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L’intervento urbanistico in corso di esecuzione nell’area ex-Agraria di Massa Marittima prevede la costruzione di 42 abitazioni, uffici e negozi.
Per tale intervento è stato approvato dal Comune un Piano di Recupero, con specifiche norme tecniche di attuazione che contemplano l’efficacia di detto strumento urbanistico di attuazione solamente dopo la stipula della convenzione urbanistica ex art. 28 Legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii.
In assenza della convenzione urbanistica ed in presenza di un mero atto unilaterale d’obbligo, il Comune di Massa Marittima procedeva al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione sia degli edifici che delle opere di urbanizzazione che dovevano, successivamente essere cedute al comune.
Ritenendo illegittimo il comportamento del Comune di Massa Marittima, l’Associazione civica “Massa Comune” ricorre al TAR Toscana (RG 2237/2010) avverso sia il permesso di costruire che il piano attuativo (atto presupposto), lamentando – tra i vari motivi di illegittimità – la mancanza della prevista convenzione urbanistica quale elemento essenziale di efficacia del contenuto del piano attuativo. Contemporaneamente viene formulato anche un esposto alla Magistratura penale, la quale avvia un’indagine giudiziaria tuttora in corso.
Per svariate settimane, la querelle ha occupato ampio spazio sulla stampa locale e sono stati tenuti anche incontri e convegni sul tema.
Giurisprudenza amministrativa, anche recente, è univoca nel sancire che la convenzione costituisce strumento di efficacia del piano attuativo, in mancanza del quale non è possibile rilasciare i titoli abilitativi (e di conseguenza le opere sono abusive).
Il Comune – mentre sono già in corso i lavori e le abitazioni sono già costruite al grezzo – riconosce l’errore di non aver stipulato la convenzione urbanistica e a dicembre 2010, mediante deliberazione consiliare, approva il nuovo schema di convenzione e incarica il dirigente di sottoscrivere la stessa.
Il riconoscimento dell’inesistenza della convenzione è, ad avviso dell’Associazione civica, la confessione della perdurante esistenza di un illecito urbanistico edilizio e della tollerata rinnovazione del medesimo (visto che i lavori stanno ancora proseguendo).
La convenzione viene stipulata per mezzo di atto notarile (rep. 28076/11023 del 08 febbraio 2011, trascritta all’Agenzia del Territorio in data 4/3/2011 al n. 2062 del reg. part.).
Poiché ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. agli accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento (ai quali pacificamente viene ascritta la convenzione urbanistica) si applicano le norme civilistiche delle obbligazioni e dei contratti, vista l’asserita illiceità dell’oggetto (che porta alla mancanza di un elemento essenziale del contratto) l’atto stipulato potrebbe essere addirittura NULLO.
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