Con la sentenza 659/2013, il TAR della Toscana ha accolto pressoché interamente il ricorso 1730/2011 presentato dalla Società Porta al Salnitro, condannando il comune di Massa Marittima al risarcimento di un danno per l’inadempimento della convenzione e per il comportamento contrario agli obblighi di legge.
La Società Porta al Salnitro ha quantificato il dovuto in 5.500.000 di euro.
Il TAR ha dichiarato risolta la convenzione ed ha condannato il Comune di Massa Marittima a risarcire la Società Porta al Salnitro proponendo alla medesima, nel termine massimo di 90 giorni (scadenti a luglio 2013), una somma risarcitoria adeguatamente rivisitata in ragione delle decisioni assunte.
A fronte dei 5.500.000 di euro richiesti dalla Società Porta al Salnitro, però, il Comune di Massa Marittima ha proposto la somma di 670.000 euro.
Successivamente, seguendo le indicazioni dell’avvocato Giorgi, ha ritenuto di appellarsi al Consiglio di Stato; questo, però, come era facile immaginare (vista la chiarezza con la quale si era espresso il TAR), ha respinto il ricorso e condannato definitivamente il Comune di Massa Marittima.
Sono seguite, senza esito, numerose trattative tese a definire l’importo del danno.
Di conseguenza al mancato accordo, la Società Porta al Salnitro ha nuovamente adìto al TAR per ottenere apposito “giudizio di ottemperanza” (ovvero richiedendo che sia il Tribunale a stabilire quanto dovutole).