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Nel diritto amministrativo italiano l’ordinanza contingibile e urgente (o di necessità e urgenza) è un’ordinanza, ossia un provvedimento amministrativo con il quale sono imposti doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare), che può essere emanata da taluni organi della pubblica amministrazione in casi eccezionali di particolare gravità e può comportare anche deroghe all’ordinamento giuridico vigente.
Sono emanate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, nonché dal prefetto in caso d’inerzia del sindaco, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 267/2000 (come modificato dal D.L. 92/2008, convertito dalla legge 125/2008), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Se non ricordo male, all’ordine sindacale di provvedere segue l’OBBLIGO, per il soggetto pubblico o privato interessato, di dover provvedere.
Qualora questo non provveda, è l’ente locale a farsi carico delle necessarie spese volte a garantire la pubblica incolumità, rimettendone poi il totale importo al soggetto interessato.
Sono certo che sarà così