
2012-05-24
AMBIENTE
Massa Marittima “Ex Agraria a rischio sismico, la lista civica crea solo terrore”
“La lista civica incute solo e ingiustificatamente terrore fra i cittadini; tutto è in regola all’ex Agraria”. Arriva immediata la risposta dal palazzo comunale dopo le accuse del geometra Massimo Grisanti che metteva in dubbio la regolarità delle procedure antisismiche applicate alle nuove costruzioni di Cittanuova. Dopo la scossa di terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna causando sette morti e gravi danni alle case e ai monumenti, la lista civica Massa Comune aveva infatti sottolineato come il loro ricorso al Tar era teso a far sospendere i lavori poiché le nuove norme tecniche antisismiche più stringenti non sarebbero state rispettate. Si domandava se e quando dovesse succedere una simile calamità anche a Massa Marittima, “tutti coloro i quali hanno contribuito finora a far avanzare la costruzione nell’area ex Agraria sarebbero disposti ad assumersene la responsabilità”. Chiamato direttamente in causa, il responsabile dell’ufficio urbanistica al momento del rilascio del permesso di costruire, Armando Nodi, chiarisce la situazione smentendo le principali denunce. “Ma di quali violazioni stiamo parlando? Il comune di Massa Marittima – spiega Nodi – è stato classificato dalla Regione Toscana in classe 3 e pertanto a sismicità bassa. Per questa ragione, come previsto dalle norme statali, non era affatto obbligatorio dotarsi dell’autorizzazione sismica”. Per legge infatti “nelle località sismiche non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, ad eccezione dei luoghi a bassa sismicità”. Per questo i tecnici comunali hanno adottato la procedura “verifica delle zone a bassa sismicità” che prevede, prima del rilascio del permesso di costruire, il deposito del progetto alla struttura regionale, avvenuto il 25 giugno 2009, in anticipo rispetto ai tempi previsti. E anche i Vigili del fuoco hanno depositato alla ditta parere favorevole. Per quanto riguarda invece la tempistica, il geometra Grisanti rimproverava ad “un dirigente comunale di aver autorizzato i lavori senza chiedere un progetto redatto secondo la nuova normativa sismica entrata in vigore prima del rilascio del permesso di costruire”. “Siamo in regola – risponde adesso Armando Nodi citando la circolare ministeriale dell’11 dicembre 2009 che si sofferma anche sugli interventi di natura privata. In uno specifico passaggio si afferma che il momento certo ed incontestabile per parlare di inizio dei lavori, è quello dell’avvenuto deposito entro la data del 30 giugno 2009. “Dal momento – dichiara Armando Nodi – che il deposito del progetto è stato effettuato il 25 giugno e quindi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa (1 luglio 2009) risulta evidente che tutte le disposizioni della circolare sono state rispettate. Creare un clima di terrore – conclude Nodi – non serve a nessuno”.
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2.- Violazione del combinato disposto di cui all’art. 94, secondo comma, DPR 380/2001 e all’art. 82 l.r. Toscana 1/2005: rilascio del permesso di costruire senza l’acquisizione e la valutazione, agli atti comunali, dell’autorizzazione sismica ex art. 94 DPR 380/2001 e del parere dei Vigili del Fuoco ex art. 2 DPR 37/1998.
Il quarto comma dell’art. 82 l.r. Toscana 1/2005 così dispone: “L’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l’esecuzione dei lavori è PRELIMINARE al rilascio del permesso; a tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l’acquisizione è a carico del Comune”.
La volontà del legislatore regionale, espressa nella disposizione dianzi riportata, è stata di una inequivocabile, esemplare chiarezza: il permesso di costruire può essere rilasciato soltanto dopo che il Comune, direttamente o per iniziativa da parte del soggetto interessato, è in possesso di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati prescritti dalle normative vigenti.
In particolare, il nulla osta sismico, va rilasciato dallo specifico Ufficio tecnico competente della regione (nella specie, l’URTAT di Grosseto) entro sessanta giorni dalla richiesta (art. 94, secondo comma, DPR 380/2001) e deve essere trasmesso immediatamente dopo il rilascio al Comune competente (nella specie, il Comune di Massa Marittima) “per i provvedimenti di sua competenza” ossia per la concessione (o meno) del permesso di costruire dopo l’acquisizione diretta o indiretta, di tutti gli atti di assenso comunque denominati, acquisizione che –ripetesi- deve obbligatoriamente precedere la concessione del titolo abilitante alla realizzazione della costruzione.
Nella fattispecie, il permesso di costruire è stato rilasciato senza il nulla osta sismico.
