Massa Marittima 02 Maggio 2015
Al Sindaco GIUNTINI
agli Assessori
TOMMI, CARLI, GIOVANNETTI e PAPERINI
ai Consiglieri Comunali
CIONINI, GOFFO, GUAZZINI e SIMONI
p.c. alla Prefettura di Grosseto
OGGETTO: acquisto “abbigliamento estivo personale esterno ufficio tecnico”
Così come quella con la quale è stato recentemente affidato un “incarico professionale” al Sig. Mario ZAZZERI (padre del Capogruppo PD Flavio), anche la procedura seguita per l’acquisto di “abbigliamento estivo per il personale esterno dell’ufficio tecnico” presso un negozio di Prata (gestito della moglie del consigliere Salvadori) è IRREGOLARE.
A tale riguardo, infatti, con Determinazione Dirigenziale n.20 del 09.04.2015 (n.262 RG), si è provveduto a muovere MEDIANTE ORDINE DIRETTO, ovvero senza gara né procedura comparativa.
Ciò, si è affrettato a dire il Responsabile del Settore 2 CAGNANI, ai sensi del comma 11 del D.lgs 163/2006 [codice dei contratti pubblici], ovvero in quanto sotto la soglia dei 40.000 euro e attraverso il MEPA [Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione].
Ma, forse, si è dimenticato di leggere attentamente il COMMA PRECEDENTE che così recita:
L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
OVVERO E’ OBBLIGATORIO UN REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AL FINE, OVVIO, DI REGOLAMENTARE I CRITERI COMPARATIVI DA ADOTTARE
ORBENE: gli appalti di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (oggi 207.000 euro) sono regolati dagli artt. 121-125 del Codice.
In particolare, le procedure “in economia-cottimo fiduciario”, tra le quali l’affidamento diretto, sono regolate dall’art. 125, comma 11 il quale “consente” l’affidamento diretto per valori non superiori ai euro 40.000.
Ma “consentire” non vuol dire “permettere in ogni caso” in quanto, secondo il comma 10 dello stesso articolo, le procedure in economia sono legittime “in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa SOLO SE preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante”.
Pertanto, il ricorso all’affidamento in economia (e all’affidamento diretto) deve essere previamente regolato da un provvedimento (solitamente, REGOLAMENTO) redatto dalla stazione appaltante, mancando il quale dovrebbero applicarsi le regole per le procedure ordinarie a pena della illegittimità dell’affidamento stesso, che si ricorra o meno al MEPA (che – come ci insegna Spadini – è una “vetrina” qualificata ma non una “procedura in deroga”).
Ciò anche perché l’affidamento “in economia” deve avvenire, quantomeno, rispettando i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento: l’affidamento senza un minimo di raffronto è un’ipotesi eccezionale e deve essere specificamente regolata e, soprattutto, motivata (in genere, dall’ urgenza non dipendente dalla stazione appaltante o dalla esclusività o particolarità della fornitura, che renda irrazionale o inutile il ricorso alla competizione tra soggetti).
CIO’ DETTO, NELLE VESTI DI CONSIGLIERE COMUNALE, DIFFIDO IL SINDACO DAL NON RECEDERE IMMEDIATAMENTE DA QUANTO DI CUI ALL’OGGETTO E DA OGNI ALTRO ACCORDO DI CARATTERE COMMERCIALE INTRAPRESO DEL DISPREGIO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI.
Cordiali saluti / gabriele galeotti