Archivi per la categoria ‘exMolendi’
LA NAZIONE
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto a cura dell’URP
Web www.provincia.grosseto.it e-mail urp@provincia.grosseto.it
2011-10-14
PANORAMA POLITICO
Massa Marittima COMUNE BOTTA E RISPOSTA IN CONSIGLIO Ex Molendi infiamma gli animi Scontro tra la Bai e Montomoli
L’ULTIMA seduta del consiglio comunale di Massa Marittima non sarà ricordata solamente per l’acceso dibattito sull’istituzione dell’Unione dei Comuni e i preoccupanti dati di bilancio nei quali l’opposizione intravede il dissesto finanziario, ma anche per il rovente scontro tra il sindaco Lidia Bai e il capogruppo della lista civica Federico Montomoli sull’annosa vicenda ex-Molendi. Il sindaco, rispondendo all’interrogazione posta da «Massa Comune», ha confermato che l’Immobiliare Porta al Salnitro ha effettivamente presentato ricorso al Tar richiedendo a titolo di risarcimento danni ben cinque milioni e mezzo di euro. Dopo aver ribadito l’intenzione di riqualificare l’area indipendentemente dagli sviluppi del ricorso, la Bai si è quindi spogliata dei panni di «interrogata» ed ha vestito quelli di «interrogante», chiedendo a «Massa Comune» di dichiarare pubblicamente se essa sostiene le tesi del Comune o se asseconda le posizioni della controparte. Impetuosa la replica di Montomoli che si è dichiarato indignato per le illazioni sollevate dal sindaco, sostenendo che «il proprio gruppo si è sempre contraddistinto per aver cercato una soluzione al problema», ricordando la proposta di ricorrere al Tar per chiedere la nullità dell’intera convenzione sapendo che quello era l’unico modo per tutelare i cittadini. Montomoli oltre a criticar ha lanciato la proposta di destinare l’area a verde pubblico, riducendone il valore (e di conseguenza le pretese della controparte Ndr) ed investendo nella realizzazione della porta di accesso alla città che la popolazione attende da anni.
Da: “Geom. Massimo Grisanti” <massimo.grisanti@geopec.it>
Data: 17 febbraio 2011 20:43:33 GMT+01:00
A:<comune.massamarittima@postacert.toscana.it>
Cc: <procura.regionale.toscana@corteconti.it>, <prot.procura.grosseto@giustiziacert.it>, <prefettura.prefgr@pec.interno.it>, <massacomune@pec.it>, <regionetoscana@postacert.toscana.it>, <garantedellacomunicazione@regione.toscana.it>
Oggetto: SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 3 FEBBRAIO 2011 – In relazione alla mozione della Lista Civica Massa Comune in merito alla questione dell’Area ex-Molendi.
ALLA DOTT.SSA LIDIA BAI, quale SINDACO DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA
AL DOTT. GIOVANNI RUBOLINO, quale SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto geom. Massimo Grisanti, con studio in Poggibonsi (SI) via Beato Angelico n. 38, su espresso incarico della Lista Civica MASSA COMUNE e quindi in nome e per conto di essa,
· in relazione alla Mozione presentata dalla Lista Civica MASSA COMUNE in relazione alla questione dell’Area ex-Molendi e all’ivi contenuto invito al Sindaco Dott.ssa Lidia Bai ad adire il TAR Toscana per sentir pronunciare la NULLITA’ dell’accordo transattivo stipulato tra il Comune e la società Portaal Salnitro, oltre ad attivarsi a richiedere all’ex Sindaco Luca Sani, l’ex Segretario comunale e gli ex Consiglieri comunali la refusione dei costi (DANNO ERARIALE) sostenuti per consulenze legali afferenti all’Accordo transattivo;
· in relazione all’articolo apparso in data 09 febbraio 2011 sulla stampa locale che vengo qui a riportare:
PANORAMA POLITICO
Massa Marittima
COMUNE PARLA IL SINDACO BAI DOPO GLI ULTIMI ATTI SULLO SPINOSO CASO DELLA CONVENZIONE
«Ex Molendi, impossibile attuare ciò che chiede la lista civica»
«Io come sindaco ho il dovere di tutelare al massimo l’ente di fronte a qualunque atto senza trascinarlo in ulteriori conseguenze legali». Questo il commento del sindaco di Massa Marittima Lidia Bai alla mozione presentata dalla lista civica «Massa Comune» con cui si propone di revocare la convenzione firmata nel 1998 con la Immobiliare Porta al Salnitro relativa all’utilizzo e alla destinazione dell’area ex Molendi. Purtroppo dopo poco molte cose cambiarono, provocando il blocco del progetto di costruzione del noto parcheggio sotterraneo che ha finito per portare ad un lodo arbitrale e alla richiesta di indennizzo di ben 5 milioni e mezzo di euro formulata dalla stessa Salnitro.
