SEGUE DA IERI
di Massimo Grisanti
- La Regione Toscana ha istituito nuovi titoli abilitativi.
1.1 Il novellato articolo 118 della L.R.T. n. 1/2005 – ad opera dell’art. 5 della L.R.T. n. 4/2012 – introduce ex abrupto due nuovi titoli abilitativi in materia antisismica:
a) l’autorizzazione sismica in sanatoria;
b) la certificazione di rispondenza in sanatoria.
1.2 Anche di recente la Corte Costituzionale (sentenza n. 309/2011) era nuovamente intervenuta a ricordare che il settore dei titoli abilitativi nella materia del “Governo del territorio” è di esclusivo appannaggio della competenza legislativa dello Stato (cfr. anche C. Cost. n. 303/2003).
1.3 Non vi è chi non veda che l’istituzione dell’autorizzazione sismica in sanatoria è del tutto contrastante con gli articoli 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, così come ambedue i neo-istituiti titoli sismici in sanatoria sono in contrasto con l’art. 100 del D. Lgs. n. 378/2001.
1.4 Il contrasto deriva dal fatto che solamente la Regione è titolare della competenza propria (e pertanto non delegabile, a fortiori a liberi professionisti) di accertamento (art. 100 del D. Lgs. n. 378/2001):
a) sia delle violazioni procedimentali (assenza della preventiva autorizzazione sismica o della denuncia per i lavori eseguiti in zona a bassa sismicità);
b) sia delle violazioni sostanziali (violazioni delle norme tecniche) alla disciplina antisismica.
1.5 L’intero Capo IV della Parte II del D.P.R. n. 380/2001, ed in particolare l’art. 100 del D. Lgs. n. 378/2001, non prevede alcun speciale titolo abilitativo a sanatoria, con la conseguenza che per le violazioni procedurali (assenza di titolo) l’unica sanzione amministrativa prevista dalla legge statale è la demolizione, mentre per le costruzioni assistite ab origine dal titolo abilitativo ed eseguite in corso d’opera in difformità dalle norme tecniche è consentita l’adozione di provvedimenti di riduzione in conformità, che tuttavia non costituiscono titolo a sanatoria.
1.6 E’ evidente che il legislatore statale, a tutela del valore primario costituzionale della salute e della pubblica incolumità, è stato oltremodo severo nel punire la realizzazione di opere sine titulo mediante l’imposizione dell’irrogazione dell’esclusiva sanzione demolitoria, senza che sia possibile rimediare – in alcun modo – mediante il rilascio di titoli abilitativi a sanatoria.
1.7 Va da sé che laddove, invece, l’art. 100 prevede che per le opere dotate di titolo abilitativo preventivo realizzate in difformità dalle norme tecniche costruttive sia prevista la riduzione a conformità, tale provvedimento regionale – alla pari della sanzione già prevista dall’art. 12 della Legge n. 47/1985 ed oggi dall’art. 34 del D. Lgs. n. 378/2001 – consente il mantenimento dell’opera parzialmente difforme dal titolo, ma non ne consente, ai sensi dell’art. 36, il conseguimento del permesso a sanatoria (così facendo il legislatore ha confermato una forma di tolleranza dell’abuso, senza possibilità di ulteriori interventi sul bene se non quelli di carattere manutentivo).
1.8 Pertanto, l’articolo 5 della L.R.T. n. 4/2012 è manifestamente incostituzionale per contrasto con gli articoli 2, 94 e 100 del D. Lgs. n. 378/2001 e con gli articoli 3, 25, 97 e 117, commi secondo e terzo della Costituzione, in quanto la speciale normativa antisismica (rientrante nella competenza esclusiva statale della sicurezza e dei livelli essenziali delle prestazioni) esprime il principio fondamentale della assidua vigilanza e controllo delle costruzioni, che si caratterizza sia mediante la previsione di esclusivi titoli abilitativi sismici di carattere preventivo, sia mediante la voluta assenza di titoli abilitativi a sanatoria, sia mediante la comminazione della sola sanzione demolitoria per le opere eseguite sine titulo.