La “ratio” della norma regionale è evidente: il legislatore toscano pretende –giustamente- che il funzionario, prima di pronunciarsi sull’istanza diretta ad ottenere il permesso di costruire, abbia il quadro conoscitivo completo della situazione urbanistica, sismica, geologica e sotto il profilo della prevenzione-incendi, ecc.
Soltanto in presenza dei documenti di assenso prescritti da differenti normative il responsabile del procedimento comunale può formulare la proposta al Dirigente per l’eventuale rilascio del permesso di costruire.
In pratica e secondo la normativa statale di principio (vigente nel territorio regionale anche per effetto dell’art. 76, comma 2, della L.R.T. 1/2005 che espressamente fa salva l’applicazione della legge statale), nelle zone di bassa sismicità l’art. 94 del D.P.R. n.380/2001 (come già il previgente art. 18 della Legge n. 64/1974) consente di poter iniziare l’opera (ad esclusivo rischio e pericolo del titolare del permesso di costruire e sotto la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori) prima che la Regione o il Genio Civile si sia determinato sulla obbligatoria domanda (art. 93), ma non dispensa il richiedente dall’ottenerla entro il termine di 60 giorni dalla domanda (art. 94, comma terzo).
Orbene, nel caso presente, dall’istruttoria comunale compiuta il 18 giugno 2009 si evince l’assoluta mancanza dei seguenti documenti –di acquisizione obbligatoriamente preventiva- prescritti sia dall’art. 82, quarto comma, della l.r. Toscana 1/2005 sia dall’art. 5 del Testo Unico sull’edilizia approvato con DPR 380/2001 applicabile ai sensi dell’art. 2 dello stesso Testo Unico fintantoché la Regione Toscana non legiferi in merito allo sportello unico dell’edilizia:
1.- il parere dei Vigili del fuoco riguardo alla due autorimesse private degli edifici contrassegnati con le lettere “A” e “B” in quanto progettate con capienza superiore a nove autoveicoli nonché con riferimento a due centrali termiche alimentate a gas metano di potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h;
2.- l’autorizzazione sismica.
Ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di cui al progetto, essendo il territorio del Comune di Massa Marittima classificato in zona sismica n. 3 (a bassa sismicità) “è possibile iniziare i lavori senza aver ottenuto ancora l’autorizzazione dell’Ufficio tecnico della Regione o dell’Ufficio del Genio civile, ma vige l’obbligo di presentare la documentazione prescritta dalla normativa antisismica entro il termine prescritto (vigente nel momento della presentazione dell’istanza, ndr) per il controllo della realizzabilità della costruzione e per le verifiche sulla sua esecuzione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4165/2003).
In particolare, il parere dei Vigili del fuoco e il nulla osta sismico non sono presenti nel procedimento di rilascio del permesso di costruire (procedimento di cui è stata esaminata accuratamente in sede di accesso la documentazione insieme con il funzionario preposto), non sono stati minimamente valutati né dal responsabile del procedimento né dal dirigente del servizio ed inoltre non ne viene fatta menzione nel corpo del permesso di costruire.
Di qui l’illegittimità del permesso di costruire per le violazioni di legge specificate nell’indicazione del motivo.
In risposta.
Sembrerebbe, salvo smentite o precisazioni, che l’ex tecnico comunale Armando Nodi ritenga il mio precedente intervento come un ingiustificato procurato allarme.
Su questo valuterà chi di dovere.
Ieri, la Cassazione Penale, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulle responsabilità relative alla strage (27 bambini + 1 insegnante) del crollo della scuola di S. Giuliano di Puglia, ha confermato le responsabilità in capo a Sindaco e personale dell’Ufficio tecnico comunale nonché al Progettista e Direttore dei Lavori di sopraelevazione del plesso scolastico.
La nuova pronuncia della Corte Suprema fa il paio con la sentenza n. 24732/2010 con la quale (sempre in ordine al crollo della scuola di S. Giuliano di Puglia) analiticamente ed esaurientemente spiego i motivi per i quali andavano condannati i summenzionati soggetti anche se il territorio comunale di S. Giuliano non era, al momento del sisma, stato dichiarato come comune sismico.
Consiglio il Sindaco e l’ex Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Massa Marittima a ricercare sul web la sentenza n. 24732/2010 affinché, se sarà di loro comprensione, possano comprendere come:
– i terremoti sono eventi prevedibili;
– la colpa generica è configurabile come negligenza, trascuratezza, imprudenza, assenza di spazio concesso alla scelta dei comportamenti da adottare o da evitare, avventatezza nelle scelte comportamentali, imperizia (impiego non adeguato delle regole proprie dello specifico mestiere o della specifica arte, assenza di professionalità nelle condotte poste in essere o nelle omissioni di comportamenti esperti);
– la separazione tra attività politica di indirizzo e attività di gstione, non si spinge al punto di sotrarre alla attività di indirizzo e controllo (propria del Sindaco) l’onere di conoscenza (col suo corredo necessario di responsabilità) dell’oggetto sul quale quelle attività peculiari della carica elettiva si esercitano.