FRA L’ALTRO dopo l’atto che è stato approvato nel 1998 dal consiglio comunale seguì nel febbraio del 2003 un atto transattivo che in pratica revocava il regolare rapporto fra le parti. «Ad oggi comunque — aggiunge la Bai — l’unico atto firmato resta quello del 1998 e essendo fra l’altro già partito l’arbitrato ritengo impossibile attuare quanto indicato dalla lista civica. Ad ogni modo — taglia corto il sindaco stesso — vista la delicatezza dell’argomento, non sono assolutamente propensa a costituire il Comune in giudizio di fronte al Tar della Toscana con conseguenze ancor più gravi per le casse comunali». Nel frattempo la richiesta che è stata avanzata dalla lista civica sarà oggetto di analisi da parte dei legali dell’amministrazione comunale.
· considerato che la CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE CIVILI con sentenza del 03 febbraio 2011 che si riporta in prosieguo ha nuovamente ribadito la GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO a conoscere delle lottizzazioni e convenzioni urbanistiche;
· ritenuto che può sussistere concretamente l’intenzionalità in una eventuale decisione Sindacale che rifiuti, con grave pregiudizio per le casse erariali, di adire il TAR Toscana per la nullità dell’accordo transattivo inerente la convenzione urbanistica dell’Area ex Molendi;
TUTTO CIO’ PREMESSO
anche al fine di utilizzare la risposta del Sindaco alla Mozione per un eventuale denuncia innanzi alla Procura della Repubblica di Grosseto e alla Procura Regionale della Corte dei Conti,
TRASMETTE
al Sindaco Dott.ssa Lidia Bai e al Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino il testo integrale – ulteriormente e nuovamente confermativo dell’indirizzo consolidato in materia di giurisdizione esclusiva del G.A. sulle convenzioni urbanistiche – della Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 03 febbraio 2011 al fine di una PIENA CONOSCENZA per la risposta che il Sindaco e il Consiglio Comunale dovrà dare entro il 14 marzo 2011 sulla Mozione presentata dalla Lista Civica Massa Comune.
E’ evidente che qualora trascorra il 14 marzo 2011 senza che venga data ufficiale risposta alla Mozione, il Sindaco – per fatti concludenti – avrà deciso, ancorché implicitamente, ma con volontà inequivocabile – di NON TUTELARE l’Ente Locale innanzi a potenziali gravissimi ed ingentissimi danni erariali.
Tanto dovevo.
