E’ del 18 Maggio questa mia mail contenente alcune domande
al Comandante della Polizia Municipale sui dossi artificiali presenti a Massa.
Pochi giorni fa ho ricevuto la sua risposta ed oggi ho replicato.
Vi prego di leggere attentamente.
Sa che la normativa di riferimento per i DOSSI ARTIFICIALI è rappresentata dagli articoli 3 e 42 del DL 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), dall’articolo 179 del DPR 495/1992 come modificato dal DPR 610/1996 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 (Disposizioni per la corretta ed uniforme applicazione delle norme del Nuovo Codice della Strada)?
Sa che l’altezza dei DOSSI ARTIFICIALI, per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h, NON può essere più superiore a SETTE CENTIMETRI?
Sa che ne è VIETATO l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli di soccorso?
Sa che a Massa Marittima ci sono alcuni DOSSI ARTIFICIALI (in Borgo e nel viale Martiri) la cui altezza si avvicina ai 20 centimetri?
Nell’intento di invitarLa a prendere in seria considerazione una questione che può recate grave pregiudizio alla sicurezza stradale, Le avevo posto queste semplici domande:
Sa che la normativa di riferimento per i DOSSI ARTIFICIALI è rappresentata dagli articoli 3 e 42 del DL 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), dall’articolo 179 del DPR 495/1992 come modificato dal DPR 610/1996 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 (Disposizioni per la corretta ed uniforme applicazione delle norme del Nuovo Codice della Strada)?
Sa che ne è VIETATO l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli di soccorso?
Sa che a Massa Marittima ci sono alcuni DOSSI ARTIFICIALI (in Borgo e nel viale Martiri) la cui altezza si avvicina ai 20 centimetri?