LA NAZIONE
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto 
2013-09-05
 
 

PANORAMA POLITICO

  

EX AGRARIA SALE DI TONO – LA QUERELLE LANCIATA DA MASSA COMUNE «Sull’abitabilità indagherà la Procura». Esposto di Grisanti che promette battaglia.

 

 

di GIANFRANCO BENI

 

SI TINGE ancor più di giallo la vicenda dell’ex Agraria in piazza XXIV Maggio. C’è stata una lunga serie di osservazioni sollevate da Massa Comune sfociate in un ricorso al TAR, in quello successivo al Consiglio di Stato, diverse segnalazioni all’autorità giudiziaria, un’interrogazione al ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri presentata dal deputato della Lega Nord Paolo Grimoldi invitandola a promuovere «iniziative ispettive presso la Procura della Repubblica di Grosseto per accertare eventuali responsabilità e verificare i motivi di possibili negligenze e ritardi». Adesso un nuovo esposto presentato dal geometra Massimo Grisanti nelle vesti di tecnico incaricato dal movimento civico Massa Comune nel quale si affronta lo spinoso argomento dell’attestazione di abitabilità delle oltre quaranta residenze abitative realizzate nel piano di edificazione. Attestazione che per il momento riguarderebbe, si capisce dall’intervento di Grisanti, solo tre unità immobiliari e non tutto il resto del complesso composto da altre quaranta alloggi, per il quale si dovrà richiedere la relazione di ultimazione dei lavori complessiva o parziale. Grisanti coinvolgendo nel merito della questione il responsabile del settore urbanistica Assuntina Messima, il sindaco Lidia Bai e il segretario comunale Giovanni Rubolino, e chiede esplicitamente al Procuratore della Repubblica di Grosseto «di indagare in ordine alla sussistenza di false dichiarazioni in atto pubblico riguardanti l’attestazione di agibilità che risulterebbe essere stata presentata al Comune di Massa Marittima per il complesso dell’area ex Agraria e se l’architetto Messina nelle vesti di dirigente comunale abbia, o meno, omesso di adottare atti doverosi del proprio ufficio inerenti il contenuto della documentazione che sarebbe stata presentata». Grisanti nel conclude calca la mano sottolineando che seguirà «una dettagliata denuncia che ipotizzerà il reato di falso in atto pubblico». Si fa così sempre più cupa la vicenda dell’ex Agraria divenuta in breve il cavallo di battaglia dei tre consiglieri comunali appartenenti al movimento civico Massa Comune, che «in nome della legalità e del rispetto delle leggi» hanno intrapreso un percorso dal quale sperano di ottenere alla fine vantaggi da giocare alle prossime consultazioni amministrative. 

 

 

 

Un Commento a “Una cupa vicenda”

  • Massimo Grisanti says:


    Al Procuratore della Repubblica di GROSSETOAl Procuratore della Corte dei Conti della TOSCANAESPOSTO. In base alle successive motivazioni, lo scrivente Geom. Massimo Grisanti, svolgente attività di consulenza per MassaComune, offre elementi di indagine affinché i Procuratori in indirizzo vogliano – qualora non vi abbiano già provveduto – aprire specifici procedimenti con cui vengano ipotizzati gli illeciti di lottizzazione abusiva e di danno erariale.In relazione alle nuove costruzioni realizzate nell’area c.d. “EX-AGRARIA” nel capoluogo del Comune di Massa Marittima nel gennaio 2013 è stata depositata, nei preposti uffici comunali, l’attestazione di agibilità ex art. 86 della L.R.T. n. 1/2005 da parte dell’arch. Adriano Tortorelli. Con l’attestazione, il libero professionista, in piena conoscenza delle proprie responsabilità ai sensi dell’art. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguiti, DICHIARA che gli interventi e le opere di cui all’edificazione (nuove costruzioni residenziali private ed opere di urbanizzazione) sono conformi alle norme edilizie e urbanistiche. 1° MOTIVO DI PERPLESSITA’ Solamente con la Legge 9 agosto 2013, n.98 – di conversione con modificazioni del D.L. 21 giugno 2013, n.69 – il legislatore statale, al quale l’art. 117 della Costituzione attribuisce la competenza legislativa esclusiva per i principi della materia del governo del territorio, ha introdotto nell’art.24 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) il desumibile principio fondamentale dell’indefettibilità della valida esistenza delle opere di urbanizzazione primaria poste dal legislatore a presupposto dell’esercizio dello ius aedificandi (art.12 T.U.E.). Come già riconosciuto sin dall’entrata in vigore della Legge n.765/1967, c.d. Legge ponte, il disordine e il corretto uso del territorio nonché il rispetto della normativa in ordine ai lavori pubblici (alla cui vigilanza lo Stato ha posto i prefetti, anche mediante i mezzi apprestati dall’ordinamento con l’art. 135 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000) sono state le cause di un nuovo intervento legislativo che ha voluto chiamare a più pregnanti responsabilità i privati qualora questi propongano di sostituirsi alla P.A. nell’esercizio della potestà pianificatoria e programmatoria e da Queste venga accettato (lottizzazione di iniziativa privata). Se il legislatore statale ha solamente introdotto ora la possibilità che il competente Ufficio comunale possa rilasciare il certificato di agibilità per edifici parzialmente ultimati, da ciò se ne deve logicamente dedurre che fino ad ora era preclusa tale possibilità. Ne consegue che l’istanza avanzata dal titolare del permesso di costruire (se avanzata) doveva essere dichiarata improcedibile. Ma vi è di più. L’improcedibilità – sempre che, ripeto, la domanda volta al rilascio del certificato di agibilità sia stata avanzata – permane sin tanto che il legislatore regionale non emani, in esercizio della propria potestà legislativa (sottoposta a controllo statale ai fini dell’eventuale sollevazione della questione di legittimità costituzionale in via principale), apposite norme disciplinanti le modalità per l’attuazione delle disposizioni testé introdotte all’art.25, comma 5-bis del T.U.E. e per l’effettuazione dei controlli.Per una più approfondita disamina della casistica sia consentito rimandare a: http://lexambiente.it/urbanistica/184-dottrina184/9690-urbanisticammodifiche-al-tu-edilizia-apportate-dal-dl-21-giugno-2013-n-69-convertito-con-la-legge-n-982013.html In più, la natura di principio fondamentale delle disposizioni introdotte nell’art. 24 – al fine di apprestare una pregnante tutela al “bene comune” del “territorio” – emerge in tutta la sua forza laddove ne consegue il divieto dell’utilizzazione degli edifici o loro parti (apportanti l’incremento del carico urbanistico) in assenza di riconoscimento dell’effettiva natura pubblica delle opere di urbanizzazione. Riconoscimento che avviene mediante l’atto di collaudo del competente organo comunale preposto alla vigilanza dei lavori pubblici. L’assenza del collaudo comporta, per l’effetto, che il titolare del permesso di costruire non è definitivamente liberato dall’obbligo di corresponsione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) prescritto dall’art. 17, comma 3, lettera c del Testo Unico dell’Edilizia. E quindi non decorrono i termini per la prescrizione del credito del Comune. Ma vi è ancora di più. Nel caso in cui il soggetto titolare del permesso di costruire l’edificio privato: a) prima comunichi la fine dei lavori del fabbricato e la fine dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria; b) poi depositi la domanda del certificato di agibilità senza che il dirigente del competente ufficio comunale abbia sottoscritto l’atto di collaudo delle opere destinate ad entrare nel patrimonio indisponibile del Comune; ecco che insorge l’obbligo per il dirigente del settore edilizia e urbanistica di provvedere alla richiesta del contributo di costruzione al cui pagamento il privato era stato dispensato a causa dell’esclusivo motivo che le opere pubbliche in progetto sarebbero state acquisibili al patrimonio comunale. Nel caso in cui il dirigente (che si ricorda essere un pubblico ufficiale) non provveda alla richiesta del contributo di costruzione (magari perché non intende aggravare le condizioni economiche del costruttore in epoca già di conclamata crisi) commette sicuramente abuso del proprio ufficio. Del resto, un’eventuale siffatta motivazione non potrebbe costituire valida scusante in ordine all’elemento psicologico del reato, giacché il titolare del permesso di costruire un edificio già prima di avanzare richiesta del titolo abilitativo edilizio deve aver approntato un piano finanziario dell’opera e, quindi, anche a garanzia dell’interesse pubblico alla trasformazione duratura del territorio, solo ad un soggetto che dimostra il possesso dei fondi economici o dia alla P.A. adeguate garanzie finanziarie (cauzione o fidejussione) il Comune può accordare il permesso di costruire dell’opera privata. Non è dato sapere se tutto ciò sia avvenuto a seguito della presentazione dell’attestazione di agibilità da parte della società MASSA MARITTIMA SVILUPPO. Se ne chiede accertamenti alle competenti Autorità, anche al fine dell’eventuale ordine – avente natura sostitutiva di provvedimento amministrativo che il dirigente comunale non adotti – che vogliate/possiate emanare secondo le Vs. competenze.

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