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Massa Marittima 17.10.2014
Il Gruppo Consiliare “Lista Civica Massa Comune”
presenta una MOZIONE dal titolo
PERCHE’ UN IMPEGNO E’ UN IMPEGNO
In data 13.05.2011, dopo essersi impegnato a lungo, il Gruppo Consiliare “Lista Civica MASSA COMUNE” ha presentato una mozione per impegnare l’Amministrazione Bai ad impegnarsi con impegno assumendo ogni iniziativa a tutela dei molti risparmiatori, Massetani e non, danneggiati da Unipol Banca a seguito dell’impegno di quest’ultima, impegnatasi nell’attenta gestione dei loro risparmi.
Con grande impegno, la mozione è stata discussa nella seduta del 27.05.2014 (cfr. verbale di deliberazione n.33).
Non fidatevi delle banche dei “padroni” – dicevano da Unipol Banca – perché troppo impegnate a impegnarsi con impegno ad arricchirsi coi vostri soldi! Portate a noi i vostri risparmi! La nostra è una banca “compagna” e noi ci impegneremo a fare esclusivamente il vostro interesse! Con impegno, ci impegneremo a custodire i vostri risparmi “proprio come fossero nostri”. Siamo compagni come voi, impegnati esclusivamente nel perseguire il bene comune! Non come le banche dei “padroni” che si impegnano e poi non rispettano gli impegni…
Nonostante l’impegno ad impegnarsi assunto con l’approvazione della mozione del Gruppo Consiliare “Lista Civica MASSA COMUNE”, l’Amministrazione del sindaco Bai, pur formata da persone assai impegnate, non si è impegnata affatto ed ha tradito l’impegno preso, offendendo chi, come noi, si era impegnato a farla impegnare ad impegnarsi.
Ciò premesso, non avendo mai abbandonato l’impegno a favore dei propri Concittadini danneggiati da Unipol Banca,
il Gruppo Consiliare “Lista Civica Massa Comune”, con la presente mozione, intende impegnare nuovamente l’Amministrazione Comunale affinché:
si ricordi dell’impegno ad impegnarsi preso in data 27.05.2011;
riconosca tale impegno di assoluta importanza;
si impegni ad impegnarsi di una questione di cui si sarebbe già dovuta impegnare ben prima della nostra mozione del 2011;
si impegni ad impegnarsi in ogni possibile direzione e con ogni possibile mezzo a tutela degli interessi particolari dei Soggetti di cui sopra che, nel caso di specie, coincidono con quelli generali della Collettività intera;
si impegni a riferire in Consiglio, entro 3 (tre) mesi, relazionando circa l’esito dell’impegno ad impegnarsi a favore dei propri Concittadini danneggiati da Unipol Banca.
Perché un impegno, almeno per noi, è un impegno.
BORELLI / CHELINI / GALEOTTI
Questa mattina, 30 gennaio 2014, il MoVimento 5 Stelle ha presentato la DENUNCIA PER LA MESSA IN STATO D’ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE IL REATO DI ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
Il Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, nell’esercizio delle sue funzioni, ha violato – sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e con modalità formali ed informali – i valori, i principi e le supreme norme della Costituzione repubblicana. Il compimento e l’omissione di atti e di fatti idonei ad impedire e a turbare l’attività degli organi costituzionali, imputabili ed ascrivibili all’operato del Presidente della Repubblica in carica, ha determinato una modifica sostanziale della forma di stato e di governo della Repubblica italiana, delineata nella Carta costituzionale vigente. Si rilevano segnatamente, a seguire, i principali atti e fatti volti a configurare il reato di attentato alla Costituzione, di cui all’articolo 90 Cost.