Massimo Grisanti
LA NAZIONE
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto a cura dell’URP
Web www.provincia.grosseto.it e-mail urp@provincia.grosseto.it
2011-09-30
ECONOMIA
Massa Marittima Molendi, una tegola da 5,5 milioni L’immobiliare Porta al Salnitro ha presentato un ricorso al Tar per i danni
VERTENZA LA QUERELLE E’ INIZIATA NEL ’98 CON IL PROGETTO DI UN PARGHEGGIO
di GIANFRANCO BENI
UNA NUOVA «tegola» è in procinto di cadere sulla testa dell’amministrazione comunale di Massa Marittima e di riflesso sulle tasche dei suoi residenti contribuenti. Il Tar della Toscana ha ufficialmente comunicato l’avvenuta presentazione di un ricorso da parte dell’Immobiliare Salnitro contro il Comune per «inadempimento della convenzione urbanistica relativa alla vicenda dell’area ex Molendi». In soldoni la parte ricorrente chiede un maxi risarcimento di oltre cinque milioni e mezzo che, se ritenuti congrui dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, daranno il colpo di grazia alle già precarie casse comunali costrette fra l’altro a fare i conti anche con il debito Pizzarotti a seguito di sentenza favorevole per l’azienda parmigiana emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Un storia lunga quella dell’ex area Molendi che risale al dicembre del 1998 allorchè il Comune stipulò una convenzione con la Porta al Salnitro al fine di realizzare un parcheggio sotterraneo e altre strutture esterne con i fondi messi a disposizione dallo Stato per gli eventi connessi alla celebrazione del Giubileo del 2000. Nel corso dell’avviamento del progetto sorsero però delle difficoltà per potenziali rischi di cedimento alla Cattedrale di San Cerbone che indussero il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali a emanare un decreto con il quale veniva posto il vincolo paesaggistico sull’ intero centro storico di Massa Marittima, impedendo così la realizzazione del progetto. A seguito di ciò la società Immobiliare Porta al Salnitro presentò al Comune una richiesta di danni per la mancata costruzione dell’opera attivando la procedura arbitrale.
DA REGISTRARE infine che su questo argomento la lista civica Massa Comune ha inviato recentemente una mozione al sindaco con cui proponeva di revocare la convenzione firmata nel 1998 con la Immobiliare Porta al Salnitro attraverso un ricorso al Tar sul quale il sindaco stesso manifestò parere contrario precisando, anche supportata dal parere dei legali del Comune, «di non essere propensa a costituire il Comune in giudizio di fronte al Tar della Toscana con conseguenze ancor più gravi per le casse comunali». Adesso arriva però la tegola del ricorso della controparte che in un colpo solo potrebbe cancellare tante certezze future per l’ente locale massetano.
IL TIRRENO
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto a cura dell’URP
Web www.provincia.grosseto.it e-mail urp@provincia.grosseto.it
2011-07-03
PANORAMA POLITICO
Ex Molendi, «gli arbitri rinunciano» Massa Comune: «Il contenzioso è competenza del Tar»
Per la civica il collegio è pronto a lasciare: «Noi l’avevamo detto, ora chi paga le inutili spese legali?»
MASSA MARITTIMA. Non c’è ancora niente di ufficiale, ma sembra che il collegio arbitrale si dichiarerà non competente nelle controversie tra il Comune e la società immobiliare nella vicenda del parcheggio di piazzale Mazzini (caso ex Molendi), rimandando tutto al Tar. Sulla base di queste novità, la lista Massa Comune chiede di vedere le spese legali dell’amministrazione.
«Ancora non abbiamo documenti ufficiali in mano. – dicono dalla lista – Ma quasi certamente il collegio si è ritenuto incompetente in materia».
Questa vicenda è uno dei cavalli di battaglia della civica, che già lo scorso anno chiese al Comune di ricorrere al tribunale amministrativo in quanto soggetto di competenza.
La vicenda nasce nella seconda metà degli anni Novanta, quando venne approvato in consiglio comunale un progetto di riqualificazione e accesso al complesso monumentale di San Cerbone. Questo consentiva al Comune di demolire a proprie spese i fabbricati di proprietà della Molendi srl, assumendo a proprio carico tutti gli oneri finanziari derivanti dagli eventuali imprevisti che fossero sorti nel corso di esecuzione dell’intervento e per la realizzazione del piano di costruzione, sul quale la società Immobiliare Porta al Salnitro era autorizzata a riedificare alcuni fabbricati, uno dei quali con vincolo ventennale per la somministrazione di alimenti e bevande, costituendo in suo favore un diritto di superficie a tempo indeterminato su alcune particelle di terreno.
Questo progetto non è mai divenuto realtà e la società immobiliare, ritenutasi danneggiata, attivò nel maggio 2010 la procedura arbitrale prevista dalla convenzione stipulata tra le parti nel ‘98, chiedendo un risarcimento di ben 5 milioni e mezzo di euro al Comune.
