Al Sig. Procuratore della Repubblica di Grosseto
ESPOSTO in merito all’asserita vigenza sia del Piano Strutturale, sia del Regolamento Urbanistico di Massa Marittima.
ESPOSTO in merito alla attestazione di conformità del Regolamento Urbanistico di Massa Marittima alle normative e vigenti regolamenti.
ESPOSTO in merito al parere di regolarità tecnica del c.d. Piano di Recupero dell’area Ex Agraria in Massa Marittima.
Il sottoscritto geom. Massimo GRISANTI, nato a San Gimignano (SI) il 04/03/1968 e residente in Poggibonsi (SI) via Dante n. 14, codice fiscale GRSMSM68C04H875H;
PREMESSO
- che in data 24/7/2006 il Responsabile del Procedimento Armando NODI, dipendente del Comune di Massa Marittima, quale atto facente parte del procedimento di formazione del Regolamento Urbanistico comunale, CERTIFICA “che il Regolamento Urbanistico da adottarsi quale atto di Governo definito all’art. 55 della L.R. 1/2005, è stato redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui alla pianificazione sovraordinata P.I.T. regionale, P.T.C. provinciale e P.S. comunale vigenti, nel rispetto inoltre delle normative e dei regolamenti vigenti.”;
- che tale certificazione costituisce parte integrante e sostanziale della Deliberazione n. 47/2006 del Consiglio comunale di Massa Marittima;
- che in data 7/4/2009 il medesimo Armando NODI, quale Responsabile del Settore, esprime ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – quale atto facente parte del procedimento di approvazione del c.d. Piano di Recupero dell’area Ex-Agraria – il proprio parere favorevole di regolarità tecnica per la successiva approvazione da parte del Consiglio comunale, così come è contenuto nella deliberazione consiliare n. 28/2009 del comune di Massa Marittima;
ESPONE quanto segue
- L’art. 10 della Legge n. 1150/1942 contiene il principio fondamentale dell’approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune da parte dello Stato (ora della Regione per effetto dell’art. 1 del D.P.R. n. 8/1972).
- Il riconoscimento di principio fondamentale all’atto approvativo regionale è stato operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 26/1996, con la quale ha statuito, anche, che lo strumento urbanistico generale costituisce atto complesso di duplice competenza alla cui formazione concorrono tanto il Comune (con l’adozione), quanto la Regione (con l’approvazione).
- La Regione con l’atto di approvazione dello strumento urbanistico generale accerta la sussistenza di tutti gli atti essenziali (e quindi i presupposti) dimostranti il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 della Legge n. 1150/1942.
- La L.R. Toscana, in linea con quanto prescritto dalla Legge Urbanistica nazionale, dispone – all’art. 7, comma 1 – che la Regione approva gli atti di governo del territorio di cui all’art. 10, di propria competenza.
- In ossequio alla pronuncia n. 26/1996 della Corte Costituzionale alla Regione Toscana compete non solo l’approvazione del P.I.T., ma anche del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico Comunale (che, insieme, costituiscono il Piano Regolatore Generale della Legge n. 1150/1942).
- Sempre in ossequio alla pronuncia del Giudice delle Leggi, uno strumento urbanistico che non è stato approvato dalla Regione NON SI E’ MAI FORMATO e quindi è inefficace.
- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2106 del 13/12/1999, ha statuito che “Prima dell’approvazione tutoria regionale, nelle forme previste dalla legge urbanistica, il piano regolatore non si può dire ancora perfezionato, perché l’atto di controllo regionale non è condizione di efficacia, ma ha un effetto costitutivo, per cui lo strumento urbanistico è espressione tanto del Comune che l’adotta che dell’ente che lo approva e che, quindi, partecipa alla relativa formazione nell’interesse di un adeguato governo del territorio, onde il piano stesso è un atto complesso.”.
- All’esponente risulta che né il Piano Strutturale, né il Regolamento Urbanistico di Massa Marittima sono stati approvati dalla Regione Toscana.