1. Espropriazione della funzione legislativa del Parlamento e abuso della decretazione d’urgenza
La nostra Carta costituzionale disegna una forma di governo parlamentare che si sostanzia in un saldo rapporto tra Camere rappresentative e Governo. La prevaricazione governativa assoluta, caratterizzata da decretazione d’urgenza, fiducie parlamentari e maxiememendamenti configura, piuttosto, un ordinamento altro e diverso che non conosce più il principio supremo della separazione dei poteri. Il predominio legislativo da parte del Governo, attraverso decreti legge, promulgati dal Presidente della Repubblica, viola palesemente sia gli articoli 70 e 77 della Costituzione, sia le norme di primaria rilevanza ordinamentale (quale la Legge n. 400 del 1988), sia numerose sentenze della Corte costituzionale (tra tutte: sentenza n. 29 del 1995, n. 22 del 2012 e n. 220 del 2013). Ma al di là del pur impressionante aspetto quantitativo che, comunque, sotto il profilo del rapporto costituzionale tra Parlamento e Governo assume fortissima rilevanza, è necessario rimarcare, parallelamente, una preoccupante espansione della loro portata, insita nei contenuti normativi e, soprattutto, nella loro eterogeneità.
Aspetto ulteriormente grave è la reiterazione, attraverso decreto- legge, di norme contenute in altro decreto-legge, non convertito in legge. La promulgazione, da parte del Presidente della Repubblica, di simili provvedimenti è risultata in palese contrasto con la nota sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996, che ha rilevato come «il decreto- legge reiterato – per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni), il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali – lede la previsione costituzionale sotto più profili».
La forma di governo parlamentare, alla luce dell’attività normativa del Governo, pienamente avallata dalla connessa promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, si è sostanzialmente trasformata in «presidenziale» o «direttoriale», in cui il ruolo costituzionale del Parlamento è annientato in nome dell’attività normativa derivante dal combinato Governo-Presidenza della Repubblica.
2. Riforma della Costituzione e del sistema elettorale
Il Presidente della Repubblica ha formalmente e informalmente incalzato e sollecitato il Parlamento all’approvazione di un disegno di legge costituzionale volto a configurare una procedura straordinaria e derogatoria del Testo fondamentale, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello degli organi deputati a modificare la Costituzione repubblicana.
In particolare, il disegno di legge costituzionale governativo presentato alle Camere il 10 giugno 2013, sulla base dell’autorizzazione da parte del Capo dello Stato, istituiva una procedura di revisione costituzionale in esplicita antitesi sia rispetto all’art. 138 Cost., sia rispetto all’art. 72, quarto comma, della Costituzione che dispone: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale».
Il Capo dello Stato ha, dunque, promosso l’approvazione di una legge costituzionale derogatoria, tra le altre, della norma di chiusura della Costituzione – ovvero l’art. 138 Cost. – minando uno dei principi cardine del nostro ordinamento costituzionale: la sua rigidità. Egli ha tentato di trasformare la nostra Carta in una Costituzione di tipo flessibile. Flessibilità che, transitivamente, si sarebbe potuta ritenere espandibile, direttamente ed indirettamente, alla Prima Parte della Costituzione repubblicana, in cui sono sanciti i principi fondamentali della convivenza civile del nostro ordinamento democratico.
Il Presidente della Repubblica ha, inoltre, in data 24 ottobre 2013, nel corso dell’esame parlamentare riferito alla riforma della legge elettorale, impropriamente convocato alcuni soggetti, umiliando istituzionalmente il luogo naturalmente deputato alla formazione delle leggi. Si tratta, segnatamente, del Ministro per le Riforme Costituzionali, del Ministro per i Rapporti con il Parlamento e Coordinamento delle Attività di Governo, dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari “Partito Democratico”, “Popolo della Libertà” e “Scelta Civica per l’Italia” del Senato della Repubblica, e del Presidente della Commissione Permanente Affari Costituzionali del Senato.
3. Mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale
Il Presidente della Repubblica, recita l’articolo 74 della Costituzione, prima di promulgare un progetto approvato dalle due Camere, può rinviarlo al mittente, chiedendo una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale costituisce una funzione di controllo preventivo, posto a garanzia della complessiva coerenza del sistema costituzionale.
