Oggi, 22 maggio 2013, alle ore 16:00 presso lo Studio del Notaio Abbate di Grosseto, il Comune di Massa Marittima procederà alla cessione in vendita in favore della Società Immobiliare Porta al Salnitro S.r.l., ex Società Molendi, dell’ area censita al Catasto Terreni di Massa Marittima al Foglio 143, mapp. nn. 358, 290, 300, 438, 439, 440 (attualmente mapp. n. 328), in ottemperanza della deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 9.10.2008 recate “Approvazione atto di transazione Comuni – Molendi S.r.l. oggi Immobiliare Porta al Salnitro S.r.l.”;
L’importo complessivo della compravendita, determinato rivalutando l’originario valore di acquisto di Lire 10.000.000 in base agli indici ISTAT, è pari ad euro 6.992,83 e verrà corrisposto dalla controparte al Comune di Massa Marittima al momento del rogito notarile.
Ciò in seguito alla nota prot. 5500 del 7.5.2013, inviata al Comune dall’ Avv. Prof. Luca Righi in nome del legale rappresentante della Società Immobiliare Porta al Salnitro, con la quale si invita formalmente l’Amministrazione comunale a dare esecuzione a quanto disposto dalla deliberazione consiliare n. 61 del 9.10.2008.
Secondo quanto riportato nell’atto pubblicato oggi sull’ Albo Pretorio <<il Comune ritiene importante procedere tempestivamente alla compravendita in parola, al fine di consentire alla Società Immobiliare Porta al Salnitro S.r.l. il rientro in possesso dell’area sopraindicata, come peraltro già contenuto nelle note dell’Ente prot. 14093 del 14.10.2008 e prot. 15761 del 14.11.2008 con le quali si comunicava alla Società stessa la volontà di procedere in tempi rapidi alla retrocessione dell’area in oggetto;>>
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Il TAR Toscana, nella sentenza n°659/2013, precisa che <<La società istante (La Porta al Salnitro n.d.r ) da un lato è rimasta priva degli immobili di sua proprietà (abbattuti in applicazione dell’art. 3 della convenzione), dall’altro lato non ha potuto procedere alla riedificazione in mancanza della riprogettazione imposta dal vincolo paesaggistico ed a carico del Comune ai sensi dell’art. 4, penultimo comma, della convenzione, secondo cui incombono all’Ente pubblico i costi relativi alle prestazioni tecniche, incluse quelle richieste da varianti in corso d’opera.
Inoltre, la riedificazione dei fabbricati demoliti è stata resa problematica dall’incerta disponibilità del Comune a sottoscrivere e attuare la transazione approvata (revocata ben 5 anni e mezzo dopo) e dalla tardività della retrocessione dell’area che era pervenuta al Comune con contratto di permuta (retrocessione che è stata deliberata con atto consiliare del 9.10.2008, peraltro non seguito dal rogito notarile ivi previsto, al dichiarato scopo di dare finalmente modo al privato di ricostruire le volumetrie a suo tempo demolite in fase di avviamento del progetto). >>
Si presume, quindi, che si stia dando esecuzione
all’inadempienza segnalata dal TAR Toscana.