La sentenza del Tribunale di Grosseto non può non avere riflessi di carattere urbanistico.
Ai sensi dell’art.5 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (anche su più piani) destinata a commerciale devono essere reperiti 80 mq di spazi pubblici, dei quali almeno 40 mq/100 mq di parcheggi.
Dal momento che l’area non è pubblica, nemmeno sono pubblici i parcheggi. Di conseguenza il Comune deve farsi carico di verificare la legittimità dell’insediamento COOP.
La Lista Civica può trovare spunto da queste poche righe per interrogare il Sindaco e/o presentare una mozione, e nel contempo procedere nella richiesta di accesso agli atti con i quali è stata autorizzata la costruzione e l’agibilità dell’insediamento commerciale.
Ma forse vi è anche di più, e riguarda la valutazione del terreno.
Nel caso in cui il terreno di proprietà proprietà fosse stato illegittimamente considerato nel progetto di costruzione dell’insediamento e senza di esso non sarebbe stato possibile costruire lo stabile nelle dimensioni attuali, occorrerebbe accertare l’apporto del terreno medesimo in termini di generazione di volumetria ed applicare a tale cubatura il prezzo/valore medio unitario.
Ed infine, ed è cosa non da poco, la Lista Civica dovrebbe verificare quali opere e lavori, anche di manutenzione, ha eseguito il Comune in tutto questo tempo, accertarne il costo complessivo ed inviare il tutto alla Procura della Corte dei Conti, atteso che al Comune è impedito spendere denari su suoli ed opere non facenti parte del proprio patrimonio.
La sentenza n. 844/2015 del Tribunale di Grosseto, pubblicata il 29/9/2015, ci dice:
– che la causa civile è stata iscritta al n. 693/2013, e pertanto la citazione al Comune è arrivata quando era Sindaco la dott.ssa Lidia Bai e Segretario era, come è, il dott. Rubolino;
– che il Comune è rimasto contumace (e ciò è alquanto grave e fonte di responsabilità erariale specifica ex art. 2043 c.c., in quanto la difesa legale avrebbe potuto sortire l’effetto di una diminuzione del danno da corrispondere alla Soc. Cooperativa La Massetana);
– che la decisione di non costituirsi deve essere stata presa con deliberazione di Giunta, cosicché sarebbe opportuno che la Lista Civica chiedesse di entrare in possesso di tutti gli atti relativi alla citazione;
– che il danno di € 37.150,00 a favore della So. Coop. La Massetana è relativo alla sola occupazione e privazione del possesso;
– che il Comune deve altresì corrispondere € 7.254,00 per compenso professionale ed € 469,13 per spese, oltre rimoborso spese generali, IVA e CAP come per legge e finanche le spese di Consulenza Tecnica a favore del geom. Carobbi;
– che il terreno è sempre di proprietà della Soc. Coop. La Massetana, a favore della quale, a far data dal deposito della sentenza, matureranno altre somme a titolo di danno fino a quando non rientrerà in possesso oppure fino a quando il Comune non diventerà proprietario mediante espropriazione;
– che il Comune è tenuto, e di ciò invito la Lista Civica a presentare mozione specifica, a valutare il ricorso all’acquisizione sanante ex art. 42-bis del Testo Unico Espropri. Però, a quel punto, dovrà spiegare bene per quale motivo perdura l’interesse pubblico ad avere il parcheggio, specie in relazione al fatto che la COOP potrebbe essere priva degli standards di parcheggio e che l’acquisizione al patrimonio indisponibile comunale viene ad integrare un indebito vantaggio economico a favore della COOP per aver supplito all’onere di quest’ultima di cessione degli spazi pubblici per standards ex art. 28 della Legge n. 1150/1942. Attenzione!! Potrebbe chiamarsi: ABUSO D’UFFICIO.