Spiccano, con evidenza, alcuni mancati e doverosi interventi di rinvio presidenziale, connessi a norme viziate da incostituzionalità manifesta.
Possono, in particolare, evidenziarsi sia con riferimento alla legge n. 124 del 2008 (c.d. «Lodo Alfano»), sia con riguardo alla legge n. 51 del 2010 (c.d. «Legittimo impedimento»). Nel primo caso, le violazioni di carattere costituzionale commesse ad opera della Presidenza della Repubblica sono risultate duplici, stante sia l’autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge governativo, sia la sua relativa promulgazione; norma, questa, dichiarata integralmente incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 262 del 2009. Nel secondo caso, la legge promulgata è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 23 del 2011 ed integralmente abrogata con referendum popolare del giugno 2011.
4. Seconda elezione del Presidente della Repubblica
Ai sensi dell’articolo 85, primo comma, della Costituzione «Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni». É, dunque, evidente che il testo costituzionale non contempla la possibilità dello svolgimento del doppio mandato da parte del Capo dello Stato.
A tal riguardo, il Presidente Ciampi ebbe a dichiarare che: «Il rinnovo di un mandato lungo, quale è quello settennale, mal si confà alle caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro Stato».
In definitiva, anche in occasione della sua rielezione, il Presidente della Repubblica – accettando il nuovo e doppio incarico – ha violato la forma e la sostanza del testo costituzionale, connesso ai suoi principi fondamentali.
5. Improprio esercizio del potere di grazia
L’articolo 87 della Costituzione assegna al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia e di commutare le pene. La Corte costituzionale ha sancito, a tal riguardo, con sentenza n. 200 del 2006, che tale istituto trova supporto costituzionale esclusivamente al fine di «mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie».
Viceversa, in data 21 dicembre 2012, il Capo dello Stato ha firmato il decreto con cui è stata concessa al direttore del quotidiano “Il Giornale”, dott. Sallusti, la commutazione della pena detentiva ancora da espiare nella corrispondente pena pecuniaria. A sostegno di tale provvedimento presidenziale, il Quirinale ha «valutato che la volontà politica bipartisan espressa in disegni di legge e sostenuta dal governo, non si è ancora tradotta in norme legislative».
Analogamente, il Presidente della Repubblica, in data 5 aprile 2013 ha concesso la grazia al colonnello Joseph L. Romano, in relazione alla condanna alla pena della reclusione e alle pene accessorie inflitta con sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 dicembre 2010. La Presidenza della Repubblica ha reso noto che, nel caso concreto, «l’esercizio del potere di clemenza ha così ovviato a una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un Paese amico».
Con nota del 13 agosto 2013, inoltre, il Presidente della Repubblica ha impropriamente indicato le modalità dell’esercizio del potere di grazia, con riferimento alla condanna definitiva del dottor Berlusconi, a seguito di sentenza penale irrevocabile relativa a gravissimi reati.
Dunque, anche con riguardo agli istituti di clemenza, il potere nelle mani del Capo dello Stato ha subito una palese distorsione, ai fini risolutivi di controversie relative alla politica estera ed interna del Paese.
