUITE ai Soggetti investiti del ruolo?

Da tutto ciò, conseguirà o meno che gli atti firmati dai Soggetti in questione siano da considerare NULLI perché sottoscritti in carenza di potere?

La Prefettura sa tutto, il Difensore Civico Regionale pure e la Corte dei Conti uguale; ma ora, forse, ci vuole anche la Procura della Repubblica… 

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Ma c’è di più: la Legge n.114 del 11.08.2014 (di conversione, con modificazioni, del DL n.90 del 24.06.2014) ha recentemente modificato l’art. 110 del TUEL, introducendo L’OBBLIGO DI UNA SELEZIONE PUBBLICA per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con l’evidente necessità di predisporre un avviso per ogni singola posizione dirigenziale di ogni livello.

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L’art.40 del D.lgs 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta), dopo l’emanazione della Legge delega 15/2009, modificando l’art.19, commi 6 e seguenti, del D.lgs 165/2001, ha rivisto le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato degli enti locali.

Tra le altre cose, ha stabilito che il ricorso agli incarichi esterni sia possibile nelle sole ipotesi in cui non vi siano, all’interno delle singole amministrazioni, persone dotate della qualifica professionale richiesta.

 

Ipotizziamo che un Comune abbia affidato, per anni, un incarico dirigenziale a un proprio dipendente in possesso della qualifica professionale richiesta [art 109 D.lgs 267/2001].

Bene, come potrebbe togliergli tale incarico, pur continuando il medesimo a prestare servizio per l’Ente stesso, per affidarlo all’esterno [art 1110 D.lgs 267/2001]?

Ciò significherebbe censurarne pesantemente l’operato ed equivarrebbe a ritenerlo NON PIU’ dotato della qualifica professionale richiesta…

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NEL 2016 SI ANNUNCIANO IMPORTANTI NOVITA’

PER QUANTO RIGUARDA GLI ASSESSORI

IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DI SETTORE

2015-2016

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Annotazioni a margine della Sentenza della Corte di Cassazione
Sezione Lavoro – 26.01.2015, n.849

 

di Riccardo Nobile

 

Ancora una volta è sub iudice l’art.110, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n.267 in tema di dirigenti a tempo determinato. Come è noto, esso è stato di recente oggetto di maquillage normativo dall’art.11, comma 1, lett. a), del d.l. 24.6.2014, n.90, convertito nella legge 11.8.2014, n.114: lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”. Ad esso si aggiunge il comma 2, prima proposizione della medesima fonte di regolazione, che con la prima deve essere letto in combinato disposto: “il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”.

Le due disposizioni normative rilevano in modo non semplice, ma duplice: in primo luogo, evidenziano due distinte tipologie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il cui discrimine sta nella collocazione del relativo pósto in dotazione organica piuttosto che al di fuori di essa; in secondo luogo, esse demandano a due differenti atti normativi dell’ente locale le modalità della regolamentazione delle fattispecie, ripartendola fra lo statuto ed il regolamento per la disciplina degli ufficî e dei servizî, previsti il primo dall’art. 6 del d.lgs. 18.8.2000, n.267, il secondo dal suo art. 48, comma 3.

Sulla materia è di recente intervenuto il giudice delle leggi con la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro 26.1.2015, n.849, il cui dictum è particolarmente eloquente: “L’art.110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, in materia di «incarichi a contratto» a tempo determinato conferiti negli enti locali, disciplina, al primo comma, la possibilità che il contratto sia stipulato per la copertura di posti previsti nella pianta organica, mentre al secondo comma, la previsione riguarda la stipulazione di contratti “al di fuori della dotazione organica”, con la conseguenza che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione di cui al primo comma deve essere prevista dallo statuto dell’ente, non essendo all’uopo sufficiente una previsione regolamentare”.

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Il Comune di Massa Marittima non è dotato di Dirigenti con qualifica espressa e, pertanto, le funzioni attribuite a questi dall’art.107 del TUEL vengono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi [ovvero i 5 Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente].

La nomina dei Responsabili di Settore e il contestuale conferimento dell’incarico dirigenziale avviene annualmente, mediante DECRETO SINDACALE, ai sensi dell’art.50, comma 10 del TUEL (Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000), in attuazione dell’art.109, comma 2, del medesimo .