Il Giudice dott.ssa Giulia CONTE ha espressamente detto, e diversamente non poteva essere, che la condanna al risarcimento del danno deriva da fatto illecito ex art. 2043 c.c. commesso dal Comune. Il Sindaco Giuntini e il Segretario comunale, specie quest’ultimo, sono tenuti a trasmettere la sentenza alla Corte dei Conti. Nel caso in cui la sentenza non sia stata ancora notificata al Comune consiglio la Lista Civica di stamparne una copia ed inviarla per PEC al Comune.
A mio avviso sono tenuti al risarcimento del danno il Sindaco all’epoca dei fatti (metà anni ’80) e tutti i successivi Sindaci che hanno omesso di disporre la cessazione dell’illecita occupazione ed uso di bene privato, nonché i dirigenti comunali dei settori lavori pubblici, compreso gli attuali.
Inoltre, ai costi di costruzione e manutenzione delle opere “pubbliche” vanno sommati i costi di gestione, quali energia elettrica per pubblica illuminazione, spazzamento, vigilanza, segnaletica ed infine sarebbe davvero curioso capire se vi sono state elevate sanzioni per violazioni del codice della strada (e ciò in quanto ai sensi del codice della strada è tale l’area di proprietà pubblica o soggetta, regolarmente, a pubblico passaggio. Non ricorrendo entrambi i presupposti le multe, se elevate, sarebbero state nulle con conseguente obbligo di resituzione dei proventi nei termini di prescrizione).
La Lista Civica dovrebbe fare una diffida da indirizzare al Sindaco, al Segretario, al Dirigente dei Lavori Pubblici e al Comandante della Polizia Municipale (UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA) nella quale invitarli a disporre IMMANTINENTI la cessazione dell’utilizzazione pubblica, la cessazione della manutenzione e della gestione nonché la rimozione delle opere abusivamente realizzate, ritenendoli responsabili di ogni ulteriore somma che il Comune sia tenuto a corrispondere ad ulteriore titolo di fatto illecito.
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La sentenza del Tribunale di Grosseto non può non avere riflessi di carattere urbanistico.
Ai sensi dell’art.5 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (anche su più piani) destinata a commerciale devono essere reperiti 80 mq di spazi pubblici, dei quali almeno 40 mq/100 mq di parcheggi.
Dal momento che l’area non è pubblica, nemmeno sono pubblici i parcheggi.
Di conseguenza il Comune deve farsi carico di verificare la legittimità dell’insediamento COOP.
La Lista Civica può trovare spunto da queste poche righe per interrogare il Sindaco e/o presentare una mozione, e nel contempo procedere nella richiesta di accesso agli atti con i quali è stata autorizzata la costruzione e l’agibilità dell’insediamento commerciale.
Ma forse vi è anche di più, e riguarda la valutazione del terreno.
Nel caso in cui il terreno di proprietà proprietà fosse stato illegittimamente considerato nel progetto di costruzione dell’insediamento e senza di esso non sarebbe stato possibile costruire lo stabile nelle dimensioni attuali, occorrerebbe accertare l’apporto del terreno medesimo in termini di generazione di volumetria ed applicare a tale cubatura il prezzo/valore medio unitario.
Ed infine, ed è cosa non da poco, la Lista Civica dovrebbe verificare quali opere e lavori, anche di manutenzione, ha eseguito il Comune in tutto questo tempo, accertarne il costo complessivo ed inviare il tutto alla Procura della Corte dei Conti, atteso che al Comune è impedito spendere denari su suoli ed opere non facenti parte del proprio patrimonio.