6. Rapporto con la magistratura: Processo Stato-mafia
Anche nell’ambito dei rapporti con l’ordine giudiziario i comportamenti commissivi del Presidente della Repubblica si sono contraddistinti per manifeste violazioni di principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, con riferimento all’autonomia e all’indipendenza della magistratura da ogni altro potere statuale. La Presidenza della Repubblica, attraverso il suo Segretario generale, in data 4 aprile 2012, ha inviato al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione una lettera nella quale si chiedevano chiarimenti sulla configurabilità penale della condotta di taluni esponenti politici coinvolti nell’indagine concernente la trattativa Stato-mafia e, addirittura, segnalando l’opportunità di raggiungere una visione giuridicamente univoca tra le procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta. Inoltre, il Presidente della Repubblica ha sollevato Conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo, in merito ad alcune intercettazioni telefoniche indirette riguardanti lo stesso Capo dello Stato. Tale iniziativa presidenziale, fortemente stigmatizzata anche da un presidente emerito della Corte costituzionale, ha mostrato un grave atteggiamento intimidatorio nei confronti della magistratura, oltretutto nell’ambito di un delicatissimo procedimento penale concernente la presunta trattativa tra le istituzioni statali e la criminalità organizzata. Sempre con riferimento al suddetto procedimento penale, il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente della Corte di Assise di Palermo una missiva, al fine di sottrarsi alla prova testimoniale. In particolare egli ha auspicato che la Corte potesse valutare «nel corso del dibattimento a norma dell’art. 495, comma 4, c.p.p. il reale contributo che le mie dichiarazioni, sulle circostanze in relazione alle quali è stata ammessa la testimonianza, potrebbero effettivamente arrecare all’accertamento processuale in corso».
Il Presidente della Repubblica in carica non sta svolgendo, dunque, il suo mandato, in armonia con i compiti e le funzioni assegnatigli dalla Costituzione e rinvenibili nei suoi supremi principi. Gli atti e i fatti summenzionati svelano la commissione di comportamenti sanzionabili, di natura dolosa, attraverso cui il Capo dello Stato ha non solo abusato dei suoi poteri e violato i suoi doveri ma, nei fatti, ha radicalmente alterato il sistema costituzionale repubblicano.
Pertanto, ai sensi della Legge 5 giugno 1989, n. 219, è quanto mai opportuna la presente denuncia, volta alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per il reato di attentato alla Costituzione.
MoVimento 5 Stelle, Camera e Senato
Da lunedì su RaiTre (non più alla domenica) torna il programma d’attualità e inchieste.
Titolo della prima puntata, “Al posto giusto”.
La giornalista: “Il governo chi ha scelto per rimettere in piedi un paese devastato da una crisi senza precedenti?
Quali sono i criteri di nomina di ministri e sottosegretari?”
Change.org, il sito che vuole cambiare la realtà
a suon di petizioni
Il mondo non è immutabile. Ce lo insegna l’esperienza quotidiana e Change.org, la piattaforma di social action ha già ottenuto molti successi con le sue petizioni online
Change.org è la nuova frontiera delle petizioni pubbliche online. La piattaforma di social action permette a chiunque, utente privato o ente, di lanciare una petizione pubblica e di diffonderla online. Creare una richiesta di sostegno è semplicissimo e, soprattutto, gratuito. Basta inserire l’istituzione, l’ente o l’azienda a cui è rivolto il nostro appello, il motivo che ci spinge a farlo e una descrizione ampia del tema. Il passo successivo sarà quello di pubblicizzarla attraverso i social network e la Rete così da trasformarla in una raccolta firme virale.
ERA IL 30 MARZO SCORSO
IL TIRRENO
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto
2013-03-30
PANORAMA POLITICO
Falusi: sull’indennità risponde la Bai
MASSA MARITTIMA La risposta del sindaco Lidia Bai sul caso dell’indennità al presidente del Falusi arriverà la prossima settimana. Il primo cittadino infatti ha richiesto allo stesso Istituto una relazione circa questa vicenda, proprio per dare la spiegazioni all’interrogazione presentata dal movimento civico Massa Comune, con cui venivano chieste spiegazioni circa l’indennità percepita dal presidente nonostante sia cambiata una legge. Il diretto interessato invece, Roberto Schiavetti, è fuori Massa Marittima già da una quindicina di giorni per motivi personali, ma la Bai tiene a precisare un aspetto: «prima di partire mi ha detto che lui l’indennità non la prende già da tempo». Il sindaco comunque, per dare tutti gli elementi chiarificatori nella sua risposta, ha chiesto al Falusi una relazione a riguardo, in cui venisse illustrato da quanto il presidente non prende l’indennità e altri argomenti simili. E il ritardo nelle spiegazioni è dovuto proprio a questa relazione: il sindaco era convinta che gli uffici avessero già provveduto a consegnarla a Massa Comune, quando invece ancora non è partita. Di fronte al silenzio dell’amministrazione, poi, è arrivata la diffida della civica. «Non c’era nessuna intenzione di non rispondere – spiega Bai – Adesso i dipendenti sono in ferie per Pasqua, ma già la prossima settimana possiamo dare le risposte all’interrogazione». Insomma, dal Comune sono pronti a dare la loro versione, partendo proprio dalle parole di Schiavetti. (a.f.)
