11 – Violazione di legge: violazione dell’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici 9 gennaio 1996 in relazione alle norme tecnico costruttive contenute nell’allegato D del D.M. Interni 16 febbraio 2007.
Violazione di legge: violazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001.
Illegittimità derivate.
Fermi restando i rilievi che verranno formulati in prosieguo relativamente alla violazione delle attuali vigenti norme tecniche antisismiche per effetto dell’inizio della costruzione in data successiva al 30 giugno 2009, il progetto delle opere strutturali in cemento armato depositato all’U.R.T.A.T. di Grosseto ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 ha violato -in ogni caso- ha violato l’art. 3 del D.M. 9 gennaio 1996 e l’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001.
Invero, detto articolo 3 dispone: “Le norme tecniche di cui all’art. 1 devono essere osservate per tutte le opere, se e per quanto, per la specifica categoria di opere, non viga diversa regolamentazione.”.
Ebbene, per la categoria di opere in cemento armato vigevano già il 26 giugno 2009 (data del deposito all’U.R.T.A.T.) le norme tecnico costruttive di cui all’allegato D del D.M. 16 febbraio 2007 affinché le strutture portanti possano resistere al fuoco (che ovviamente erano ben di là da venire quando, nel 1996, fu emanato il D.M. 9 gennaio 1996).
Dall’esame della documentazione depositata all’U.R.T.A.T. si evince che il progettista strutturale non ha incluso tra le normative seguite per la progettazione delle strutture in cemento armato le disposizioni contenute nell’allegato D del D.M. 16 febbraio 2007, segnalando solamente di aver considerato la normativa europea UNI ENV 1992-1.2 (da cui è stata fatta derivare la normativa nazionale, ma che non ne ripete integralmente e pedissequamente il contenuto).
Le norme tecniche costruttive del D.M. 16 febbraio 2007 impongono uno spessore maggiore del copri-ferro strutturale per proteggere le strutture in acciaio dalle dilatazioni e deformazioni derivanti dagli incendi. Com’è noto, il copri-ferro è la parte che protegge la struttura metallica dall’azione del fuoco impedendo la deformazione della struttura che può provocare il crollo.
Nella fattispecie, il minor copri-ferro delle armature in acciaio -derivante dal calcolo effettuato senza tener conto delle maggiorazioni prescritte normativamente- effettivamente espone gli edifici al pericolo di crollo nel caso di incendio e, quindi, ad un grave pericolo per la pubblica incolumità degli occupanti (e non solo di essi).
Per i suddetti motivi il deposito del progetto strutturale è illegittimo in sé e si ripercuote con i suoi effetti invalidanti sul permesso di costruire qui impugnato che viene così travolto per illegittimità derivata.
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18 – Illegittimità del permesso di costruire e del presupposto deposito del progetto strutturale per violazione dell’art. 20, comma 3, del Decreto Legge n. 248/2007 come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e come ulteriormente modificato dall’art. 1 bis del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché per violazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008.
Il deposito del progetto strutturale di cui al permesso di costruire qui impugnato -ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001- è stato effettuato all’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto in data 25 giugno 2009 prot. n. 006110 ed i relativi lavori strutturali alla data 22 dicembre 2009 non risultavano ancora iniziati, come è confermato dalla comunicazione –che sarà dimessa in copia agli atti del giudizio- a firma congiunta del Direttore dei lavori uscente (geom. Alessandro Poli) e di quello subentrante (ing. Cristiano Morini) trasmessa in pari data al Comune di Massa Marittima (prot. n. 16812 in data 22 dicembre 2009).
Ebbene, il 30 giugno 2009, in virtu’ della disposizione di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’ terminato il regime transitorio stabilito dall’art. 20 (Regime transitorio per l’operativita’ della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31). Pertanto, dal giorno 1 luglio 2009 e’ obbligatoria l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Dall’esame della documentazione operato in data 12 ottobre 2010 dall’arch. Gabriele Galeotti per conto della ricorrente direttamente all’Ufficio Tecnico del Genio Civile, è emerso che il progetto strutturale dell’edificio -meramente depositato e per il quale non è stata rilasciata la relativa autorizzazione sismica- è stato calcolato e redatto seguendo la normativa tecnica sismica di cui alle norme specifiche approvate con il D.M. Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 non più vigenti dal giorno 1 luglio 2009; inoltre –come già detto- i lavori di costruzione dell’edificio, alla data del 22 dicembre 2009, non erano iniziati.
Ne consegue che il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Massa Marittima è illegittimo perché oltre al fatto che prima del suo rilascio non è stata adottata -dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile- l’autorizzazione sismica preventiva, il deposito del progetto è decaduto o divenuto inefficace de iure a causa del verificarsi della condizione ostativa all’esecuzione costituita dalla sussistenza di entrambe le seguenti caratteristiche delle opera:
– progettazione effettuata con le norme tecniche costruttive non più vigenti al giorno 1 luglio 2009;
– mancato inizio dei lavori al giorno 1 luglio 2009.
Infatti, il legislatore statale è stato chiarissimo nel disporre come unico motivo di ultrattività dei progetti di opere private, depositati con la previgente normativa tecnica, il fatto che al giorno 1 luglio 2009 le relative costruzioni dovessero essere materialmente iniziate.