La sentenza n. 844/2015 del Tribunale di Grosseto, pubblicata il 29/9/2015, ci dice:
– che la causa civile è stata iscritta al n. 693/2013, e pertanto la citazione al Comune è arrivata quando era Sindaco la dott.ssa Lidia Bai e Segretario era, come è, il dott. Rubolino;
– che il Comune è rimasto contumace (e ciò è alquanto grave e fonte di responsabilità erariale specifica ex art. 2043 c.c., in quanto la difesa legale avrebbe potuto sortire l’effetto di una diminuzione del danno da corrispondere alla Soc. Cooperativa La Massetana);
– che la decisione di non costituirsi deve essere stata presa con deliberazione di Giunta, cosicché sarebbe opportuno che la Lista Civica chiedesse di entrare in possesso di tutti gli atti relativi alla citazione;
– che il danno di € 37.150,00 a favore della So. Coop. La Massetana è relativo alla sola occupazione e privazione del possesso;
– che il Comune deve altresì corrispondere € 7.254,00 per compenso professionale ed € 469,13 per spese, oltre rimoborso spese generali, IVA e CAP come per legge e finanche le spese di Consulenza Tecnica a favore del geom. Carobbi;
– che il terreno è sempre di proprietà della Soc. Coop. La Massetana, a favore della quale, a far data dal deposito della sentenza, matureranno altre somme a titolo di danno fino a quando non rientrerà in possesso oppure fino a quando il Comune non diventerà proprietario mediante espropriazione;
– che il Comune è tenuto, e di ciò invito la Lista Civica a presentare mozione specifica, a valutare il ricorso all’acquisizione sanante ex art. 42-bis del Testo Unico Espropri. Però, a quel punto, dovrà spiegare bene per quale motivo perdura l’interesse pubblico ad avere il parcheggio, specie in relazione al fatto che la COOP potrebbe essere priva degli standards di parcheggio e che l’acquisizione al patrimonio indisponibile comunale viene ad integrare un indebito vantaggio economico a favore della COOP per aver supplito all’onere di quest’ultima di cessione degli spazi pubblici per standards ex art. 28 della Legge n. 1150/1942.
Attenzione!! Potrebbe chiamarsi: ABUSO D’UFFICIO.
Mi sono dimenticato una cosa!
Il Giudice dott.ssa Giulia CONTE ha espressamente detto, e diversamente non poteva essere, che la condanna al risarcimento del danno deriva da fatto illecito ex art. 2043 c.c. commesso dal Comune.
Il Sindaco Giuntini e il Segretario comunale, specie quest’ultimo, sono tenuti a trasmettere la sentenza alla Corte dei Conti. Nel caso in cui la sentenza non sia stata ancora notificata al Comune consiglio la Lista Civica di stamparne una copia ed inviarla per PEC al Comune.
A mio avviso sono tenuti al risarcimento del danno il Sindaco all’epoca dei fatti (metà anni ’80) e tutti i successivi Sindaci che hanno omesso di disporre la cessazione dell’illecita occupazione ed uso di bene privato, nonché i dirigenti comunali dei settori lavori pubblici, compreso gli attuali.
Inoltre, ai costi di costruzione e manutenzione delle opere “pubbliche” vanno sommati i costi di gestione, quali energia elettrica per pubblica illuminazione, spazzamento, vigilanza, segnaletica ed infine sarebbe davvero curioso capire se vi sono state elevate sanzioni per violazioni del codice della strada (e ciò in quanto ai sensi del codice della strada è tale l’area di proprietà pubblica o soggetta, regolarmente, a pubblico passaggio. Non ricorrendo entrambi i presupposti le multe, se elevate, sarebbero state nulle con conseguente obbligo di resituzione dei proventi nei termini di prescrizione).
Ed ancora …
Gabriele, il fabbricato dove è la COOP è di loro proprietà o di altri?
Il fabbricato dove ha sede la COOP è privato…
Ed ancora …
La Lista Civica dovrebbe fare una diffida da indirizzare al Sindaco, al Segretario, al Dirigente dei Lavori Pubblici e al Comandante della Polizia Municipale (UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA) nella quale invitarli a disporre IMMANTINENTI la cessazione dell’utilizzazione pubblica, la cessazione della manutenzione e della gestione nonché la rimozione delle opere abusivamente realizzate, ritenendoli responsabili di ogni ulteriore somma che il Comune sia tenuto a corrispondere ad ulteriore titolo di fatto illecito.
Purtroppo non pagherà nessuno di chi di dovere, se non i contribuenti locali. Ma se a loro va bene e non si lamentano, non vedo di che preoccuparsi