L’ente allora si affidò ai legali, con notule professionali per 22mila euro. «Sono state tante le spese legali in questa vicenda da parte del Comune, tra arbitrati, consulenze e pareri», continuano dalla civica. «L’ultimo parere, per capire di chi fosse competenza la controversia, è costato 3.500 euro. Ma noi lo avevamo già detto con una mozione che invitava il sindaco Lidia Bai a costituirsi in giudizio di fronte al Tar entro il 14 marzo 2011 (termine ultimo previsto dalla legge, ndc), per chiedere la nullità della clausola compromissoria». L’invito non venne accolto e la vicenda finì al collegio arbitrale. Come detto, atti ufficiali ancora non ce ne sono. «Li abbiamo chiesti senza ottenerli» continuano da Massa Comune, ma a quanto pare le conclusioni del collegio arbitrale sono queste. «Abbiamo chiesto tutte le spese legali che il Comune ha dovuto sostenere in questa vicenda – dicono – per capire chi se ne assumerà adesso la responsabilità politica, amministrativa e forse contabile».
LA NAZIONE
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto a cura dell’URP
Web www.provincia.grosseto.it e-mail urp@provincia.grosseto.it
2011-04-01
PANORAMA POLITICO
Massa Marittima POLEMICA Sani non ci sta «Il Comune aveva il dovere di fare i lavori»
L’ONOREVOLE Luca Sani, deputato Pd, replica alle dichiarazioni di Luciano Arcangioli sul comitato San Cerbone: «Voglio precisare — inizia — che non ho inteso attribuirgli alcun potere particolare, ma ho solo ricordato un fatto che all’epoca lo vide coinvolto con l’ex consigliere Angelo Maria Cappelloni nel tentativo di far perdere il finanziamento per la realizzazione dell’opera». Sani prosegue: «Evidentemente, se Arcangioli e Cappelloni andarono a Roma con l’intento di incidere in qualche decisione, un potere se lo erano riconosciuto da soli. Che non avessero alcun potere è dimostrato anche dal fallimento del loro proposito. Tutto quello che sostiene Argangioli — si legge nella nota del deputato Pd — avvenne dopo, compresa la forzatura sul Consiglio superiore dei lavori pubblici che, solitamente, non interviene su opere simili a quella in questione. Per lo stato degli atti, l’amministrazione comunale aveva il dovere di realizzare l’opera, per rispetto di una scelta del consiglio comunale, approvata con un solo voto contrario e un’astensione, e, dati gli obblighi assunti, per non incorrere o limitare pesanti contenziosi».
LA NAZIONE
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto a cura dell’URP
Web www.provincia.grosseto.it e-mail urp@provincia.grosseto.it
2011-03-30
CULTURA
Massa Marittima «Sani parla senza ricordare Su San Cerbone sbagliò lui» Arcangioli bacchetta l’ex sindaco sui progetti di recupero
DURA REPLICA del presidente del Comitato San Cerbone, Luciano Arcangioli, all’ex sindaco e parlamentare del Pd Luca Sani che, nel corso del suo intervento alla manifestazione della lista civica Massa Comune dal titolo «I soldi dei massetani», lo aveva accusato di aver chiesto agli uffici per Roma Capitale la revoca dei finanziamenti giubilari ottenuti dal Comune per la realizzazione del progetto di riqualificazione del complesso monumentale di San Cerbone. «Dalla sua esposizione — dice Arcangioli — emerge l’attribuzione alla mia persona di poteri che mi colpiscono e mi lusingano, compresa quella della indebita disponibilità di un autista personale nella figura del consigliere di opposizione Angelo Maria Cappelloni, e una ricostruzione della vicenda ex Molendi macchiata da evidenti distonie, forse dovute all’incalzare del tempo e all’oneroso dispendio di energie psicofisiche