Massa Marittima    28 Maggio 2013

 

 

 

Alla c.a. del Signor Sindaco del Comune di Massa Marittima

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta su incarico affidato ad Architetto Andrea Pistolesi con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Urbanistica n.35 del 13 Dicembre 2012 (n.796 RG)

 

 

I sottoscritti Federico Montomoli, Gennaro Orizzonte e Francesco Mazzei, nella loro qualità di consiglieri comunali del Gruppo “Lista Civica Massa Comune”

 

CONSIDERATO CHE

 

con la Determinazione Dirigenziale in oggetto, in attuazione della Delibera di G.C. 248/2011, è stato affidato l’incarico per la redazione della relazione di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Marittima, e loro strumenti sovraordinati, a norma della L.R.T. 1/2005;

 

nella suddetta Determinazione si riferisce che:

 

–     si rende necessario affidare l’incarico, da svolgere in tempi brevi, a soggetti con i requisiti previsti dalla legge, rintracciabili anche all’interno della dotazione organica dell’amministrazione comunale, ma non disponibili perché impegnati a svolgere un carico di lavoro tale da rendere impossibile elaborare nei tempi previsti la documentazione richiesta;

 

–     il Comune di Massa Marittima ha espletato allo scopo gara informale, invitando alcuni professionisti individuati nell’elenco approvato con Determinazione Dirigenziale n.605 del 4 Agosto 2011;

 

–     in data 4 Dicembre 2012 la Commissione Giudicatrice individuava come vincitore l’Architetto Andrea Pistolesi il quale, come da articolo 8 dell’allegata Convenzione, percepirà la somma di 27.000 mila Euro, comprensivi di IVA e Cassa Previdenza, di cui il 30% alla data di conferimento dell’incarico ed il restante 70% all’approvazione della relazione di monitoraggio, con diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per prestazioni svolte per conto dell’amministrazione, fuori dalla sede comunale stessa o dal proprio Studio Professionale;

 

–     le prestazioni professionali richieste all’articolo 4 della Convenzione dovevano concludersi, a norma del successivo articolo 6 della Convenzione, entro 35 giorni dalla data della consegna della documentazione inerente le trasformazioni avvenute durante i periodo di validità del Regolamento Urbanistico, individuando una penale di 10 Euro per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti;

 

l’allegata Deliberazione 4 Aprile 2012 n.123 della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, che riassume in modo meticoloso la disciplina ed i pareri consultivi in merito ai presupposti ed ai limiti per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni alle amministrazioni locali, rileva che:

 

–     il presupposto dell’assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, oggetto di incarico esterno, deve essere valutato in senso rigoroso. Tale interpretazione è imposta sia in un’ottica funzionale, sia alla luce della formulazione letterale della norma, secondo la quale “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. Secondo quanto riferito nel Parere n.23 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, la succitata norma “non può che significare che tale accertamento (che investe la possibilità di utilizzare le risorse e non solo l’esistenza o meni di queste) deve avvenire in base a parametri oggettivi  e verificabili a posteriori”;

 

–     le vigenti disposizioni di legge prevedono (articolo 7, comma 6 Bis del D.Lgs. 165/2001), prevedono che ogni amministrazione debba adottare e rendere pubbliche le procedure comparative per i conferimento degli incarichi di collaborazione. Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza amministrativa un adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione (TAR Puglia n.494/2007), mentre una parte della giurisprudenza amministrativa (Sentenza 28 Maggio 2010 n.3405 del Consiglio di Stato) ha rilevato che “l’affidamento di incarichi di consulenza e/o collaborazione da conferire a soggetti esterni alla pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa, adeguatamente pubblicizzata”.

 

Quindi, secondo la Deliberazione 37/2009 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, “il conferimento dell’incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzate”;

 

–     occorre verificare che sussista l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico, l’indicazione della durata dello stesso e la proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione;

 

–     l’articolo 1 comma 173 della Legge 23 Dicembre 2005 n.266 prevede che le singole determinazioni di affidamento di incarichi a soggetti esterni alle amministrazioni locali, con importi di spesa superiori a 5.000 Euro, debbano essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei Conti, per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione;

 

–     numerose deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti hanno ribadito che le disposizioni della Legge 311/2004, concernenti la valutazione dell’organo di revisione, non sono state né abrogate esplicitamente dalla legge finanziaria per l’anno 2006 né sono incompatibili con la disciplina intervenuta successivamente, pertanto tale obbligo permane;

