di Massimo GRISANTI

LA RISPOSTA DELL’ARCH. MESSINA SULLA QUESTIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DELL’EX-AGRARIA, FATTA PROPRIA IN OGNI SUA PARTE DAL SINDACO GIUNTINI, NON E’ ASSOLUTAMENTE CONDIVISIBILE.

L’art. 12 della Legge n. 241/1990, infatti, così recita:

Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici).
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono  subordinate alla predeterminazione ((…)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita’ cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalita’ di cui al comma 1  deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Dal momento che:

lo scomputo di oneri di urbanizzazione secondaria per realizzare le opere di urbanizzazione primaria è una possibilità non contemplata da norme di legge;

gli oneri di urbanizzazione primaria attengono ontologicamente alle opere di urbanizzazione primaria, ed altrettanto per quelli di secondaria.

IN BASE A QUALE NORMA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO IL COMUNE DI MASSA MARITTIMA HA ATTRIBUITO VANTAGGI ECONOMICI ALLA SOCIETA’ MASSA MARITTIMA SVILUPPO per l’edificazione dell’Area EX AGRARIA?

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