2^ MEMORIA TECNICA

A confutazione della Memoria della controinteressata società MASSA MARITTIMA SVILUPPO s.r.l.

R.G. n. 2237/2010

Udienza del 9/2/2012

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Sull’eccezione di tardività del ricorso avverso il Regolamento Urbanistico, il Piano di Recupero e il Permesso di Costruire.

  1. 1. Si rimanda integralmente a quanto già riportato nella nota tecnica a confutazione svolta avverso la memoria della difesa comunale.
  2. 2. Preme far rilevare che l’eccezione di tardività anche per le ipotesi di nullità non ha alcun pregio perché involge atti amministrativi adottati prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo.

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Sul 1° MOTIVO di ricorso (Incompetenza del Consiglio comunale di Massa Marittima essendo competente la Giunta comunale in seguito all’approvazione dell’art. 4, comma 2, della legge 415/1998. Illegittimità derivata).

Si rimanda integralmente alla 1^ memoria tecnica.

Si confuta inoltre la ritenuta in conferenza dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4548/2005, in quanto il supremo consesso amministrativo ha riconosciuto la validità delle argomentazioni della ricorrente di primo grado di quel giudizio ovverosia l’incompetenza del consiglio comunale all’adozione ed approvazione dei piani attuativi.

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Sul 2° MOTIVO di ricorso (Violazione del combinato disposto di cui all’art. 94, secondo comma, DPR 380/2001 e all’art. 82 l.r. Toscana 1/2005: rilascio del permesso di costruire senza l’acquisizione e la valutazione, agli atti comunali, dell’autorizzazione sismica ex art. 94 DPR 380/2001 e del parere dei Vigili del Fuoco ex art. 2 DPR 37/1998).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

Con la precisazione che non è sufficiente che la zona sismica sia classificata di bassa sismicità per escludere la necessità della preventiva autorizzazione, ma occorre che tale deroga sia espressamente statuita nel decreto di classificazione.

Invero, l’art. 94 del D.P.R. n° 380/2001 recita:

nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate (n.d.r.: e non indicata, la gradualità della sismicità) nei decreti di cui all’art. 83, non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione …”.

Pertanto, con il termine “indicate” il legislatore ha voluto prescrivere un particolare adempimento che deve essere contenuto nel decreto di classificazione e cioè una previsione espressamente derogativa al principio generale di autorizzazione preventiva, basata sulla valutazione della particolare località dell’intero Comune classificato sismico.

E ciò in nome della discretizzazione delle caratteristiche geofisiche del sottosuolo.

Ne consegue che in mancanza di una espressa deroga contenuta nel decreto di classificazione per la località del capoluogo di Massa Marittima l’autorizzazione preventiva era obbligatoria anche se l’intero comune è stato classificato come zona a bassa sismicità.

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Sul 3° MOTIVO di ricorso (Violazione dell’art. 76.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico in parte qua. Violazione del principio fondamentale della legittimità del patrimonio edilizio esistente in caso di interventi  inerenti il suo recupero. Eccesso di potere per carenza di istruttoria).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

Inoltre occorrono alcune precisazioni di confutazione.

Il fatto che da una sfocatissima riproduzione di foto aerea del 1954 (effettuata con voli militari ad altezze enormemente più considerevoli rispetto ai voli civili propri per la realizzazione delle cartografie di dettaglio) si voglia sostenere che tutti gli edifici indicati come esistenti (e tali devono permanere fino al rilascio del permesso di costruire) negli atti impugnati siano legittimi è uno sterile tentativo di difesa.

Invero, come già sostenuto nella 1^ memoria tecnica, l’obbligo del titolo abilitativo edilizio – nell’intero Comune di Massa Marittima – era in vigore fin dal 1894, confermato dal R.D.L. 22/11/1937, n° 2105 (che per la prima volta, ex lege, introduce l’obbligo di licenza in tutto il territorio comunale per le nuove costruzioni) e ribadito dall’art. 31 della Legge n° 1150/1942 (che non ha mai abrogato le disposizioni contenute nell’art. 6 del R.D.L. citato).

