di Massimo Grisanti
La concessione del suolo pubblico è un provvedimento amministrativo tipico (manifestazione di volontà): è fuor di dubbio, pertanto, che tale provvedimento attenga alla categoria degli atti giuridici.
La strada appartenente al demanio comunale è bene culturale ex lege:
…… – sia ai sensi e per gli effetti della Legge 1089/1939 (v. articoli 1, 4 e 11);
…… – sia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004 (v. articoli 10 e 21).
Pertanto, il Soprintendente per le provincie di Siena e Grosseto [oggi anche di Arezzo] avrebbe dovuto apprestare la tutela a via della Libertà sin dal 1939. Ovviamente, all’azione di vigilanza del Soprintendente erano tenuti a collaborare sia i Responsabili dei Settori 2 e 6 del Comune di Massa Marittima, sia il Comandante della Polizia Municipale.
Per costante giurisprudenza amministrativa e penale, l’art.11 della Legge 1089/1939 conia il divieto di utilizzazione di beni appartenenti al patrimonio culturale in assenza della prescritta autorizzazione del Soprintendente.
Si tratta di un reato di pericolo, per costante giurisprudenza di legittimità penale.
L’art.61 della Legge 1089/1939 stabilisce che “… gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto”.
Egual disposizione è contenuta nell’art. 164 del D.Lgs. 42/2004.