tratto da www.ilgiunco.net
GAVORRANO – Nuove elezioni. È quanto ha deciso il Tar della Toscana accogliendo il ricorso presentato da Massimo Borghi e dai candidati della sua lista contro la lista “Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco”. Gavorrano, per la quarta volta in quattro anni, torna dunque di nuovo al voto. “Il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di ammissione della lista “Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco” e del successivo provvedimento di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale e necessità di procedere a nuove elezioni”. Si legge nella sentenza.
Infatti se il ricorso è fondato si deve procedere “alla ripetizione delle elezioni, dal momento che verrebbe esclusa la lista che ha ottenuto i maggiori consensi e che ha ottenuto anche l’elezione del sindaco. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l’ordinamento, l’una inerente la conservazione degli atti giuridici e alla massima utilizzazione dei relativi effetti e l’altra inerente alla salvaguardia della volontà dell’elettore dall’influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore delle liste illegittimamente ammesse. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse, va esercitato il potere di correzione”.
Insomma, secondo quanto scrive il giudice, una sentenza non può sovvertire la volontà popolare, e dunque se la lista annullata ha un ruolo marginale si tende a conservare lo statu quo, se invece il numero dei voti presi è tutt’altro che marginale si procede ad una nuova tornata elettorale. “Nella vicenda che ci occupa – prosegue la sentenza – è evidente che l’eventuale annullamento dell’ammissione della lista risultata vincitrice comporterebbe uno stravolgimento del risultato elettorale rispetto al quale non potrebbe operare alcun potere di correzione dei risultati da parte di questo giudice”.
QUI la sentenza.
Il parlamentare PD Luca Sani, commentando stamane su La Nazione la Sentenza del TAR che ha accolto il ricorso presentato dalla Lista dell’ex Sindaco Massimo Borghi, riferisce letteralmente, non senza qualche ragione “… perchè, di fronte a due casi identici, i tribunali amministrativi della Basilicata e della Toscana siano arrivati a conclusioni opposte?”.
Anche chi scrive, pur rimanendo in rispettosa attesa delle motivazioni della Sentenza di Appello della Corte dei Conti che ha assolto Bargelli, Bai e Zago per la nomina a dirigente di un funzionario sprovvisto del titolo di laurea universitaria, si chiede come sia possibile che, per vicende immagino simili, se non forse addirittura uguali, altri amministratori siano stati invece condannati.
Devo presupporre che possano esistere profili interpretativi o sentenze che abbiano consigliato i due collegi giudicanti a fare valutazioni diverse per casi simili se non addirittura uguali. O che quei collegi giudicanti in modo assolutamente legittimo, abbiano voluto decidere in modo difforme da ogni altra interpretazione o giurisprudenza esistente.
E’ una possibilità concessa dalla Legge e dalla Costituzione. Nei paesi anglosassoni, dove esiste il diritto comune, non sarebbe potuto succedere.
Che ne dice Sani, che ha preannunciato un’iniziativa parlamentare, di adottarlo anche in Italia?
cosa vuoi che dica Sani, al massimo bela