derivanti dalla sua stressante attività politico parlamentare». «Credo, invece — prosegue Arcangioli —, che lo stallo dei lavori derivi invece da un progetto fortemente carente in più aspetti che il sottoscritto le rappresentò in una lettera ufficiale, alla quale è poi seguita la nascita del Comitato San Cerbone e il successivo interessamento alla vicenda di associazioni come Legambiente, Fai, Italia Nostra, di giornalisti del calibro di Pietro Citati e di politici della più diversa estrazione politica, con la presentazione di numerose interrogazioni, come quella dell’onorevole Di Pietro nella quale si paventava addirittura la possibile distrazione di fondi pubblici. Senza considerare i pareri assolutamente contrari al progetto, con pesantissime valutazioni di ordine tecnico, espressi in più occasioni dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Ma l’allora sindaco Sani, incurante delle motivate critiche al progetto e delle valutazioni espresse addirittura dal ministro Giovanna Melandri nel corso della propria visita a Massa Marittima, volle andare avanti nella realizzazione di un intervento concepito in modo gravemente carente». Corrosivo infine il commento di Angelo Maria Cappelloni ricordando a Sani il noto aforisma di Marco Fabio Quintiliano: «Il bugiardo deve avere buona memoria». «Purtroppo Sani non ne ha — afferma Cappelloni — altrimenti avrebbe dovuto ricordare la discussione avvenuta nel corso del consiglio comunale del 5 ottobre 2000».

Siamo venuti a conoscenza che il parere legale richiesto è pervenuto al Comune nei primi giorni di Marzo (per l’esattezza è del giorno 3).
Pertanto, quando sollevammo la questione durante l’incontro pubblico del 12 Marzo, il Sindaco sapeva già la posizione del legale di fiducia del Comune.
Perché allora non ne è stata fatta menzione?
SAREBBE STATA L’OCCASIONE GIUSTA PER SMENTIRCI….
Perché nulla è stato detto alla Cittadinanza né tantomeno a Massa Comune ??
•
LA NAZIONE
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto a cura dell’URP
Web www.provincia.grosseto.it e-mail urp@provincia.grosseto.it
2011-02-19
PANORAMA POLITICO
Massa Marittima QUERELLE MOLENDI Istanza rifiutata «Ma va valutata»
«COME SINDACO ho il dovere di tutelare al massimo l’ente di fronte a qualunque atto, senza trascinarlo in ulteriori conseguenze legali»: dopo queste dichiarazioni del sindaco, che ha giudicando impossibile revocare la convenzione firmata nel 1998 con la Porta al Salnitro per l’area ex Molendi come richiesto dalla lista civica di opposizione Massa Comune, riservandosi comunque di approfondire l’argomento con i legali di fiducia, ecco l’intervento del consigliere di «Mc» Gennaro Orizzonte (nella foto), fra l’altro firmatario della richiesta, che «bacchetta» il sindaco sostenendo di «non riuscire a capire». Il motivo è presto detto, afferma Orizzonte chiedendo alla Bai se «non ritiene che sarebbe stato più logico prima chiedere un parere allo studio legale che segue l’ente, e poi, eventualmente, dichiarare impossibile attuare quanto indicato dalla lista civica». Perchè, continua Orizzonte, il sindaco «liquida la proposta a priori, ma allo stesso tempo la fa valutare per il suo contenuto giurisprudenziale? Mi scusi — dice — ma pur mettendoci tutta la mia buona volontà, non riesco a capirla. Stavolta non è colpa del politichese, bensì di una diversa interpretazione dei fatti esposti da Massa Comune nell’ottica di risparmiare i cinque milioni e mezzo richiesti dalla Salnitro a copertura del danno subito dalla mancata realizzazione del parcheggio sotterraneo nell’area ex Molendi.