Orbene, occorre – e qui sto facendo un surplus di consulenza che potrebbe essere valutato dal signor Procuratore della Repubblica di Grosseto che sta indagando sui fatti dell’ex Agraria – mettere alcuni punti fermi sulla questione sismica:
1) la materia della sicurezza delle costruzioni appartiene in via legislativa eslusiva allo Stato (Cass. Penale, sentenza n. 30224/2011) ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione.
2) nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato è riservato parimenti allo Stato la potestà regolamentare (art. 117, sesto comma, della Costituzione) salvo delega alle Regioni.
3) lo Stato non ha mai delegato le Regioni all’esercizio della potestà regolamentare in materia antisismica.
4) ALCUNA disposizione di legge o di regolamento statale DEFINISCE le zone di bassa sismicità. O, meglio, mentre prima dell’entrata in vigore della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724/2003 le zone sismiche individuate con legge statale erano solo 3 (con la conseguenza che una era di alta sismicità, una era di media ed una era di bassa sismicità), è del tutto EVIDENTE che la creazione, da parte dello Stato con la suddetta OPCM, di una quarta zona sismica fa sì che possa essere qualificata (in assenza di norma statale definitoria e, quindi, in base al principio di precauzione) come zona di alta sismicità la zona 1, come zona di bassa sismicità la zona 4, come zone di MEDIA sismicità le zone 2 (medio-alta) e le zone 3 (medio-bassa).
5) Siffatta qualificazione porta a sussumere il Comune di Massa Marittima (classificato come zona sismica 3, alla pari di quelli emiliani oggetto di devastante terremoto) come zona sismica di media intensità e con conseguente OBBLIGO di munirsi della PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SISMICA prescritta dall’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001. Dal momento che le eccezioni al principio di precauzione devono essere di stretta interpretazione, con la locuzione “bassa sismicità” di cui all’art. 94 deve intendersi unicamente la zona 4, nella quale è possibile sì iniziare i lavori in assenza della preventiva autorizzazione sismica, ma quest’ultima deve essere comunque rilasciata anche postuma all’inizio dei lavori (Consiglio di Stato, sentenza n. 4165/2003). NE CONSEGUE che TUTTI gli interventi in zona sismica devono essere autorizzati.
6) nel concetto di “costruzioni iniziate”, quale condizione a cui la legge sismica concede la facoltà di potersi avvalere della norma tecnica meno stringente in vigore al 30/6/2009, NON POSSONO ricomprendersi le costruzioni solamente PROGETTATE, dovendo necessariamente essere state realizzate almeno le fondazioni (ex multis: Consiglio di Stato, n. 2915/2012; n. 974/2012; n. 5028/2011; n. 1411/2011; n. 3527/2008 – Cassazione Penale, n. 7114/2010; n. 35900/2011). Come già detto, le più stringenti norme tecniche sismiche (emanate con D.M. 14/1/2008) sono entrate in vigore il 1/7/2009 e dovevano essere applicate alle costruzioni NON iniziate a tale data. Al dicembre 2009 nell’area Ex Agraria – come da dichiarazione di subentro nella direzione lavori presente agli atti comunali – ALCUNA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO ERA PRESENTE.
7) Infine, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, esprimente un principio fondamentale in materia di governo del territorio riguardo alla maggior sicurezza possibile contro i fattori di rischio del suolo, lo strumento urbanistico attuativo (Piano di Lottizzazione o, come si divertono ad appellarlo i comunali massetani, Piano di Recupero dell’area Ex Agraria) DOVEVA ESSERE APPROVATO dall’Ufficio Regionale del Genio Civile entro 60 giorni dal deposito delle indagini geologiche. Il silenzio del Genio Civile in ordine alla valutazione di fattibilità dell’intervento sula base delle eseguite indagini geologiche è equiparato dalla legge a PARERE NEGATIVO, in difetto del quale per il piano attuativo (qualora adottato medio tempore) NON PUO’ PROCEDERSI NELL’APPROVAZIONE a causa dell’inveramento di un motivo ostativo.
Per le ripetizioni non sono disponibile.
Cordiali saluti a TUTTI.
