Massa Marittima   05.08.2015

 

 

 

Al Responsabile del Settore 4 – MESSINA

Al Responsabile della Polizia Locale – GIOVANI

 

p.c   al Sindaco – GIUNTINI

p.c   alla Procura della Repubblica di Grosseto

p.c   al C.T. Geom. Massimo Grisanti

 

 

 

 

Gentili arch. Messina e sig. Giovani,

mi pregio replicare quanto già posto alla Vostra cortese attenzione.

 

 

VI INFORMO, CON ASSOLUTA CERTEZZA, CHE UN’AMPIA PORZIONE DI UNA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI COSTITUENTI IL FABBRICATO SITO IN VIA (omissis) A MASSA MARITTIMA – CENSITO AL CATASTO DEI FABBRICATI (omissis) – RISULTA ABUSIVAMENTE TRASFORMATA IN APPARTAMENTO E VIENE UTILIZZATA COME TALE, PUR IN MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE.

 

Rammento che trattasi di ABUSO EDILIZIO IN TOTALE DIFFORMITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO (poiché inesistente), oltreché di intervento NON SANABILE.

 

SollecitandoVi a procedere celermente, vogliate prendere atto delle considerazioni di cui appresso.

 

  

Per sanare alcune opere abusive e in difformità dal progetto (i cui lavori appaiono terminati nell’anno 1977), in data 30.09.1986, il sig. (omissis) intese aderire al così detto “condono edilizio” ai sensi dell’art.31 della Legge 47/1985.

 

Tuttavia, la concessione edilizia in sanatoria n.146 del 06.12.2010 NON E’ ANDATA A REGOLARIZZARE TUTTO CIO’ CHE DOVEVA, bensì solamente una parte di quanto posto al piano seminterrato (la cucina rustica, il ripostiglio, il locale autoclave e il manufatto che ospita il forno) e al piano sottotetto (una volumetria chiusa, un wc ed un varco di comunicazione con la residua soffitta).

 

Contestualmente al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il funzionario del Comune ha rilasciato anche il certificato di abitabilità per quanto oggetto di condono edilizio.

 

Attraverso la concessione edilizia in sanatoria n.146/2010, dunque, NON E’ STATA RICHIESTA LA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D’USO dei locali posti al piano seminterrato, completamente estranei all’oggetto dell’istanza, alla pari di quelli posti al piano delle soffitte: ne consegue che la destinazione d’uso originaria degli stessi [individuata e legittimata dalla licenza edilizia degli anni ’70], non è mai stata oggetto di condono ed è ad essa che occorre riferirsi per l’accertamento dell’eventuale odierno abusivo mutamento.

  

Occorre rilevare, altresì, come il certificato di abitabilità (datato 06.12.2010) sia stato RILASCIATO IN FALSO, per la mancata verifica dei presupposti igienico-sanitari relativamente al locale cucina, al ripostiglio e al wc. [cfr. Sent. Corte Costituzionale n.256/1996 – NON è certificabile l’abitabilità di locali oggetto di condono per i quali sono assenti gli ordinari requisiti igienico sanitari e NON POTENDO sussistere contrasto con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, di prevenzione degli incendi e degli infortuni].

 

NESSUNA DEROGA può essere applicata e NESSUNA AGIBILITA’ può essere certificata qualora NON SIANO OSSERVATE, non solo le disposizioni di cui all’art.221 del TULS (rectius, di cui all’art.4 del DPR n.425/1994), ma anche quelle previste da ogni altra disposizione di Legge in materia di abitabilità e servizi essenziali; il principio di diritto espresso dalla Corte Costituzionale è stato più volte ribadito anche dal Tribunale Amministrativo [cfr. Cons. di Stato, n.2620/2011 e n.3034/2013].

 

A pena totale e assoluta INVALIDITA’, dunque, la concessione edilizia in sanatoria deve intendersi come titolo regolarizzante ESCLUSIVAMENTE i lavori edili e NON CERTO autorizzativo di un’avvenuta materiale ed evidente variazione di destinazione d’uso (men che mai se a fini abitativi).

