Le Ordinanze 41 e 42 del Settore 3

PARTE SECONDA

 

 

di Federico Montomoli

 

 

 

Continuando a fare semplici riflessioni sulle ordinanze 41 e 42 del settore 3 a firma dell’arch. Assunta Messina.

 

Credo che a nessuno verrebbe in mente di mettere in una via un divieto di transito oggi e in base a questo fare le multe alle auto che erano transitate nei giorni precedenti.

 

Parrebbe scontato, anche in termini di banale razionalità, che altrettanto per gli interventi edilizi eseguiti in un dato periodo non si possa chiedere il rispetto di adempimenti previsti da leggi successive, ma Massa è libero comune e alla ragionevolezza non è stata concessa la cittadinanza.

 

Nell’ipotesi strampalata di voler applicare la legge regionale 65 del 2014, per fatti di 10, 15 e 20 anni prima almeno che lo si faccia correttamente e poiché trattasi di interventi riconosciuti, dallo stesso ufficio, come “attività edilizia libera” art 136, il comma 2 …previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato allo sportello unico…… Quindi semplice comunicazione e non una asseverata. La comunicazione di inizio lavori asseverata è prevista dal comma 4.

 

L’applicazione della legge 65 del 2014 è invece attinente per il solo intervento del maggio 2015 relativo al posizionamento di tre pannelli da cantiere appoggiati a paletti in ferro infissi al suolo a proseguimento della recinzione. Questa opera però rientra certamente nella casistica prevista dall’ art 137 “Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia” comma 1 “Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi ed i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e di facile amovibilità o in ragione della temporaneità dell’installazione” e pertanto il posizionamento dei tre pannelli non da luogo a nessun abuso edilizio e non doveva essere oggetto di contestazione.

 

Come è possibile violare una legge che ancora non c’è? Quindi come si fa a sostenere che i lavori eseguiti negli anni 1995 e 2000 abbiano violato il D.lgs 42 del 2004” Codice dei beni culturali e del paesaggio” con tutto quello che ne consegue? Mentre per i lavori eseguiti nell’anno 2005, trattandosi di interventi di manutenzione interne al fabbricato questi fanno riferimento all’ art 149 “Interventi non soggetti ad autorizzazione” comma 1. “Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 5, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159: a) “per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;”

 

Peraltro anche tutti i precedenti lavori contestati rientrerebbero in questa fattispecie.

 

Alla luce di queste sintetiche quanto banali considerazione, alle quali chiunque può giungere con la semplice lettura della leggi e da cui si evidenzia inoltre che alcune leggi o commi sono citati a sproposito, risulta completamente inconsistente la struttura e la valenza delle ordinanze stesse. Come giudicare quindi l’operato dell’ufficio?

 

Mi pare sempre più evidente che ci sia una maldestra volontà vessatoria nei confronti di alcuni cittadini. Volontà che potrebbe essere esercitata altrettanto arbitrariamente nei confronti di chiunque. Mi viene in mente la storiella del lupo e dell’agnello quando il primo a monte sulla sponda del fiume accusava l’agnello di intorbargli l’acqua e alle risposta del povero agnello che non era possibile perché era a valle, il lupo asseriva: allora sarà stato il tuo nonno.

 

Un amministrazione pubblica non può lavorare così!!

 

La garanzia di imparzialità, di equità, e competenza sono i fondamenti richiesti al pubblico funzionario.

 

Un Commento a “Delirio di onnipotenza, arroganza, ignoranza e vessazioni in libertà? [parte seconda]”

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