 

Il Comune di Massa Marittima non ha Dirigenti con qualifica espressa e, pertanto, le funzioni attribuite a questi dall’art.107 del TUEL vengono svolte dai Responsabili dei 5 Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente.

La nomina dei Responsabili di Settore e il contestuale conferimento dell’incarico dirigenziale avviene annualmente, mediante DECRETO SINDACALE, ai sensi dell’art.50, comma 10, e in attuazione dell’art.109, comma 2, del TUEL.

L’attribuzione delle funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore consente loro autonomia gestionale ed economica (per quanto di competenza ed entro precisi limiti, firmano per l’Ente in luogo del Sindaco e dispongono liberamente l’impiego di mezzi e risorse finanziarie).

Fino allo scorso 08.12.2014, le più recenti nomine dei Responsabili di Settore erano quelle disposte dall’ex Sindaco Lidia BAI in data 30.12.2013 (cfr. Decreti Sindacali nn. 9, 10, 11, 12 e 13). 

Tali nomine, però, NON POTEVANO MANTENERE VALIDITA’ OLTRE LA DURATA DEL MANDATO ELETTIVO DI CHI LE AVEVA CONFERITE (cfr. Ministero dell’Interno nota del 29.06.2013 – Corte dei Conti sez. giur. d’appello Regione Sicilia n.377/A/2011).

E’ lo stesso “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Massa Marittima, all’art.21, a sancire che gli incarichi di Responsabile di Settore «hanno durata annuale e sono rinnovabili entro i limiti temporali del mandato del Sindaco».

La Legge n.444 del 15.07.1994 [di conversione, con modificazioni, del DL n.293 del 16.06.1994], inoltre, stabilisce che, in termini di prorogatio, gli organi amministrativi non ricostituiti nei tempi previsti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine medesimo. 

La medesima norma impone che gli stessi organi scaduti, nel periodo in cui sono prorogati, possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

MASSA COMUNE ha presentato un’interrogazione consiliare al riguardo ma il Sindaco si è detto sicuro della regolarità del tutto e del fatto che non ci fosse alcuna necessità di rinnovare quelle nomine.

Peccato che in data 09.12.2014, con 5 DECRETI SINDACALI (nn. 11, 12, 13, 14, 15), GIUNTINI ABBIA RINNOVATO GLI INCARICHI AGLI ATTUALI RESPONSABILI DI SETTORE: rinnovi riguardanti il 2014, fatti il 09 Dicembre per valere solo fino al 31 dello stesso mese!!!

HA QUINDI AMMESSO LE SUE COLPE E CONFESSATO DI AVER MENTITO IN CONSIGLIO COMUNALE; SE, INFATTI, COME AVEVA SOSTENUTO, NON CI FOSSE STATO BISOGNO DI TALI ATTI (oltretutto riguardanti il solo 2014, ormai alla fine), CERTO NON AVREBBE PROCEDUTO IN TAL SENSO.

Dal 26.05.2014 (data di proclamazione di Giuntini) al 08.12.2014, dunque, i precedenti incarichi saranno stati LEGITTIMI o ILLEGITTIMI?

E avranno o meno prodotto un DANNO ERARIALE ALL’ENTE PER LE RETRIBUZIONI IMPROPRIAMENTE ATTRIBUITE ai Soggetti investiti del ruolo?

Da tutto ciò, conseguirà o meno che gli atti firmati dai Soggetti in questione siano da considerare NULLI perché sottoscritti in carenza di potere?

La Prefettura sa tutto, il Difensore Civico Regionale pure e la Corte dei Conti uguale; ma ora, forse, ci vuole anche la Procura della Repubblica… 

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Ma c’è di più: la Legge n.114 del 11.08.2014 (di conversione, con modificazioni, del DL n.90 del 24.06.2014) ha recentemente modificato l’art. 110 del TUEL, introducendo L’OBBLIGO DI UNA SELEZIONE PUBBLICA per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con l’evidente necessità di predisporre un avviso per ogni singola posizione dirigenziale di ogni livello.


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