Nell’ordinamento giuridico italiano il Tribunale del riesame, originariamente denominato Tribunale della Libertà, sottopone ad un controllo esterno, non solo di legittimità ma anche di merito, i provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Oggi il Tribunale del Riesame, competente a decidere in forma collegiale sulle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, ha sede nel Capoluogo delDistretto di Corte d’Appello, mentre un tempo aveva competenza territoriale il tribunale del capoluogo della provincia in cui si trovava il giudice, contro la cui ordinanza di limitazione della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari) l’imputato aveva chiesto il riesame. Tale ultima competenza territoriale è rimasta, ai sensi dell’art. 324 cpp, per le richieste di riesame delle misure cautelari reali.
La richiesta, che può riferirsi anche al sequestro di beni, può essere fatta dall’imputato (ai sensi dell’art. 309 cpp) entro dieci giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento e i motivi di doglianza possono anche essere sviluppati il giorno dell’udienza che si svolge in camera di consiglio. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura. Il tribunale, entro altri dieci giorni, se non dichiara l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza.