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Una delle interrogazioni presentate al Consiglio di Giovedi 23 Aprile riguarda l’incarico professionale affidato con Determinazione del Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici n.449 del 09.12.2014.
Ci tengo a dire, innanzi tutto (nonostante quanto i peggiori soggetti politici si affrettino a fare) che le battaglie di Massa Comune non sono mai rivolte alla persone, bensì al SISTEMA di cui le stesse fanno parte.
Ma come combattere le porcate politiche se non facendone chiaramente parola e, quindi, citando necessariamente le prodi gesta di taluni?
Come è noto, trattando del conferimento di un incarico fiduciario a suo padre, questa interrogazione tira in ballo il Capogruppo di Maggioranza.
AL RIGUARDO DI QUEST’ULTIMO, PER GLI EVENTI OCCORSI A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO DELLO SCORSO MAGGIO, IO RITENGO CHE IL CONSIGLIERE FLAVIO ZAZZERI SIEDA IN CONSIGLIO COMUNALE IN MANIERA ILLEGITTIMA E, DI CONSEGUENZA, NON LO RICONOSCO NE’ COME CONSIGLIERE NE’, TANTO MENO, COME CAPOGRUPPO.
Lo riconosco solo come uno dei tanti che interpreta la politica non certo per prestare la propria opera a vantaggio della Collettività, bensì per trarre dalla Collettività esattamente le stesse cose alle quali mira, da sempre, il suo partito politico [siete pregati di trarre da soli le conclusioni].
Circa le vicende dei presunti BROGLI ELETTORALI (per la quale, posso confermarlo ufficialmente, è tuttora in corso un’indagine giudiziaria alla quale stanno partecipando anche gli uffici della Prefettura di Firenze), nulla vale la considerazione che la Magistratura non si è ancora espressa.
Mi spiego ricorrendo a un esempio: se una persona ne ha uccisa un’altra e i fatti parlano chiaro, ovvero la cosa è evidente, quella persona è comunque un ASSASSINO anche prima che sia pronunciata una sentenza di condanna.
A conclusione delle operazioni di voto, quando le buste erano già state sigillate, almeno una di esse è stata aperta e corretti i verbali: cosa gravissima e assolutamente VIETATA.
Quanto riportato sui verbali di seggio, quand’anche ci fosse stato un errore, doveva essere ratificato per com’era: solo successivamente, potevasi proporre ogni opportuno ricorso.
Questa è la verità, confermata peraltro dalla responsabile stessa dell’Ufficio Elettorale.
Per questo, visto come sono andate inconfutabilmente le cose, il Sig.Flavio ZAZZERI non sarebbe stato eletto e, quindi, IO NON LO RICONOSCO.
Parli, rida e faccia pure quello che vuole: per me è IN CONSIGLIO ILLEGITTIMAMENTE, a prendersi gioco dei suoi Concittadini.
Ecco: per quanto appena detto sul conto del Sig. Flavio Zazzeri, forse, ci sono gli estremi per querelarmi.
VI PREGO DI FARLO! Sarò lieto, carte alla mano, di discutere della questione in Tribunale.
Orbene: con l’incarico conferito al padre del Capogruppo ZAZZERI, concorderete con me, la Maggioranza ha servito all’Opposizione una pietanza su un piatto d’argento.
Come sapete, MC persegue pochi ma precisi obbiettivi e combatte tutto ciò che non è Giustizia e Libertà, diritti sacrosanti che debbono essere ugualmente garantiti a tutti.
Ciò per contribuire a risollevare le sorti della nostra Cittadina, offesa e umiliata dal niente che ha saputo fare per Lei uno stuolo di politicanti da quattro soldi, rivolti unicamente a perseguire il proprio profitto quand’anche a discapito dell’interesse collettivo.
In questo senso, uno dei principali nemici di Massa è il CLIENTELISMO che, insieme all’INETTITUDINE, ha costantemente caratterizzato la forza politica che, da sola, ha amministrato ininterrottamente la nostra Cittadina, favorendo taluni a discapito di altri.
Per convincersene, basta fare nomi e cognomi, rammentare vicende vecchie e nuove, guardarsi semplicemente intorno.
Io sono tanto ORGOGLIOSO della mia Cittadina pensando alla sua storia, all’arte che custodisce e alla sua straordinaria bellezza in genere, quanto ME NE VERGOGNO, soffrendone indicibilmente, pensando a come è stata amministrata [almeno] negli ultimi 20 anni, ovvero dal trionfale salire al trono dell’oggi onorevole Sani.
VENTI anni all’insegna di mediocrità, arroganza, inettitudine e sfacciato clientelismo.
Ora prestate bene attenzione.
Tutti sanno che ci sono i CONTRATTI DI APPALTO e i CONTRATTI D’OPERA: ma a vedere da come muove il Comune, non tutti sanno che non sono la stessa cosa.
Gli appalti sono contratti (per l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi) stipulati con “operatori economici” (art. 3, comma 6, D.lgs 163/2006), cioè con imprenditori, ovvero con soggetti che “esercitano professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.