Fatta eccezione per lo storico edificio della palazzina ex-SNAM posta sul limitare della Piazza XXIV Maggio, alla data del 1/1/1943 (vedi mappe catastali d’impianto) non esisteva nessun altro edificio nell’area Ex-Agraria.

In più si consideri che l’edificio autorizzato con la licenza edilizia nell’anno 1964 (se non esisteva l’obbligo, come sostiene la controinteressati, non si vede perché il Comune doveva rilasciare la licenza, considerato che l’attività amministrativa in materia edilizia è di tipo vincolato!) è stato eseguito in difformità dalla medesima, mai sanato, e pertanto la sua volumetria è inutilizzabile in un recupero mediante demolizione-ricostruzione, potendo essere solamente tollerata la sua presenza (come infatti ha tollerato il Comune fino ai giorni nostri).

Pertanto l’eccezione della difesa della controinteressati sono prive di fondamento.

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Sul 4° MOTIVO di ricorso (Nullità in parte qua del Regolamento Urbanistico per violazione dell’art. 21 septies della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. per la mancanza di oggetto possibile e/o determinato quale elemento essenziale dell’atto . Illegittimità derivate. Violazione di legge: violazione dell’art. 3, primo comma, D.P.R. 380/2001 lettera f) – Testo Unico dell’edilizia. Violazione dell’art. 76.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. Illegittimità derivate).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

Inoltre occorrono alcune precisazioni di confutazione.

Le disposizioni dell’art. 6 della Legge n° 94/1982 sono state già definite dalla Corte Costituzionale come integranti norme di riforma economico-sociale e pertanto non si vede come possa aver legittimamente disposto la Regione Toscana (peraltro con una circolare) che tali norme statali fondamentali non si applicano nel territorio regionale!

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Sul 5° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge: violazione delle disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo V della L.R.T. n. 1/2005. Violazione di legge: violazione dell’art. 17 del Regolamento di attuazione del Titolo V della L.R.T. n. 1/2005, approvato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R. Violazione di legge: violazione degli articoli 27, 28 e 30 della Legge n. 457/1978. Violazione di legge: violazione del combinato disposto dell’art. 32 della Legge n. 457/1978, dell’art. 13 della Legge n. 10/1977 e dell’art. 55 della L.R.T. n. 1/2005. Violazione di legge: violazione dell’art. 28 della Legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii. Illegittimità in parte qua del Regolamento Urbanistico. Illegittimità del Piano di Recupero. Illegittimità derivate).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

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Sul 6° MOTIVO di ricorso (violazione dell’art. 11 del Regolamento n° 26/R approvato con D.P.G.R. 27/4/2007 – Violazione dell’art. 89 del D.P.R. n° 380/2001 – Violazione dell’art. 17 del Regolamento regionale n° 3/R approvato con D.P.G.R. 9/2/2007).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

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Sul 7° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge: violazione delle norme in materia di altezze e distanze fra fabbricati. Violazione di legge: violazione degli articoli 7.4, 7.8, 7.9, 7.10 e 76.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico comunale di Massa Marittima. Violazione di legge: violazione degli articoli 8 e 9 del D.M. n.1444/68. Violazione di legge: violazione dell’art. 3 del Regolamento regionale n. 2/R emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

Inoltre occorrono alcune precisazioni di confutazione.

Il verbale di sopralluogo citato dalla difesa della controinteressati, svolto il 22/2/2011, non ha alcun valore vincolante per il Giudice in merito alla interpretazione delle leggi e dei regolamenti.

In più si evidenzia che il verbale richiamato non ha accertato alcunché, in quanto i verbalizzanti si esprimono in termini del tutto incerti, dubitativi e talora formulando ipotesi.

