Massa Marittima 14.05.2015
Ai Membri della Prima Commissione Consiliare
Sigg. Zazzeri, Cionini, Goffo e Santini
p.c. al Sindaco, agli Assessori e ai Responsabili di Settore
Egregi Signori,
da componente della Prima Commissione Consiliare, sono mesi che chiedo di convocare un’apposita riunione per trattare delle modifiche e delle integrazioni da apportare al ROUS [Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi].
Vi ricordo che, di esso, NON abbiamo ancora un testo unitario, completo e aggiornato: a nulla sono valse le mie ripetute richieste di muovere in tal senso.
Con Deliberazione di Giunta Comunale 131/1999, infatti, fu approvato un “testo standard”, preconfezionato, redatto da chissà chi e meramente fatto proprio dall’Ente.
Successivamente, con le seguenti ulteriori Delibere di Giunta Comunale, sono state apportate numerose modifiche al testo iniziale: 174/2000 – 119/2001 –109/2002 – 28/2003 – 208/2005 – 177/2006 – 233/2007 – 65/2008 – 91/2008 – 238/2009 – 154/2010 – 5/2012 – 86/2013 – 139/2014 [salvo se altre].
Ma nessuno si è degnato di metterci mano e, addirittura, gli atti relativi sono stati pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente solo dopo il mio interessamento.
Orbene: tra le argomentazioni che meritano [ovvero NECESSITANO] di essere affrontate, c’è quella relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali in seno ai dipendenti dell’Ente medesimo.
Riporto, di seguito, alcune considerazioni già trasmesse a taluni di Voi ma puntualmente IGNORATE: nessun riscontro, infatti, mi è stato fornito.
Il Comune di Massa Marittima non ha Dirigenti con qualifica espressa e, pertanto, le funzioni attribuite a questi dall’art.107 del TUEL vengono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi [ovvero dei 5 Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente].
La nomina dei Responsabili di Settore e il contestuale conferimento dell’incarico dirigenziale avviene annualmente, mediante DECRETO SINDACALE, ai sensi dell’art.50, comma 10 del TUEL, in attuazione dell’art.109, comma 2 del medesimo.
L’attribuzione delle funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore consente loro autonomia gestionale ed economica (per quanto di competenza ed entro precisi limiti, possono firmare per l’Ente in luogo del Sindaco e dispongono liberamente l’impiego di mezzi e risorse finanziarie).
In data 29.06.2013, il Ministero dell’Interno ha chiarito “che gli incarichi fiduciari conferiti dal Sindaco ex art.110 del citato Dlgs 267/2000, come quelli ex art. 90, sono strettamente legati alla durata del mandato, pertanto, gli stessi decadono nel momento della cessazione del mandato, per qualunque causa, ivi compresa le dimissioni (Cfr. Corte dei Conti sez. giur. d’appello Regione Sicilia n. 377/A/2011).
E che, per quanto attiene il conferimento delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109 dello stesso decreto legislativo è il regolamento degli uffici e dei servizi che ne stabilisce la scadenza che può essere legata o alla durata del mandato del Sindaco ovvero svincolata dallo stesso.
Non si dimentichi, inoltre, quanto sancito dalla Legge n.444 del 15.07.1994 [di conversione, con modificazioni, del DL n.293 del 16.06.2994] in base alla quale, in termini di prorogatio, gli organi amministrativi non ricostituiti nei termini previsti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine medesimo.
E che gli stessi organi scaduti, nel periodo in cui sono prorogati, possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
MA VENIAMO AL DUNQUE: all’art.21, il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Massa Marittima sancisce che gli incarichi di Responsabile di Settore hanno durata annuale e sono rinnovabili entro i limiti temporali del mandato del Sindaco.
Ciò, recependo correttamente il principio secondo il quale, essendo incarichi di carattere “fiduciario” non possono essere trasferiti ma, eventualmente, solo recepiti da soggetti diversi.
Fino allo scorso 08.12.2014, le più recenti nomine dei Responsabili di Settore erano quelle disposte dall’ex Sindaco Lidia BAI in data 30.12.2013 (cfr. Decreti Sindacali nn. 9, 10, 11, 12 e 13).
Ma tali nomine, però, NON POTEVANO MANTENERE VALIDITA’ OLTRE LA DURATA DEL MANDATO ELETTIVO DI CHI LE AVEVA CONFERITE (cfr. Ministero dell’Interno nota del 29.06.2013 – Corte dei Conti sezione Giurisdizionale d’Appello Regione Sicilia n.377/A/2011).
Orbene, è lo stesso “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Massa Marittima, all’art.21, a sancire che gli incarichi di Responsabile di Settore «hanno durata annuale e sono rinnovabili entro i limiti temporali del mandato del Sindaco».
MASSA COMUNE ha presentato un’interrogazione consiliare al riguardo ma il Sindaco si è detto sicuro della regolarità del tutto e del fatto che non ci fosse alcuna necessità di rinnovare quelle nomine.
Peccato che in data 09.12.2014, con 5 DECRETI SINDACALI (nn. 11, 12, 13, 14, 15), GIUNTINI ABBIA RINNOVATO GLI INCARICHI AGLI ATTUALI RESPONSABILI DI SETTORE: rinnovi riguardanti il 2014, fatti il 09 Dicembre per valere solo fino al 31 dello stesso mese!!!
HA QUINDI AMMESSO LE SUE COLPE E CONFESSATO DI AVER MENTITO IN CONSIGLIO COMUNALE: SE, INFATTI, COME AVEVA SOSTENUTO, NON CI FOSSE STATO BISOGNO DI TALI ATTI (oltretutto riguardanti il solo 2014, ormai alla fine), CERTO NON AVREBBE PROCEDUTO IN TAL SENSO.
VA DA SE’ CHE, DAL 26.05.2014 (data della proclamazione del Sindaco) ALL’ 08.12.2014, GLI STESSI INCARICHI SIANO STATI ILLEGITTIMI, ABBIANO PRODOTTO UN DANNO ERARIALE ALL’ENTE PER LE RETRIBUZIONI IMPROPRIAMENTE ASSEGNATE E CHE TUTTI GLI ATTI FIRMATI DAI SOGGETTI DI CUI SOPRA SIANO DA CONSIDERARE NULLI.
Ma c’è di più: la Legge n.114 del 11.08.2014 (di conversione, con modificazioni, del DL n.90 del 24.06.2014) ha modificato l’art. 110 del TUEL, introducendo L’OBBLIGO DI UNA SELEZIONE PUBBLICA per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con l’evidente necessità di predisporre un avviso per ogni singola posizione dirigenziale di ogni livello.
Superando le normative regionali (spesso contrastanti e non sempre in linea coi suoi principi), la norma accoglie l’interpretazione già sostenuta dalla maggiore giurisprudenza e introduce l’obbligo di una selezione pubblica, con l’evidente necessità di predisporre avvisi per singole posizioni dirigenziali, anche di livello generale; la norma si riferisce a dirigenti e funzioni dirigenziali di ogni livello, ivi comprese quelle degli enti strumentali.
CIÒ DETTO, PUR COMPRENDENDO LA MESCHINA “NECESSITÀ” DELLA MAGGIORANZA DI MANTENERE SALDO IL CONTROLLO SU TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA IL PERSONALE E LE ASSUNZIONI (!!!), VI INVITO AD ABBANDONARE LA POSIZIONE OSTRUZIONISTICA ASSUNTA.
Cordiali saluti
gabriele galeotti