Il personale ARPAT e le funzioni di ufficiale polizia giudiziaria
26/03/2013 21:15
Il consiglio regionale ha approvato le modifiche all’articolo 35 della Legge Regionale 30/2009
Con l’istituzione del sistema regionale e provinciale delle agenzie ambientali nel 1994 è stato previsto, tra le altre cose, il ruolo del “personale ispettivo” delle ARPA, che nell’espletamento delle proprie funzioni di controllo e vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari alle proprie mansioni.
Con la legge 30 del 2009, che modifica la legge istitutiva di ARPAT, la Regione Toscana si è uniformata a quanto disciplinato dal Parlamento e dal Consiglio europeo, che definiscono controllo una serie di azioni complesse, dalla repressione delle violazioni della normativa, alle finalità conoscitive, valutative preventive e successive, alle finalità di pubblicità ed informazione al pubblico. La stessa legge prevede che il personale di ARPAT addetto allo svolgimento delle attività di ispezione sia munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’Agenzia e possa accedere senza preavviso alle sedi di attività ed agli impianti, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi.
La proposta di legge approvata in Consiglio ha individuato nel Direttore generale dell’Agenzia la figura chiamata a fare la ricognizione del personale che svolge le attività ispettive riconducibili alle definizioni di ufficiale di polizia giudiziaria di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.