Invero:

–       a pagina seconda: “La visita è consistita nell’accertamento delle quote di calpestio del piano terreno dei blocchi … Premesso che la quota di campagna esistente risulta ad oggi difficilmente riscontrabile a causa dei vari movimenti di terreno, livellamenti e altre opere necessarie …risulta abbastanza evidente … Tesi comunque avvalorata dalle quote riportate (n.d.r.; da chi ?) per l’esecuzione dei lavori sulla costruzione come dimostrato nella allegata documentazione fotografica.”.

Le prove della bontà di una tesi che fonda un accertamento sono tutte basate su una quota scritta con spray su di una struttura in cemento armato da parte di soggetti incaricati dalla controinteressata !  E’ tutto dire.

La prova che abbiamo avuto è solo quella del conferimento al potenziale responsabile dell’abuso delle attribuzioni di vigilanza in materia edilizia proprie dell’Ente pubblico!

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Sul 8° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge: violazione del punto 3.7.2. del D.M. Interni 1 febbraio 1986. Violazione di legge; violazione delle norme contenute nell’allegato D del D.M. Interni 16 febbraio 2007).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

Inoltre occorrono alcune precisazioni di confutazione.

La regolazione dei procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi sono rimessi alla competenza legislativa esclusiva delle regioni.

La Regione Toscana ha deciso, all’art. 82 della L.R.T. n° 1/2005, che tutti i pareri devono essere acquisiti preventivamente al rilascio del permesso di costruire.

Ne consegue l’erroneità della posizione della difesa della controinteressati.

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Sul 9° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge: violazione del combinato disposto di cui all’art. 146 D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e al R.D. 3 giugno 1940, n. 1357).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica, con la precisazione che a seguito del vincolo introdotto con atto amministrativo sul bene paesaggistico e sull’automatico conseguente vincolo ex lege (vedi R.D. n° 1357/1940) sulle aree pubbliche dalle quali si gode la visuale del bene paesaggistico, si forma un’endiadi che porta alla creazione ope legis del vincolo paesaggistico indiretto.

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Sul 10° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge: violazione degli articoli 3 e 5 del D.M. n. 1444/68; Violazione di legge: violazione dell’articolo 3 del Regolamento regionale n. 2/R approvato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007; Violazione di legge: violazione degli articoli 14.3, 20.1 e  76 delle norme tecniche di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico comunale. In subordine violazione dell’art. 76 delle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico (atto presupposto) per violazione dell’art. 1 e 2 del D.M. n. 1444/68. Illegittimità derivata del permesso di costruire).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica e al ricorso introduttivo, visto che la difesa della controinteressati ha opposto solamente il calcolo degli standards contenuto nei progetti approvati, già gravato dalla Ricorrente in sede di ricorso introduttivo con la relazione giurata del proprio tecnico di fiducia geom. Massimo Grisanti.

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Sul 11° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge: violazione dell’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici 9 gennaio 1996 in relazione alle norme tecnico costruttive contenute nell’allegato D del D.M. Interni 16 febbraio 2007.

Violazione di legge: violazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001. Illegittimità derivate).

Si veda la memoria depositata il 9/1/2012.

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Sul 12° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge: violazione dell’articolo 76.5 delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

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Sul 13° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge: violazione dell’art. 3, comma 5, della L.R.T. n. 1/2005. Violazione di legge: violazione dell’articolo 55, comma 2, lettera a) della L.R.T. n. 1/2005. Violazione di legge: violazione dell’art. 1, comma 2, lettera a) e lettera b) della L.R.T. n. 1/2005. Violazione di legge: violazione dell’art. 2 della L.R.T. n.1/2005. Violazione di legge: violazione dell’art. 3, comma 4, della L.R.T. n. 1/2005).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

Inoltre occorrono alcune precisazioni di confutazione.

Le norme di attuazione del Regolamento Urbanistico (art. 76, comma 5) non possono innovare o semplicemente modificare quanto prescritto dall’art. 3, comma 5 della L.R.T. n° 1/2005.