Si fa rilevare -come espressamente affermato dal Ministero delle Infrastrutture nella Circolare 5 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 187 del 13 agosto 2009)- che “i termini di applicazione della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all’ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell’art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007 coordinato con il testo della legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e’ statuito che:
«Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche’ per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.».
Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell’art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volonta’ del legislatore di consentire l’applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere gia’ affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non puo’ che essere accertata e dichiarata, nell’ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell’art.10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, e’ esplicita la volonta’ del legislatore di prevedere l’applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Cio’ evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, piu’ penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticita’ riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione. E’ da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d’opera il privato avesse la necessita’ di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l’organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria.
Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all’art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell’art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia»”.
Ecco quindi che il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 82, comma quarto, della L.R. Toscana 1/2005 e ss.mm.ii., è ulteriormente illegittimo in quanto non sorretto addirittura da un valido progetto strutturale giacché quello depositato all’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto non è più eseguibile stante la violazione dell’art. 20, comma terzo, del Decreto Legge n. 248/2007 come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e come ulteriormente modificato dall’art. 1 bis del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 sotto la spinta necessitata degli eventi catastrofici sismici dell’Abruzzo.
Si consideri, infine, che la decadenza de iure della validità dei progetti depositati agli Uffici Tecnici del Genio Civile entro il 30 giugno 2009 per i quali non siano iniziati materialmente i lavori è perfettamente in linea con l’esigenza prioritaria e fondamentale della tutela del valore, costituzionalmente protetto, della salute umana e quindi della pubblica incolumità.
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Peraltro, da un’ispezione presso la Camera di Commercio di Grosseto è emerso che la società “MASSA MARITTIMA SVILUPPO s.r.l.” ha dichiarato il giorno 1 marzo 2010 quale inizio dell’attività d’impresa, di “costruzione e ristrutturazione edifici”. E’ quindi del tutto evidente che la Società, non essendo legalmente esistente ed operativa, non poteva iniziare l’attività di trasformazione dell’area al momento dell’inizio dei lavori denunciato dall’interessata.
Il problema non è avere ragione. E’ che ci vuole qualcuno che te la dia.
Vogliamo scommettere che il Comune, verosimilmente supportato dai propri legali, continuerà a battere il tasto del DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE A PROPORRE RICORSO dell’associazione Movimento Civico Massa Comune?
In verità, secondo un libro recentemente pubblicato, questo problema pare essersi verificato anche a Sesto San Giovanni sulla destinazione d’uso delle aree dismesse ex Falck Magneti Marelli, sulle quali alcune associazioni ambientaliste avevano fatto ricorsi amministrativi
Grazie all’istanza del Geom. Massimo GRISANTI rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo ha impugnato la Legge Regionale Toscana condividendo il suo parere circa le palesi violazioni alla normativa antisismica nazionale.
Spero che siano molti coloro in grado di comprendere la portata di questa cosa e di apprezzare la grandissima professionalità del Geom. GRISANTI che ha messo in riga, uno per uno, tutti gli illuminati tecnici della Regione.
Forse non sono riuscito a spiegarmi bene.
Il TAR ha respinto il ricorso presentato da Massa Comune non già perchè avesse giudicato erronea la perizia tecnica di supporto svolta da Massimo Grisanti, ma perchè ha ritenuto l’associazione Movimento Civico Massa Comune non legittimata a proporre ricorso.
C’è la concreta possibilità, purtroppo, che anche il Consiglio di Stato, possa fare le medesime valutazioni del TAR. Ne fanno fede le Sentenze e le amare considerazioni espresse da Luca Martinelli nel suo libro “La caduta di Stalingrado. La Ex Falck di Sesto San Giovanni e le autostrade milanesi: banche e cemento, politica e corruzione nel feudo della sinistra lombarda. L’epicentro di un sistema che divora l’Italia” (cfr. pagine da 99 a 103).
In tal caso le solide argomentazioni dottrinali di Massimo Grisanti, da me totalmente condivise, confermate dalla recente Sentenza della Corte Costituzionale, finirebbero purtroppo per non produrre alcun effetto giuridico.
Quindi, ripeto, ci vuole un organo giudicante che entri nel merito e dia ragione alle motivate tesi di Massimo Grisanti e da Massa Comune, per sostenere le quali alcuni iscritti e semplici simpatizzanti di Massa Comune, tra i quali chi scrive, hanno dato il loro non trascurabile contributo finanziario.
Fino a quel momento, il Comune di Massa Marittima avrà buon titolo per dire: nessuno ha confutato per via giudiziaria le mie tesi. E a poco varranno, purtroppo, le argomentazioni poste dalla migliore dottrina e da professionisti integri e stimati come Massimo Grisanti.
amara ma realistica riflessione la sua. come gia’ era stato detto non basta avere ragione ma serve chi sia in grado e possa dartela. le vicende giudiziarie attraverso le quali massa comune si e’ confrontata con la procura di grosseto debbono insegnare che si puo’ avere torto sulla carta anche avendo platealmente ragione nei fatti concreti