a cura della redazione economica di Massa Comune
IL FEDERALISMO MUNICIPALE E
LE SUE PRIME APPLICAZIONI
Con l’approvazione del decreto sul federalismo municipale D. Lgs. N 23/2011 e successive modifiche, si è costruito il primo dei pilastri su cui si regge il federalismo fiscale. Il panorama tributario, spalmato su nuove competenze e poteri di regioni, comuni e province, mette in moto circa 80 miliardi di euro che aggiunti ai 68 derivanti dalla compartecipazione, fanno una somma di 150 miliardi che gli enti locali avranno in dote da gestire.
Il decreto municipale prevede un pacchetto di imposte, non sempre nuove o aggiuntive, ma con nome e destinazione cambiata, che sono e saranno applicate nel periodo 2011 – 2014. Ecco il calendario previsto dalla legge.
2011
Addizionale comunale Irpef: sblocco dell’imposta bloccata dal 2008. Riguarda 3.500 comuni che non applicano l’addizionale oppure applicano un’aliquota fino al 4 per mille.
Imposta di soggiorno: i capoluoghi, le unioni di comuni e i comuni turistici possono prevedere un tassa fino a 5 euro a carico di chi soggiorna in strutture turistiche.
2012
Imposta di scopo. Nei primi due anni sarà una maggiorazione, massimo 0,5 per mille, sull’Ici. Poi incorporata nell’Imu.
Imu. Via l’Ici, al suo posto l’Imposta municipale unica, con aliquota di riferimento al 4 per mille per la prima casa ed al 7,6 per mille per la seconda. L’introduzione dapprima era stata prevista dal 2014 anticipata poi al 2012. I comuni avranno la possibilità di aumentare o diminuire dello 0,2 per mille l’aliquota sulla prima casa e dello 0,3 per mille sulla seconda.
Addizionale comunale Irpef. I Comuni possono tornare a gestire l’imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all’incremento annuale.
Addizionale regionale Irpef. E’ ricalcolata per garantire un gettito pari ai trasferimenti e alla compartecipazione all’accisa sulla benzina che saranno soppressi.
Rc auto province. L’imposta sulla Rc auto diventa tributo provinciale.
2013
Nuovi tributi regionali. Le regioni potranno istituire nuovi tributi o modificare le aliquote esistenti.
2014
Imposte compravendite immobiliari. Il prelievo passa dal 10 al 9%, se la compravendita riguarda case di abitazione, escluse quelle di lusso, si passa dal 3 al 2%.
Imposta municipale secondaria. Al posto della tassa sull’occupazione di aree pubbliche e l’imposta sulla pubblicità.
Rc auto provinciale. L’aliquota di riferimento può essere aumentata o diminuita entro un massimo del 2,5%.
Irap. Le regioni posso diminuire o eliminare l’imposta.
Addizionale regionale Irpef. L’addizionale può arrivare all’11%. Dal 2015 il tetto sarà fissato al 21 per mille.