 

–     secondo la Deliberazione n.244/2008 della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, “l’accertamento dell’illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l’obbligo di rimuovere, ove possibile, l’atto con un provvedimento di secondo grado e dall’altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere”;   

 

la Determinazione Dirigenziale in oggetto non è stata trasmessa al Revisore Unico dei Conti né alla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti;

 

secondo quanto riferito in data 2 Maggio 2013 dall’Architetto M.A. Messina allo scrivente consigliere Francesco Mazzei, non era stata ancora consegnata all’Architetto Andrea Pistolesi la documentazione prevista dall’articolo 6 della Convenzione per poter iniziare lo svolgimento delle prestazioni professionali previste dall’articolo 4 della Convenzione;

 

quanto sopra finisce per inficiare i criteri di urgenza nell’attribuzione dell’incarico espressamente previsti nella Determinazione Dirigenziale in oggetto, vanificando al contempo la seppur limitata introitazione della penale di 10 euro al giorno prevista dall’articolo 6 della Convenzione;

 

il suddetto limitato importo della prevista penale per ciascun giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti sembra violare, in possibile danno della nostra amministrazione, importanti criteri individuati nell’allegato parere della Corte dei Conti, quali l’indicazione della durata dell’incarico e la proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione;

 

l’articolo 55 comma 7 della L.R.T. 1/2005, con le modifiche introdotte dalla L.R.T 6/2012, stabilisce che “Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del regolamento urbanistico, il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti di cui all’ articolo 13.”. Quest’ultimo, sostituito dall’ art 79 della L.R.T 6/2012, al comma 4 stabilisce che “il monitoraggio si svolge a partire dal secondo anno dall’approvazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio”;

 

in base alle suindicate disposizioni della L.R.T. 1/2005, e s..m.i., il monitoraggio dello stato di attuazione degli strumenti di governo doveva già essere stato avviato, per cui alla scadenza del quinquennio si sarebbe dovuto redigere la sola relazione sul monitoraggio

 

I N T E R R O G A N O

 

il Signor Sindaco del Comune di Massa Marittima, con risposta scritta, ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per sapere:

  1. in base a quali parametri oggettivi, e verificabili a posteriori, la nostra amministrazione comunale, sotto la diretta responsabilità del responsabile del competente settore amministrativo, abbia preliminarmente accertato, come riferito nell’allegato parere della Corte dei Conti, l’impossibilità di poter utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno per lo svolgimento dell’incarico in parola;
  2. in che modo la nostra amministrazione abbia adeguatamente pubblicizzato la gara informale per l’affidamento dell’incarico;   
  3. per quale/i motivo/i l’amministrazione comunale, nonostante la proclamata necessità di dover procedere in tempi brevi al conferimento dell’incarico ed alla acquisizione della documentazione prevista all’articolo 4 della Convenzione, alla data del 2 maggio 2013 non avesse ancora consegnato all’Architetto Andrea Pistolesi la documentazione di cui all’articolo 6 della Convenzione per poter iniziare lo svolgimento delle prestazioni professionali previste dall’articolo 4 della Convenzione;
  4. quali somme di denaro di cui all’articolo 8 della convenzione, distinte per le diverse fattispecie, siano state riscosse alla data del 2 maggio 2013 dall’Architetto Andrea Pistolesi;
  5. per quali motivi, in verosimile violazione delle disposizioni di cui alla Legge 311/2004, come confermate da diverse delibere di Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, la Determinazione Dirigenziale in oggetto non sia stata inviata al Revisore Unico dei Conti del nostro Comune;
  6. per quali motivi, in verosimile violazione delle disposizioni di cui alla Legge 266/2005, come confermate da diverse delibere di Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, la Determinazione Dirigenziale in oggetto non è stata inviata alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del relativo controllo;
  7. se, alla luce di quanto esposto in premessa, dei soprastanti quesiti e dei contenuti della Deliberazione n.244/2008 della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, codesta amministrazione intenda revocare la Determinazione Dirigenziale in oggetto ed ogni altro provvedimento ad essa collegato.

 

Rimanendo in attesa di Sua risposta scritta, nei termini previsti dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dall’articolo 43 del D.Lgs. 267/2000, porgono

 

Distinti Saluti.

 

f.to Federico MONTOMOLI
f.to Gennaro ORIZZONTE
f.to Francesco MAZZEI

 

 

 

 

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