N. 03346/2013 REG.PROV.CAU.
N. 05440/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5440 del 2013, proposto da:
Comune di Massa Marittima, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Duccio M. Traina e Luciano Giorgi ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Maresciallo Pilsudski n. 18, presso lo studio dell’avv. Francesco Paoletti, per mandato a margine dell’appello;
contro
Immobiliare Porta al Salnitro S.r.l., con sede in Massa Marittima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Righi ed elettivamente domiciliata in Roma al viale Angelico 45 presso l’avv. Fausto Buccellato per mandato a margine dell’atto di costituzione;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana n. 659 del 22 aprile 2013, resa tra le parti, notificata l’8 maggio 2013, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 1730/2011, è stata dichiarata la risoluzione della convenzione stipulata in data 30 dicembre 1998 tra il Comune di Massa Marittima e la società Immobiliare Porta al Salnitro S.r.l. con condanna del Comune al risarcimento del danno da liquidare secondo i criteri indicati ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o se anteriore dalla notificazione della sentenza, con trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti, oltre al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 3.000,00
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Immobiliare Porta al Salnitro Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati Luciano Giorgi, Duccio Traina e E. V. Pappalepore (su delega di Luca Righi);
Considerato che l’appello richiede adeguato approfondimento di merito, sia in riferimento alla valutazione complessiva dei comportamenti delle parti e della rispettiva incidenza nella causazione e/o aggravamento dei danni, sia in relazione alla quantificazione delle ragioni risarcitorie, e che a tal fine sarà fissata udienza di discussione nei tempi più celeri possibili;
Ritenuto, medio tempore, anche al fine di evitare spreco di attività processuali, di accogliere l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Ritenuto equo compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 5440/2013) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2013
“Considerato che l’appello richiede adeguato approfondimento di merito, sia in riferimento alla valutazione complessiva dei comportamenti delle parti e della rispettiva incidenza nella causazione e/o aggravamento dei danni, sia in relazione alla quantificazione delle ragioni risarcitorie, e che a tal fine sarà fissata udienza di discussione nei tempi più celeri possibili”
Sembra dunque che arriveremo abbastanza velocemente al termine di questa vicenda, con le possibili responsabilità contabili che ne potrebbero eventualmente derivare