- Il Consiglio di Stato ha altresì’ statuito con la sentenza n. 5414/2011: “… finché lo strumento urbanistico non abbia favorevolmente superato non soltanto la fase costitutiva, ma anche quella integrativa dell’efficacia, l’area interessata deve ritenersi sprovvista di una disciplina di pianificazione, con l’ovvia conseguenza che, nel frattempo, devono osservarsi le limitazioni all’edificabilità dettate dalla disposizione qui rilevante dell’art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001.”.
- Si ricorda come l’arch. Assuntina M. Messina abbia, di recente, dichiarato che nell’area Ex Agraria non esistono abusi edilizi. Sulla base di tale dichiarazione anche la Provincia di Grosseto ha dichiarato che non esistono abusi edilizi nell’area Ex Agraria.
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- Più specificamente, in relazione al contenuto della certificazione a firma del Responsabile del Procedimento Armando Nodi, facente parte, come detto, della deliberazione consiliare n. 47/2006 del Comune di Massa Marittima, con la quale viene adottato il Regolamento Urbanistico, si espone quanto segue.
- L’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 89 del D. Lgs. n. 378/2001, riunito nel citato D.P.R.) enuncia un principio fondamentale informatore sia per il corretto agire della pubblica amministrazione (nel senso che il buon andamento della stessa, enunciato nell’art. 97 della Costituzione, impone di non mettere in atto un inutile dispendio di energie e soldi pubblici qualora i presupposti richiesti dalla legge come condizione di non procedibilità non esistono), sia a tutela della pubblica incolumità.
- Tale principio fondamentale, quanto mai di attualità visti i rinnovati fenomeni sismici dell’Emilia, è ben spiegato dalla Corte Costituzionale nel punto 3 del considerato in diritto della sentenza n. 182/2006 allorquando vi si statuisce che “L’intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile,in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.”.
- A tal proposito si ricorda che il parere favorevole delle strutture regionali del Genio Civile sugli strumenti urbanistici comunali, già previsto dalla Legge n. 64/1974, fu eliminato dalla Regione Toscana mediante la L.R. n. 82/1988 emanata in asserita facoltà concessa loro dalla Legge n. 741/1981. Quest’ultima legge, come detto dal Giudice delle Leggi con la sentenza anzidetta n. 182/2006, è stata abrogata dal D. Lgs. n. 378/2001 (confluito nel D.P.R. n. 380/2001), con la conseguenza che a partire dal 30/6/2003 non solo è tornata obbligatoria l’autorizzazione sismica ex art. 94, ma è tornato obbligatorio anche il parere favorevole del Genio Civile regionale nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici comunali.
- L’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che:
“Art. 89 (L) – Parere sugli strumenti urbanistici
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.”.
- Come è stato evidenziato, la norma di principio statale RICHIEDE OBBLIGATORIAMENTE la valutazione non della correttezza delle indagini geologiche eseguite, ma della compatibilità di quanto previsto rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio. In sostanza, la Regione Toscana, per mezzo dei propri uffici decentrati, DEVE esprimersi in ordina alla sicurezza delle previsioni di insediamento rispetto ai fattori di rischio del suolo.
- Tale parere deve essere acquisito nella fase di formazione dello strumento urbanistico generale, PRIMA dell’adozione. Dell’esistenza di tale parere FAVOREVOLE ne deve dare conto, mediante CERTIFICAZIONE, il Responsabile del Procedimento così come prescritto dall’art. 16, commi 1 e 3, della L.R.T. n. 1/2005.
- Il Genio Civile di Grosseto NON ha espresso il proprio parere favorevole prima che il Consiglio comunale di Massa Marittima procedesse, come ha proceduto sull’assicurazione fornita dal Responsabile del Procedimento Armando Nodi che ha certificato la correttezza del procedimento e l’osservanza di tutte le leggi e regolamenti e quindi l’esistenza di tutti i pareri e nulla osta, all’adozione del Regolamento Urbanistico.
