La LEGGE DI STABILITA’ 2014, al comma 400, individua le seguenti misure al fine di assicurare il contenimento delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali.
La lettera a) modifica le disposizioni di cui all’articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo una cadenza triennale, anziché annuale, del decreto interministeriale che fissa la misura massima del finanziamento delle spese a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni. Ciò al fine di semplificare la procedura di adozione del predetto provvedimento e consentire una tempestiva ripartizione e comunicazione ai comuni delle risorse assegnate.
La lettera b) introduce un nuovo comma all’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, disponendo che l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con apposito decreto di questo Ministero, nei limiti delle assegnazioni di bilancio effettuate dal Ministero dell’economia e finanze, mediante distinti parametri per sezione e per elettore. Detti parametri saranno calcolati nella misura del 40% per sezione e del 60% per elettore del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le predette quote sono maggiorate del 40%. Tale disposizione è finalizzata ad assicurare il contenimento delle spese statali da rimborsare ai comuni, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate.
La lettera c) ha abrogato l’articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62.
Di conseguenza, in presenza di consultazioni amministrative, lo Stato non sarà più tenuto a rimborsare la quota parte delle spese derivanti dall’adeguamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi (art.3, della legge n. 62 del 2002) e della spesa per l’eventuale acquisto di cabine elettorali, i cui oneri restano, quindi, a carico dell’Amministrazione interessata alla consultazione.
La lettera d) modifica l’articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, covertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, disciplinando la durata del periodo elettorale “utile” ai fini del lavoro straordinario comunale, il limite di spesa del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, nonché il termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei comuni delle spese anticipate per conto dello Stato.
In particolare, la modificazione disposta dal numero 1 della lettera d), pone il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali riducendolo a 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (periodo in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.
La modifica apportata dal numero 2 della medesima lettera d) riguarda l’aggiornamento della tipologia del provvedimento autorizzativo allo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà essere disposto con “determinazione da adottare preventivamente”, anziché con deliberazione di giunta, nonché la soppressione delle parole “per il periodo già decorso”. Tale nuova formulazione, nella sostanza, nulla cambia agli effetti dell’autorizzazione al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà continuare ad essere adottata preventivamente all’effettivo svolgimento delle prestazioni e, comunque, nei limiti temporali rideterminati come dal precedente punto 1.
La modifica disposta dal successivo punto n. 3, interessa il termine di presentazione dei rendiconti da parte dei comuni delle spese anticipate per conto dello Stato. Detta modifica riduce il termine perentorio di presentazione dei predetti rendiconti a quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.
Per assicurare l’attuazione del principio dell’ “election day” anche in caso di annullamento delle elezioni comunali con decisione giurisdizionale passata in giudicato, si è provveduto con la lettera e) del comma 400 a modificare testualmente il secondo comma dell’articolo 85 del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, con la previsione del rinnovo delle elezioni in occasione del primo turno amministrativo utile ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 e cioè di quello primaverile ordinario.
La lettera f) dello stesso comma 400 abroga il comma 4 dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che, per favorire la sottoscrizione delle liste dei candidati, prescriveva ai comuni, in ogni regione dove si svolgono elezioni regionali, l’apertura degli uffici nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste stesse, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e di otto ore il sabato e la domenica.
La lettera g) prevede – per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o per il loro rinnovo o la consegna dei duplicati – la riduzione del periodo di apertura dell’ufficio elettorale comunale dagli attuali cinque giorni (previsti dall’abrogato art. 9 del d. P. R. n. 299/00) a due giorni antecedenti la consultazione (dalle ore nove alle ore diciotto) e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto; quanto sopra, in considerazione della notevole concentrazione delle richieste solo nei giorni immediatamente antecedenti le votazioni.
La riduzione dell’orario di apertura degli uffici comporterà il risparmio di risorse finanziarie legate all’organizzazione del servizio e al costo della retribuzione del lavoro straordinario.
Sempre per il contenimento delle spese della pubblica amministrazione, la lettera h) dello stesso comma apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali.
A tal fine, si opera il superamento dell’attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti “fiancheggiatori” come associazioni, circoli, ecc…); tale forma di propaganda, infatti, costituisce una costosa duplicazione di spazi per le affissioni.
Si riducono, inoltre, gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, che attualmente risultano essere di numero troppo elevato.
A seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
– da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
– da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
– da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10.
In tal modo, inoltre, si riducono le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle di acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti, con conseguenti, notevoli economie di spesa.
Ai sensi della lettera i) il presidente della Corte d’Appello, ove ciò non sia impossibile (ad esempio in caso di assenza di un numero di residenti nel comune iscritti nell’albo dei presidenti almeno pari al numero dei seggi), nomina all’ufficio di presidente di sezione esclusivamente coloro che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio elettorale di sezione.
Tale ultima disposizione trova la sua ratio nella necessità di evitare la corresponsione dei trattamenti di missione dovuti, invece, in caso di nomina di presidenti non residenti nel comune ove è allestito il seggio.
La lettera l) prevede la soppressione dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, che stabilisce l’annotazione in apposito registro della presa in consegna e della restituzione dei telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (che non possono essere introdotti nelle cabine elettorali).
La ratio di tale disposizione è, anche in tal caso, da rinvenire nel risparmio della spesa per la stampa dei registri ma, soprattutto, nello snellimento e nella semplificazione delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, chiamato a svolgere in una sola giornata tutte le operazioni connesse all’espressione del voto.
La lettera m) prescrive che, con decreto del Ministro dell’interno, entro il 31 gennaio 2014, siano determinati i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali.
Tale disposizione, prevede che, con decreto del Ministro dell’Interno, non avente natura regolamentare, in un’ottica di semplificazione, vengano introdotte soluzioni grafiche più razionali nella collocazione dei contrassegni delle liste comunali, particolarmente utili in caso di un numero rilevante di liste nei comuni sopra 15.000 abitanti; ciò consentirà di evitare eccessivi oneri per la stampa di schede di dimensioni sproporzionate, tali da rendere difficoltosa l’espressione del voto da parte dell’elettore e la apertura e ripiegatura delle schede, con velocizzazione delle operazioni di voto.
In tale ottica, con la stessa lettera m) viene modificato anche l’articolo 72, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo, nella scheda elettorale per l’elezione del sindaco nei comuni sopra 15.000 abitanti, la collocazione dei contrassegni delle liste collegate con il candidato sindaco non più al fianco, ma al di sotto del rettangolo che contiene il nominativo del candidato (utilizzando, quindi, in modo più razionale lo spazio interno alla scheda).