Consiglio di Stato, sez.V, sentenza 04.05.2004 n.2716

 

 

 
I Consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, senza alcuna limitazione.
 
“La richiesta di accesso avanzata da uno di tali soggetti a motivo dell’espletamento del proprio mandato, pur senza alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta stessa, risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall’Amministrazione, neanche quando ricorra l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi”
 
I casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dall’ art. 24 L 241/1990; contro i provvedimenti in materia, dall’art. 25, è contemplato anche il ricorso al difensore civico (che sospende i termini di ricorso amministrativo).
 
 
Quanto adottato dal Comune di Massa Marittima appare, altresì, un RIDICOLO provvedimento di evidente “sottrazione temporanea” del DIRITTO/DOVERE di accesso agli atti per i Consiglieri Comunali, peraltro INGENUAMENTE e DILETTANTISTICAMENTE MANCANTE di evidenziare il limite di tale “temporaneità”.
 
 
Il procedimento amministrativo in materia di diritto di accesso è regolato dagli artt 116 e seguenti del Codice del processo amministrativo (D.lgs 104/2010).
 

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