Massa Marittima   15.08.2015

 

 

 

 

Al Responsabile del Settore 4 – MESSINA

 

p.c.  Responsabile della Polizia Locale – GIOVANI

p.c.  al Sindaco – GIUNTINI

p.c.  agli Assessori – TOMMI, CARLI, GIOVANNETTI e PAPERINI

 

 

 

 

 

OGGETTO: invito a procedere

 

 

 

 

Gentile Architetto Messina,

 

con riferimento al disposto di cui D.lgs 267/2000 che Le impone – quale Responsabile di Settore con attribuite le funzioni dirigenziali – di procedere operando la repressione dell’abusivismo edilizio,

 

nelle vesti di Consigliere Comunale e Pubblico Ufficiale, sono ad invitarLa a procedere celermente avverso l’illecita trasformazione a fini abitativi di un’ampia porzione di UNA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI COSTITUENTI IL FABBRICATO SITO IN VIA MASCAGNI A MASSA MARITTIMA – CENSITO AL FOGLIO DI MAPPA 143, PARTICELLA (omissis), PUR IN MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE.

 

 

A tal fine, infatti, mai è stata presentata la RICHIESTA DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D’USO né, di conseguenza, è stato pagato il “contributo di costruzione”.

 

Il frazionamento dell’unità immobiliare originaria e il mutamento di destinazione d’uso dei locali al piano seminterrato e sottotetto NON SONO STATI NE’ POTEVANO ESSERE ASSENTITI.

 

La concessione edilizia in sanatoria, a suo tempo chiesta e ottenuta, NON HA ASSOLUTAMENTE REGOLARIZZATO QUANTO SOPRA, bensì solamente una parte delle opere edilizie eseguite in difformità dal progetto originario.

 

Giova ricordare che il più recente “certificato di abitabilità” è stato poi RILASCIATO IN FALSO, per la mancata verifica dei presupposti igienico-sanitari relativamente al locale cucina, al ripostiglio e al wc. [cfr. Sent. Corte Costituzionale n.256/1996 – NON è certificabile l’abitabilità di locali oggetto di condono per i quali sono assenti gli ordinari requisiti igienico sanitari e NON POTENDO sussistere contrasto con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, di prevenzione degli incendi e degli infortuni].

 

NESSUNA DEROGA può essere applicata e NESSUNA AGIBILITA’ può essere certificata qualora NON SIANO OSSERVATE non solo le disposizioni di cui all’art.221 del TULS (rectius, di cui all’art.4 del DPR n.425/1994) ma anche quelle previste da ogni altra disposizione di Legge in materia di abitabilità e servizi essenziali; il principio di diritto espresso dalla Corte Costituzionale è stato più volte ribadito anche dal Tribunale Amministrativo [cfr. Cons. di Stato, n.2620/2011 e n.3034/2013].

 

Ella, a mezzo di apposita Ordinanza, così come ha fatto in circostanze similari, DEVE INGIUNGERE che gli ambienti non conformi alle normative tecniche e igienico-sanitaria NON VENGANO UTILIZZATI A FINI ABITATIVI, tanto più quanto la variazione di destinazione d’uso è avvenuta SENZA TITOLO EDILIZIO.

 

DEVE anche intimare il RIPRISTINO dello stato dei luoghi, ovvero la rimozione di tutti gli apprestamenti e tutti gli impianti che sono stati realizzati abusivamente per consentire l’improprio utilizzo di cui sopra.

 

Deve altresì disporre il PAGAMENTO delle sanzioni pecuniarie previste, nonché trasmettere puntuale CNR alla Procura della Repubblica di Grosseto per l’accertamento delle eventuali – e conseguenti – responsabilità di carattere penale.

 

E’ suo compito specifico anche promuovere l’elevazione delle opportune sanzioni segnalando l’illecito fin dalla stipula dell’atto pubblico di compravendita, atto fondatosi su indebite premesse di regolarità e mendaci dichiarazioni di conformità urbanistica.

 

Deve poi favorire ogni accertamento circa il mancato versamento dei tributi locali a seguito delle omissioni in atti e in opera.

 

La informo che, in mancanza di un riscontro alla presente, sarà mia cura adire le vie legali contestando alla S.V. i reati di OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO, ABUSO DI UFFICIO e CONCORSO ESTERNO IN ABUSO EDILIZIO.

 

 

Cordiali saluti

gabriele galeotti

 

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