Archivi per la categoria ‘Buono a sapersi’

 

Appropriazione e distrazione: il delitto di peculato nei reati contro la P.A.

di Fabio Ranieri

Fra le modifiche di carattere sostanziale apportate dalla L.26/04/1990 n.86, particolare importanza assume l’abolizione della distrazione come condotta incriminata del reato in esame, abolizione che ha suscitato non pochi dubbi interpretativi sia per la dottrina che per la giurisprudenza.

Innanzi tutto occorre dire che la ratio ditale scelta del legislatore si fonda sulla premessa che il concetto di distrazione, già nel vecchio dettato dell’art.314, non era stato ben delineato e specificato, suscitava così diverse soluzioni interpretative. Vi era, infatti, chi riteneva sufficiente ai fini della configurabilità del peculato per distrazione, che il bene oggetto materiale del delitto fosse (distratto) utilizzato per il perseguimento di uno scopo diverso da quello cui era destinato, pur se la nuova destinazione gravitasse nell’orbita dell’interesse pubblico; e chi invece riteneva penalmente perseguibile solo la distrazione che avesse determinato la destinazione del bene verso uno scopo difforme da qualsiasi pubblica utilità, imponendo una destinazione esclusivamente privata identificantesi nel profitto dell’agente o di terzi. Di fronte a tali divergenti interpretazioni, il legislatore ben avrebbe potuto, nel riformare l’art. 314, restringere l’ipotesi di peculato per distrazione alle sole distrazioni a profitto privato, ottenendo così di delimitare in maniera specifica l’ambito della distrazione punibile come peculato. Ma, al fine di porre un freno alle distorsioni interpretative e, soprattutto, per evitare di sanzionare casi di gestione della res publica in maniera difforme da modelli ideali di buona amministrazione, pur in assenza di un arricchimento privato, il legislatore della riforma ha optato per una soluzione radicale e, cioè, la cancellazione dal reato di peculato della condotta distrattiva.

L’eliminazione della distrazione non ha ovviamente sancito l’irrilevanza penale ditale condotta: piuttosto il legislatore del ‘90, ampliando la fattispecie dell’abuso d’ufficio (art.323), ritenne che la distrazione continuava ad assumere rilievo penale solo se integrava gli estremi di cui all’art.323 c.p. . In tal senso si espresse pure la giurisprudenza, affermando che il legislatore nel sostituire l’art.323 c.p., ha adottato una formulazione idonea a far recepire in tale nuovo testo le precedenti ipotesi di interesse privato, abuso innominato e peculato per distrazione. Ne consegue da ciò che tra peculato per distrazione e il nuovo testo dell’art.323 c.p., esiste un fenomeno di continuità o meglio una successione di norme incriminatrici che impone l’individuazione della norma più favorevole da applicare ai sensi dell’art. 2 Il comma c.p.. La Cassazione (Cassazione Penale sez. VI, 16/05/199 1, in Cass. pen., 1992, 3024) infatti, ha ritenuto che il II comma dell’art.323 c.p. prevede una pena più favorevole di quella contenuta nel previgente art. 314 c.p.

Pur tuttavia, non tutta la dottrina è stata concorde nell’assegnare al reato di abuso d’ufficio anche l’incriminazione della condotta distrattiva, anzi, a dir del vero, subito dopo la riforma del ‘90 sorsero due inquietanti interrogativi.

Leggi il resto di questo articolo »


Entra
IL NOSTRO SPOT
Categorie
GRAZIE PER LA VISITA