Riguardo alla qualificazione di “nuovo impegno di suolo” dell’intervento de quo si rimanda, come già detto nella relazione giurata del geom. Massimo Grisanti (DOC. 10 dell’elenco documenti del ricorso introduttivo) alla D.G.R.T. n° 1541/1998, pagina 6, Def. 3.

Pertanto qualsiasi interpretazione della locuzione “nuovo impegno di suolo” offerta dalla controinteressati è del tutto inconferente..

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Sul 14° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge per violazione dell’art. 5, comma 4 bis, e dell’art. 3 della L.R.T. n. 47/1991 e ss.mm.ii. Violazione di legge per violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 503/1996. Violazione di legge per violazione del combinato disposto dei punto 4.2.3 e 8.1.11 del D.M. Lavori Pubblici n. 236/1989. Violazione di legge per violazione dell’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del piano attuativo denominato “Piano di Recupero dell’Area Ex-Agraria”. Illegittimità derivata).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

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Sul 15° MOTIVO di ricorso (Nullità, in parte qua, del Piano di recupero per violazione di legge: violazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per effetto della mancanza di oggetto lecito quale elemento essenziale dell’atto).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

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Sul 16° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge: violazione degli artt. 2 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Attuativo adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 28 novembre 2008 ed approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 17 aprile 2009. Illegittimità derivata. Inefficacia del permesso di costruire).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

Inoltre occorrono alcune precisazioni di confutazione.

L’inefficacia del Piano Attuativo per mancanza della convenzione urbanistica produce l’illegittimità del successivo permesso di costruire.

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Sul 17° MOTIVO di ricorso (Violazione di legge: violazione degli artt. 2 e 16 del Regolamento regionale n. 2/R approvato con D.P.G.R. Toscana 9 febbraio 2007 per mancato rispetto del rapporto minimo del 25% di superficie permeabile fondiaria).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

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Sul 18° MOTIVO di ricorso (Illegittimità del permesso di costruire e del presupposto deposito del progetto strutturale per violazione dell’art. 20, comma 3, del Decreto Legge n. 248/2007 come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e come ulteriormente modificato dall’art. 1 bis del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché per violazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

Inoltre occorre riportare per extenso il seguente passo della recentissima sentenza TAR Puglia, Lecce, 15 novembre 2010, n° 2648:

Quanto alla complessità tecnico-costruttiva dell’opera, che rientra, più in generale, nella fattibilità del progetto, l’elemento specificamente addotto è in conferente, visto che la normativa antisismica (D.M. 14 settembre 2005 sostituito dal D.M. 14 gennaio 2008), entrata in vigore il 1.7.2009, a seguito dell’approvazione dell’art. 1 bis D.L. 28 aprile 2009, n. 39, conv. con l. n. 77/2009, fa salvi i progetti di opere private con comunicazione di inizio lavori antecedenti a tale data”.

Orbene, il progetto depositato dalla controinteressata all’Ufficio regionale del Genio Civile in data 25/6/2009 NON contiene la comunicazione di inizio lavori, perché NON la poteva contenere visto che il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato solamente il successivo 7/9/2009.

Pertanto la pronuncia dei Giudici salentini confermano, se c’era bisogno, la validità delle censure mosse dalla Ricorrente.

Ciò comporta l’INTEGRALE ABUSIVITA’ edilizia del complesso edilizio, visto se non altro che l’art. 133, comma 1, lettera f) della L.R.T. n° 1/2005 qualifica espressamente come variazione essenziale la violazione delle normative antisismiche quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

Ne consegue la NULLITA’ del permesso di costruire per mancanza di un elemento essenziale ovverosia un oggetto lecito.

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Sul 19° MOTIVO di ricorso (Invalidità del Piano di Recupero per mancanza della Verifica di assoggettabilità. Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

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Sul 20° MOTIVO di ricorso (Inefficacia del permesso di costruire n. 82 del 7 settembre 2009: richiesta di accertamento e dei provvedimenti conseguenti).

Idem per il rimando alla 1^ memoria tecnica.

 

Poggibonsi, lì 15/1/2012

Geom. Massimo Grisanti

 

 

 

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