1. In materia di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata; per quanto attiene al regime probatorio applicabile, in materia civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non’, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
2. Nell’imputazione per omissione colposa, il nesso di causalità risulta accertato anche in caso di violazione di una norma, potendo tale violazione costituire causa o concausa di un evento, quando essa sia preordinata ad impedirlo.