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Qualunque decisione che incida sull’organizzazione dell’Ente deve passare dalla Giunta.

 

Essa, infatti, quanto meno, deve esprimere il suo consenso affinché, per la copertura di posti dirigenziali, si proceda mediante procedure flessibili che, soprattutto se extra-dotazione (come nel caso degli incarichi ex articolo 110, comma 2, del TUEL), incidono sull’organizzazione dell’Ente in modo diretto.

 

C’è da sottolineare, inoltre, che la deliberazione della Giunta è necessaria anche dal punto di vista contabile. L’assegnazione degli incarichi ex articolo 110 del D.lgs 267/2000 è, ovviamente, onerosa. In questi casi, dato che la decisione di assumere i Dirigenti o il Direttore Generale è esclusivamente di matrice politica, appare necessario e corretto che l’impegno della spesa sia assunto dall’organo politico. Ma, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267/2000, sono Consiglio e Giunta che possono assumere impegni di spesa, non certo il Sindaco.

 

Peraltro, è opportuno sottolineare che il trattamento economico dei Dirigenti extra-dotazione non vada imputato al costo del personale. Sicchè non si potrebbe ritenere sufficiente la stipulazione del contratto di lavoro come costituzione automatica dell’impegno sul fondo per gli stipendi del personale, occorrendo invece un previo impegno di spesa da imputare su un capitolo specifico “Prestazione di servizi”, anche se i rapporti di lavoro ex art. 110 del testo unico sono a tutti gli effetti rapporti di lavoro dipendente, con l’eccezione di quanto al comma 6 dell’articolo medesimo.

 

 

 

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