Nel diritto amministrativo, la c.d. AUTOTUTELA è, di fatto, il potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare un provvedimento già adottato.
Si distinguono l’autotutela esecutiva e l’autotutela decisoria.
L’autotutela esecutiva è il potere della pubblica amministrazione di eseguire unilateralmente e coattivamente provvedimenti che impongano obblighi a carico dei destinatari e implichino l’indicazione del termine e delle modalità di esecuzione cui deve attenersi il soggetto obbligato.
L’autotutela decisoria è il potere della pubblica amministrazione di riesaminare, senza l’intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli.
Il riesame amministrativo dà luogo a un procedimento di secondo grado, su iniziativa d’ufficio, che incide su un provvedimento (di primo grado) già adottato: in ogni caso, il provvedimento di secondo grado deve essere giustificato da un interesse pubblico concreto.
Il compito dell’amministrazione non si esaurisce nell’accertamento, in sé, della legittimità o dell’illegittimità del provvedimento di primo grado, ma si concreta nel perseguimento di un interesse pubblico ad adottare il provvedimento di secondo grado.
Il nuovo provvedimento, che assorbe il precedente e si sostituisce a esso, è adottato a seguito della valutazione dei nuovi elementi intervenuti.
Questo si distingue dall’atto meramente confermativo con cui l’amministrazione – su istanza di riesame presentata dal privato – si limita a ribadire, o meno, la validità di un atto senza dare corso ad una nuova istruttoria e senza dover addurre motivazioni.
Sussistendo l’interesse pubblico, la convalida elimina un vizio sanabile del provvedimento di primo grado, attinente alla competenza o alla procedura, e ne riafferma l’efficacia; rimuovendo una semplice irregolarità, che non integri un vizio di legittimità in senso proprio, si ha la rettifica (come, ad esempio, rendendosi necessaria la correzione di meri errori materiali).
I presupposti dell’annullamento d’ufficio sono che il procedimento di riesame abbia accertato la sussistenza di vizi non sanabili e che vi sia un interesse concreto e attuale all’eliminazione del provvedimento illegittimo.
L’annullamento d’Ufficio rimuove il provvedimento di primo grado: non si limita, però, al solo ripristino della legalità, ma è chiamato a ponderare l’interesse pubblico con quello degli altri interessi dei soggetti coinvolti.
Il provvedimento di secondo grado ha effetti retroattivi: retroagisce dal momento in cui il provvedimento di primo grado è divenuto efficace.