La Nazione, 21 febbraio 2012 –
La Corte dei conti all’attacco “Omertosi gli enti toscani
sperperi tenuti nascosti”
Omertà dalle Istituzioni — enti pubblici, enti locali e aziende sanitarie — quando invece sarebbe doveroso segnalare agli inquirenti possibili danni erariali? Un’ipotesi non remota. Anzi più di un’ ipotesi secondo Angelo Canale, procuratore regionale della Corte dei Conti, che ha affrontato la spinosa questione ieri durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario contabile.
Alternativa all’omertà, per il magistrato, sono semmai comportamenti scarsamente diligenti. Comunque: che si tratti di atteggiamenti dolosi, più gravi, o colposi, il silenzio di certe amministrazioni, di certi amministratori è comunque intollerabile. A maggior ragione «in momenti in cui — sottolinea il magistrato — l’obiettivo di un rigoroso controllo della spesa pubblica, che deve affiancare il contrasto all’elusione e all’evasione fiscale, è un obiettivo strategico, da perseguire tenacemente».
«Spesso — si legge nell’intervento di Canale — la procura apprende dalla stampa o da privati cittadini o associazioni fatti dannosi che i vertici amministrativi si sono guardati bene dal denunziare: un comportamento, questo, che se non è dolosamente omertoso è quanto meno colposamente diligente».
«Nel 2011 — continua — solo una denuncia è pervenuta da un difensore civico. E solo tre da collegi di revisori dei conti». Pesa, segnala Canale, «l’abolizione degli organi di controllo sugli atti di spesa degli enti locali: ci ha privato di importanti ‘antenne’ sul territorio. Così finisce sui tavoli della procura contabile «solo ciò che i cittadini volonterosi ci segnalano, ciò che ha formato oggetto di indagini penali, che in via autonoma ci comunicano gli organi di polizia, ciò che la stampa riferisce, che si può ricavare dalle segnalazioni obbligatorie sui debiti fuori bilancio». In più le ‘segnalazioni di danno‘ trasmesse alla procura contabile dalla magistratura ordinaria: nel 2011 sono state 49 mentre altre (7) sono arrivate dal Tar e altre ancora dalla sezione della Corte dei Conti che controlla gli atti amministrativi. Tutto considerato diverse fonti comunque. Così che il richiamo di Canale sembra anche di ordine etico e morale.
spano
La vigente normativa prevede la condanna anche per OMESSA O RITARDATA DENUNCIA ALLE AUTORITA’ GIUDIZIARIE CONTABILI.
Ne deriva che un pubblico amministratore (Sindaco, assessore, consigliere comunale…..) che non denunci, o denunci in grave ritardo, fatti o reati che comportino possibili responsabilità contabili, può essere condannato a pagare il relativo risarcimento.
A coloro che, come successo nel mese di Maggio 2010 quando divenne pubblica la richiesta di risarcimento promossa dalla Corte dei Conti per la nomina di un dirigente pubblico non laureato, criticano chi, come lo scrivente, rispetta la legge, denunciando possibili reati contabili, rispondo che
NESSUNO E’ OBBLIGATO A FARE L’AMMINISTRATORE PUBBLICO E MEN CHE MENO A SPRECARE I SOLDI DEI CONTRIBUENTI.
CHI LO FA DEVE PAGARE PERSONALMENTE
E’ chiaro?
Nessuno è obbligato a fare l’amministratore pubblico. Era una delle affermazioni preferite da mio padre, quando commentava la scarsa qualità della politica non solo massetana, inquinata da “predestinati”.
Sono del parere che è bene ricordarselo, ogni tanto.