Non certo con un soggetto singolo che deve solamente prestare un servizio senza quel tipo di rischio e senza utilizzare risorse proprie; in questo secondo caso, infatti, si parla di “contratto d’ opera” (art.2222 e seguenti del Codice Civile).
In più, l’art.1655 del Codice Civile descrive l’appalto come “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
Quindi, si parla di contratto di appalto SOLO quando c’è di mezzo un’organizzazione (imprenditoriale, più o meno grande) e la gestione con assunzione diretta del rischio, non una sola persona che deve solamente prestare un servizio senza rischio imprenditoriale e senza utilizzare beni e risorse proprie; in questo secondo caso si parla infatti di “contratto d’ opera” (art. 2222 e seguenti del Codice Civile).
Ulteriore controprova di tutto ciò è che per il D.lgs 163/2006 i soggetti che possono stipulare i contratti di appalto pubblico sono elencati all’art.34 e sono tutti imprenditori, “anche individuali”, ma sempre imprenditori.
Quello che riguarda l’affidamento dell’incarico a ZAZZERI è un contratto d’opera gestito IMPROPRIAMENTE e ILLEGITTIMAMENTE come un contratto di appalto, con tutta una serie di altre evidenti e grossolani errori nel testo della Determinazione [tanto da domandarsi: l’avrà scritto un biologo o un farmacista?].
Nella determinazione l’incarico è continuamente qualificato come contratto d’opera e prestazione occasionale e nel dispositivo si conferisce, appunto “incarico di prestazione occasionale”.
D’improvviso, però, si cita insistentemente la disciplina degli appalti (specificando l’assenza di convenzioni CONSIP, la mancata richiesta del DURC, citando non si sa perché gli artt. 21 e 20 comma 1, del Codice Appalti Pubblici che riguardano appalti parzialmente esclusi dalla disciplina del Codice stesso).
Se ciò non bastasse a dimostrare il MACROSCOPICO (e, secondo me, come dire, VOLUTO “ERRORE”), al punto 4, si va addirittura a indicare il CIG (codice identificativo delle gare di appalto) del tutto incoerentemente con le premesse, dove si specifica che “il servizio non è assoggettabile alla normativa sulla tracciabilità dei flussi ai sensi della Legge 136/2010 in quanto non ha per oggetto un contratto d’appalto ma un incarico occasionale”).
La verità è questa: si tratta di una prestazione d’opera che è stata aggiudicata applicando norme (meglio, semplicemente citando norme) che riguardano gli appalti pubblici e non quelle, appunto, ad essa dedicate.
Perché, dunque, pur NON essendo un APPALTO, l’affidamento dell’incarico a ZAZZERI viene trattato come tale?
A volte le combinazioni: l’altro giorno sono uscito con un giacchetto che non mettevo da tempo.
Ma in una tasca c’era qualcosa che mi dava noia.
«Cosa ci sarà rimasto?» mi sono chiesto…
Era un fascicoletto di fogli tutti spiegazzati, dimenticati lì chissà quando…
MA TU GUARDA! Era la Delibera di Giunta Comunale 65 del 01.04.08, quale modifica e integrazione al Regolamento per Ordinamento Uffici e Servizi.
Tale delibere disciplina il conferimento degli incarichi esterni (cioè le prestazioni d’opera) e prevede, tra l’altro, GIUSTAMENTE, il ricorso alla procedura comparativa.
Ma, soprattutto, integrando e modificando l’art.31 bis “Criteri e modalità per l’affidamento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, o di consulenza”, sancisce (al comma 3) il principio sacrosanto sotto riportato.
Sono altresì incompatibili con l’assunzione di incarichi esterni affidati a professionisti o studi associati coloro che risultano:
a) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e del Segretario Generale.
Il Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia (Del CC 39/2002 e 36/2005) che consentirebbe l’affidamento diretto, inoltre, NON pare conforme al Codice degli appalti (2006) né, tanto meno, al suo Regolamento di attuazione (2010).
Resta il fatto che, in ogni caso, nel sistema dei CONTRATTI DI APPALTO e dei CONTRATTI D’OPERA, l’affidamento diretto è un CASO ECCEZIONALE e come tale deve essere trattato.
Ad esempio, solo per dirne una, deve essere motivato (con l’urgenza, con eventuali particolarità della fornitura o del servizio): altrimenti, anche in riferimento all’art.125, comma 11, del D.lgs 163/2006, occorre rispettare il PRINCIPIO DELLA CONCORRENZIALITA’.
In più, trattandosi di servizi tecnici di alta specializzazione (come sembra dalla Determinazione), avrebbe potuto applicarsi l’art. 91 del Dlgs 163/2006 (servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria) che prevede di contattare almeno 5 soggetti.
Inoltre, non è indicata alcuna ragione valida per la quale si dovesse procedere a un affidamento diretto proprio a quel soggetto, senza comparazione di candidature.
E l’inciso “l’importo concordato di € 3.000 si deve ritenere congruo in relazione a prestazioni” (nella premessa) è immotivato e incompleto.
Perché, maldestramente, un contratto d’opera è stato trattato come un contratto di appalto?
Non sarà mica perché, inquadrandolo come contratto d’opera, non sarebbe stato possibile affidare quell’incarico a ZAZZERI per l’esistenza di quella Delibera?