La Legge n.94 del 2009 ha modificato l’articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero [approvato con D.lgs n.286 del 25 luglio 1998] ed ha introdotto, fra l’altro, alcune novità relative al requisito dell’idoneità degli alloggi.
Con la Circolare n.7170 del 18 novembre 2009, il Ministero dell’Interno ha inteso fare chiarezza sull’applicazione dell’articolo 1, comma 19, della Legge di cui sopra, precisando che i Comuni debbono far riferimento alla normativa contenuta nel D.M. 5 luglio 1975; ha precisato anche che, per essere considerato idoneo, un alloggio deve avere le medesime caratteristiche generalmente richieste al resto della cittadinanza.
Ha dunque precisato quali sono le superfici minime degli alloggi in relazione al numero degli occupanti:
per ogni occupante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e a mq.10 per ciascuno dei successivi;
le camere da letto per UNA persona debbono avere una superficie non inferiore a mq.9;
le camere da letto per DUE persone debbono avere una superficie non inferiore a mq.14;
ogni alloggio deve disporre di un soggiorno con una superficie di almeno mq.14;
i vani abitabili [camere da letto, soggiorno e cucina] debbono disporre di finestra apribile (per beneficiare di aerazione diretta – nei servizi e nei bagni è consentita l’aerazione forzata).
Attenendosi al D.M. del 1975, pertanto, l’idoneità abitativa è assicurata se sussistono le seguenti condizioni:
un monolocale con servizio, di mq.28 (e fino a mq.37) è idoneo per 1 persona;
un monolocale con servizio, di mq.38 (e fino a mq.41) è idoneo per 2 persone;
un alloggio con bagno di mq.42 (e fino a mq.55) è idoneo per 3 persone;
un alloggio con bagno di mq.56 (e fino a mq.65) è idoneo per 4 persone;
e così via, aggiungendo mq.10 per ogni occupante in più (sempre a condizione che l’alloggio disponga del bagno).
Oltre il servizio (per i monolocali) e il bagno (per gli alloggi plurivano) , quindi, tutti gli immobili residenziali debbono disporre anche di un soggiorno con una superficie di almeno mq.14, di camere singole con una superficie di almeno mq.9 e di camere doppie con una superficie di almeno mq.14; in una medesima camera NON possono dormire più di DUE persone.
Chissà se il Fedeli ha fatto i conti…
Hai voglia se ha fatto i conti, ma non quelli che pensa lei