Le decisioni assunte ad oggi
dall’Amministrazione Comunale di Massa Marittima
Imposta di soggiorno. 3 euro al giorno a carico di chi soggiorna in strutture turistiche a partire dal 1° luglio 2012;
Imu. 4 per mille sulla prima casa e 10,6 per mille sulla seconda casa (aliquota massima)
Addizionale comunale Irpef. Aumento dal 4 per mille all’8 per mille (aliquota massima) con esenzione per redditi inferiori a 6.500 euro anno.
La posizione assunta dai Rappresentanti della
LISTA CIVICA MASSA COMUNE in Consiglio Comunale
Ferma contrarietà all’aumento di tasse esistenti ed all’introduzione di nuove; per il reperimento delle risorse, assumere a metodo l’analisi critica delle esigenze e riconsiderazione analitica dei costi di esercizio al fine di ridurne sensibilmente l’entità.
Considerare il risparmio e l’oculata gestione come risorse, mentre nuove tasse od aumento delle esistenti divengono rapine ai danni del contribuente specie se tali risorse servono a coprire danni prodotti da incompetente gestione della cosa pubblica come ad esempio il caso Pizzarotti.
Nell’impossibilità oggettiva e dimostrabile di mancato reperimento di risorse indispensabili, l’introduzione di nuove tasse o l’aumento delle esistenti, deve adottare il criterio di progressività in relazione al reddito percepito dai contribuenti con fasce di esenzione dignitose a difesa dei meno abbienti.
Imposta di soggiorno. Massa Comune si è opposta perché ritiene che l’adozione di tale imposta è in chiaro contrasto con la tanto declarata vocazione turistica del nostro comune; di fatto la decisione produce un disincentivo alla venuta di turisti.
Imu. La decisione della Maggioranza dell’applicazione dello scaglione unico per la prima casa penalizza i redditi più bassi che sono oltre il 50% dei massetani (sotto 20.000 € lordi all’anno) a vantaggio dei benestanti e ricchi. Di fatto l’opposto di Robin Hood che toglieva ai ricchi per dare ai poveri. La progressività vale anche per la seconda casa così come vale l’esigenza di distinguere tra case sfitte ed in locazione. Per questi motivi Massa Comune ha votato contro.
Addizionale comunale Irpef. Considerato che la distribuzione delle aliquote dell’addizionale comunale Irpef a livello nazionale era:
Sono pertanto inveritiere e prive di fondamento le affermazioni della Maggioranza secondo cui gli aumenti prodotti servono a garantire il mantenimento dei servizi quando la stessa afferma che nell’esercizio precedente si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 5.000 euro e si sono effettuati tutti i servizi richiesti; nell’esercizio precedente non vi era ne la tassa di soggiorno, ne l’Imu sulla prima casa, quello sulla seconda era inferiore e l’addizionale comunale Irpef era la metà di quella ora adottata.
Anche i Comuni che non applicavano l’addizionale Irpef (9%) e quelli che l’applicavano in entità minore della nostra (18,4%) rispettavano il patto di stabilità, chiudevano il bilancio almeno in pareggio e facevano servizi ai loro cittadini. Inoltre il livello di esenzione imposto colpisce redditi netti di circa 430 euro mensili e sarebbe interessante vedere come i nostri Amministratori riuscirebbero a vivere o mantenere una famiglia con queste risorse; la nostra proposta è di elevare il limite a 10.000 euro anno.
E’ nostro convincimento che gli aumenti servono a far fronte ad errori di gestione e scelte scellerate prodotte dalle Amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni.
Con l’introduzione del federalismo municipale aumenterà la possibilità di controllo dei cittadini sull’operato e le scelte delle Amministrazioni, se i Cittadini lo vorranno. Si vedranno Amministrazioni virtuose ed Amministrazioni che dilapidano le risorse ed aumentano le tasse; quello che serviva e servirà sempre di più sarà, la competenza e l’umiltà degli Amministratori, valori che sembrano ad oggi latitare nel nostro territorio.
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