 

E’ FALSO e deve essere denunciato all’Autorità Giudiziaria, quindi, quanto dichiarato nella relazione tecnica a corredo del permesso di costruire n.03/2011 in ordine all’abitabilità del piano seminterrato; non potevasi indicare, inoltre, una destinazione “locale pluriuso” degli ambienti, risultando obbligatoria l’indicazione che degli stessi viene fatta PROPRIO PERCHE’ sono diversi i requisiti igienico sanitari richiesti (altezza, superficie, illuminazione, areazione degli ambienti) in relazione all’utilizzazione degli stessi.

 

Col permesso di costruire n.03/2011, pertanto, NON E’ STATO AUTORIZZATO (né potevasi autorizzare) il mutamento della destinazione d’uso dei locali al piano seminterrato fissata con la licenza edilizia degli anni ’70; per le stesse ragioni, NON E’ STATO AUTORIZZATO (né potevasi autorizzare) il mutamento di destinazione d’uso dei locali soffitta.

 

In estrema sintesi, il frazionamento dell’unità immobiliare originaria e il mutamento di destinazione d’uso dei locali al piano seminterrato e sottotetto NON SONO STATI NE’ POTEVANO ESSERE ASSENTITI.

 

Innestandosi sul permesso di costruire n.03 del 02.02.2011, anche il permesso di costruire in variante n.44 del 23.09.2014, è illegittimo [N.B. il termine di prescrizione dei lavori abusivi inizia a decorrere dalla loro ultimazione].

 

Giova ricordare che al permesso di costruire in variante (omissis) afferisce la dichiarazione rispondenza depositata presso l’Ufficio del Genio Civile in data 04.08.2011 con la quale l’ing. Ilaria Casanova attesta che il progetto strutturale è stato depositato il 24.03.2011 e che i lavori strutturali (nuova scala in cemento armato per l’accesso esterno al piano sottotetto) sono stati ultimati il 14/6/2011. Di conseguenza, è ragionevole supporre che i lavori siano proseguiti non oltre il 31.03.2011: ma, poiché il termine di validità del permesso di costruire n.03/2011 risultava essere il 31.03.2014, il pari titolo in variante sarebbe stato rilasciato ben oltre il termine di validità del permesso iniziale, ovvero il 23.09.2014.

 

Non bastasse, nella relazione tecnica a corredo del permesso di costruire in variante, il tecnico si esprime coniugando i verbi al passato e lasciando chiaramente intendere che quanto portato all’esame dell’istruttore tecnico Sig. Michele Mori era stato, almeno in parte, già eseguito. Quest’ultimo, però, niente ha rilevato in ordine alla legittimità dei titoli abilitativi pregressi: in ciò è ravvisabile il FALSO IN ATTO PUBBLICO commesso dal pubblico ufficiale quando, relativamente ai locali posti ai piani seminterrato e sottotetto ove non si raggiungono gli standard igienico sanitari minimi, dichiara che “Le nuove residenze posseggono i requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti disposizioni”. 

 

Su questa grave situazione di illiceità e illegittimità, si innesta anche la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) presentata il 15.01.2015 dalla Sig.ra (omissis) ed asseverata impropriamente dal geom. (omissis) che HA FALSAMENTE ATTESTATO, quale presupposto di legge per poter eseguire l’intervento, la conformità urbanistica dell’immobile.

 

 

 

Ciò detto, torno a sollecitarVi affinché muoviate opportunamente e celermente, adempiendo agli obblighi che ricadono sulle Vostre rispettive figure professionale.

 

Quanto sopra quale FORMALE DIFFIDA A PROCEDERE.

 

Vi informo che, in mancanza di un Vostro riscontro [da trasmette allo scrivente mediante mail PEC] entro e non oltre il giorno 15 Agosto 2015, sarà mia cura adire le vie legali contestando alle SS.LL. i reati di OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO, ABUSO DI UFFICIO e CONCORSO ESTERNO IN ABUSO EDILIZIO, il tutto in danno della Collettività.

 

 

 

Cordiali saluti / gabriele galeotti

 

 

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