POST SCRIPTUM: A COMPLETEZZA
-) Le circolari amministrative in contrasto con le leggi e regolamenti valgono quanto il due a briscola (ex multis: Consiglio di Stato, n. 7234/2004; n. 7521/2010 – Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, n. 257/2011 – TAR Lazio, RM, n. 10476/2008; n. 4397/2011 – TAR Puglia, BA, n. 1128/2011 – TAR Puglia, LE, n. 2332/2007).
Eppoi, caro Nodi, le Circolari non levano le colpe !
Al fine di supportare il signor Procuratore della Repubblica, evidenzio che con la sentenza n. 19330/2011, la Corte Suprema di Cassazione penale, sez. III, ha statuito:
“… Tale principio, pienamente condiviso dal Collegio, deve pertanto essere ribadito osservando, anche con riferimento alla fattispecie in esame, che la circolare interpretativa è un atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo.”.
Sarà sufficiente chiaro il principio di diritto RIBADITO dalla Corte Suprema di Cassazione Penale ?
Altrimenti c’è seriamente da dubitare che all’interno del Palazzo comunale di Massa Marittima non sono presenti le normali condizioni igieniche per mantenere lo stato di salute.
Una domanda al signor Procuratore della Repubblica di Grosseto:
“Ma tutti gli altri fabbricati i cui progetti sono stati depositati tra il 20 e il 30 giugno 2009 come stanno ?”
“Il Dirigente del Genio Civile di Grosseto ha svolto bene il proprio compito in base alla legge ?” “Ha forse avuto direttive contrastanti con la ratio legis da parte dei suoi superiori che siedono a Firenze ?”
Carissimo Massimo
riconoscerai comunque che Armando Nodi, a differenza di altri organi politici ed amministrativi apicali del Comune di Massa Marittima, non si è mai sottratto ad un confronto con te e con i consiglieri della Lista Civica “Massa Comune”.
L’hai riconosciuto tu stesso.
E’ possibile (ma io non sono in grado di poterlo dire, perchè sono incompetente in materia) che abbia sbagliato, ma dubito fortemente che egli sia in cattiva fede. Ove la magistratura amministrativa, penale e contabile accertasse l’eventuale reato, lo vedo più come vittima che come protagonista.
Invito sommessamente ad attendere gli sviluppi giudiziari della vicenda.
Caro Roberto, sono d’accordo con te.
Anch’io ritengo che Armando Nodi sia una persona intellettualmente onesta ed è stato l’UNICO, quando sono venuto a Massa per compiere i vari accertamenti, che non si è mai sottratto alla collaborazione.
Pertanto, sono convinto che qualora sulla questione sismica assisteremo ad un giudizio di violazione della norma, la stessa non è stata – a mio avviso – sicuramente fatta con deliberazione dal Nodi.
Servi della Gleba
La servitù della gleba, molto diffusa nel medioevo (già colonato al tempo dei Romani), era una figura giuridica che legava i contadini ad un determinato terreno (gleba, in latino, è propriamente la “zolla” di terra). I servi della gleba coltivavano i terreni che appartenevano ai proprietari terrieri, pagando un fitto. Inoltre dovevano pagare le decime (qualora il proprietario facesse parte del clero o fosse un ente ecclesiastico) ed erano obbligati a determinate prestazioni di lavoro (corvées). I servi della gleba erano tali per nascita, e non potevano (lecitamente) sottrarsi a tale condizione senza il consenso del padrone del terreno. Nel Medioevo, in occasione dei lavori per dissodare nuove terre, spesso il proprietario dava a chi si sobbarcava l’onere di trasferirsi nelle nuove aree particolari libertà (franchigie) e privilegi: da cui il nome “Villafranca” dato a tante località.
I servizi a cui i servi della gleba erano obbligati, a differenza della schiavitù, non avevano un carattere generico, ma erano precisamente definiti. Inoltre i servi della gleba, diversamente dagli schiavi, non venivano considerati “cose” ma persone, avevano il diritto alla proprietà privata, sebbene limitata ai beni mobili, potevano sposarsi, avere figli ai quali lasciare un’eredità. Il feudatario non aveva diritto sulla vita del servo della gleba che però poteva essere venduto insieme alla terra, su cui aveva il diritto-dovere di restare. Intaccare questo principio fu una delle forme per sgretolare la servitù della gleba.[1] Perciò non poteva neanche esserne cacciato. Dai doveri rurali, in molte zone d’Europa, ci si poteva sottrarre anche col trasferimento in città: in Germania c’era il detto”Stadtluft macht frei” (“L’aria della città rende liberi”).
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
A margine di quanto già scritto, invito a riflettere sul fatto che, avendo costruito nel rispetto della vecchia e non della nuova (e più rigida) normativa per la riduzione del rischio sismico, per l’impresa costruttrice si è concretizzato un CONSISTENTE RISPARMIO ECONOMICO !!!!