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“Rifiuto” e omissione d’atti d’ufficio

 

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. 

 

 

Nell’Ordinamento giuridico Italiano i reati di rifiuto d’atti d’ufficio e di omissione d’atti d’ufficio sono disciplinati dall’articolo 328 del codice penale, inserito nel libro secondo (rubricato “Dei delitti in particolare”), titolo II (rubricato “Dei delitti contro la pubblica amministrazione”), capo I (rubricato “Dei delitti dei Pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”).« Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. »

 

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