- Ad oggi non risulta allo scrivente alcuna espressione favorevole del Genio Civile di Grosseto sulle previsioni urbanistiche contenute nel Regolamento Urbanistico di Massa Marittima.
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- Inoltre, più specificamente in relazione al contenuto del parere di regolarità tecnica a firma del Responsabile del Procedimento Armando Nodi, facente parte, come detto, della deliberazione consiliare n. 28/2009 del Comune di Massa Marittima con la quale viene approvato il c.d. Piano di Recupero dell’area Ex-Agraria, si espone quanto segue.
- L’atto d’obbligo stipulato dalla ditta Massa Marittima Sviluppo riconosce la qualificazione di lottizzazione all’intervento dell’edificazione nell’area ex Agraria, tanto che viene richiesta (ma mai rilasciata) la specifica autorizzazione a lottizzare prescritta dall’art. 70 della L.R.T. n. 1/2005.
- L’art. 17 del Regolamento regionale n. 3/R, approvato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, prescrive:
“Art. 17
Disposizioni comuni
1. Qualora un piano attuativo, in rapporto agli interventi in esso previsti, abbia i contenuti e l’efficacia di più di uno dei piani o programmi di cui al Titolo V, Capo IV, della l.r. 1/2005, i provvedimenti comunali di adozione e approvazione ne danno atto indicando i relativi riferimenti
normativi.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla l.r. 1/2005, continuano ad applicarsi le disposizioni statali recanti la disciplina dei singoli piani attuativi.”.
- L’art. 28 della Legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii. prescrive l’acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza (oggi della Regione Toscana, ai sensi del D.P.R. n. 8/1972) per le lottizzazioni.
- Così come sempre l’art. 28 della Legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii. prescrive l’acquisizione del nulla osta regionale prima del rilascio dell’autorizzazione a lottizzare.
- Ai sensi dell’art. 70 della L.R.T. n. 1/2005 il procedimento di approvazione della lottizzazione si conclude con il rilascio della specifica autorizzazione a lottizzare.
- Né la deliberazione di adozione, né la deliberazione di approvazione danno atto, come prescritto dall’art. 17 del regolamento regionale n. 3/R, del contenuto del Piano Attuativo adottato e poi approvato.
- L’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 89 del D. Lgs. n. 378/2001, riunito nel citato D.P.R.), come già detto sopra, vuole il parere favorevole del Genio Civile prima dell’approvazione della lottizzazione convenzionata.
- Tutti i pareri summenzionati (parere ai fini paesaggistici della Regione, nulla osta di controllo regionale, parere sugli strumenti urbanistici ai fini della compatibilità sismica delle previsioni) NON sono stati acquisiti PRIMA dell’approvazione del c.d. Piano di Recupero dell’area Ex Agraria.
- Ad oggi non risulta allo scrivente alcuna espressione favorevole del Genio Civile di Grosseto sulle previsioni e scelte urbanistiche contenute nel c.d. Piano di Recupero dell’area Ex Agraria.
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Ciò si espone non soltanto ai fini dell’accertamento della veridicità della dichiarazione di inesistenza di abusi nell’area Ex Agraria (operata dall’arch. Assuntina M. Messina del Comune di Massa Marittima e ripresa dagli Organi provinciali nell’esercizio del loro potere sostitutivo di vigilanza) per cui sono in essere indagini da parte della Magistratura inquirente di Grosseto, ma anche:
- Al fine dell’accertamento di eventuali certificazioni e/o pareri di regolarità tecnica non conformi alle leggi;
- Per ogni fine conseguente (compreso responsabilità ad ogni ordine e livello) ad eventi prevedibili quali i terremoti (cfr. Cassazione Penale, n. 24732/2010) ed i loro effetti rovinosi e delittuosi.
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Si invita il Signor Procuratore della Repubblica di Grosseto a prendere in considerazione il contenuto sopra esposto.
Poggibonsi, lì 28 maggio 2012
geom. Massimo Grisanti