LA NAZIONE
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto a cura dell’URP
Web www.provincia.grosseto.it e-mail urp@provincia.grosseto.it
2011-03-20
PANORAMA POLITICO
Massa Marittima QUERELLE AREA MOLENDI IL SEGRETARIO DELLA CISL RACCONTA LE INDAGINI CHE AVEVA EFFETTUATO «Non era possibile fare un parcheggio in quel punto»
IL SEGRETARIO della Cisl pensionati Alfredo Conti ritorna su quanto dichiarato da Luca Sani durante la conferenza organizzata dalla Lista Civica Massa Comune sul tema «Dove vanno i soldi dei Massetani?». Conti, ricollegandosi allo studio da lui effettuato sulla distribuzione del reddito, della ricchezza e della povertà sul territorio massetano, fa un escursus sui motivi che portarono al blocco del progetto del parcheggio sotterraneo nell’ex area Molendi sul quale Sani si sarebbe lasciato andare ad «affermazioni non veritiere».
«IN CONSEGUENZA delle mie conoscenze professionali ed esperienze in materia geotecnica, edile e di conduzione di grandi cantieri — afferma Conti — avanzai da subito riserve sulla scelta del sito e sull’idea progettuale dell’architetto Cecchetto di Venezia chiedendo che venissero effettuati carotaggi indisturbati sui terreni di piazzale Mazzini, che avvalorarono le mie perplessità. Le riserve si basavano inoltre sul fatto che la realizzazione dell’opera implicava uno scavo profondo circa 25 metri da effettuare nelle adiacenze di edifici importanti: Duomo e fabbricati di via Ximenes, il transito di oltre 500 mezzi per il trasporto dei materiali ed il disagio che ne sarebbe derivato alla cittadina».
«VISTA l’ostinazione con la quale gli autorevoli componenti del Pds rifiutavano le mie argomentazioni, invitai amici personali altamente qualificati in materia a visionare l’area individuata e l’idea progettuale che confermarono le mie tesi definendo l’opera realizzabile ma sconsigliata. Insomma: fare l’opera in quel sito sarebbe stata una follia».
Il Nuovo Codice di Procedura Amministrativa entrato in vigore il 16 Settembre 2010 consentirebbe alla nostra Amministrazione di costituirsi in giudizio di fronte al TAR per chiedere la NULLITA’ dell’intera Convenzione relativa all’area ex-Molendi perché EVIDENTEMENTE NON STIPULATA A VANTAGGIO DEL PUBBLICO INTERESSE [Delibera di C.C. n.115 del 28.12.1998].
L’Amministrazione potrebbe richiederne la NULLITA’ anche in ragione dell’invalidità della clausola compromissoria di cui all’articolo 11 della Convenzione medesima per difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella risoluzione delle controversie intercorse tra le parti.
Il tutto dovrebbe essere fatto entro il 14 Marzo prossimo ma, nonostante i ripetuti solleciti avanzati dalla Lista Civica, il Sindaco si è espresso negativamente circa la proposta avanzata da MASSA COMUNE.
Sindaco e Giunta si sono dunque prese la responsabilità di non aver ULTERIORMENTE TUTELATO GLI INTERESSI PUBBLICI commettendo quanto di più grave possa essere compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni politiche.
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al responsabile del Settore 3 del Comune di Massa Marittima
PEC – Posta Elettronica Cerificata
da massacomune@pec.it a comune.massamarittima@postacert.toscana.it
e FAX allo 0566.902052
Il sottoscritto Federico MONTOMOLI, non in proprio ma in qualità di Consigliere Comunale della Lista Civica MASSA COMUNE, a seguito del colloquio avvenuto in data odierna alle ore 16,30 circa con l’arch. Assuntina M. MESSINA presso l’ufficio della medesima,
avendo saputo dalla stessa Dirigente che la Convenzione Urbanistica per l’area ex-Agraria è stata stipulata in data 11 Febbraio 2011,
CHIEDE copia autentica della suddetta Convenzione nonché della relativa nota di trascrizione.
CHIEDE altresì copia dei seguenti documenti che, a tenore dello Schema di Convenzione approvato dal Consiglio Comunale nel Dicembre 2010, debbono costituirne atti presupposti e integrativi:
- deliberazione giuntale e/o determina che autorizza lo scomputo degli oneri;
- valutazione dell’idoneità della fidejussione prestata a garanzia del contributo nel merito del “costo di costruzione”.
Massa M.ma, li 03.03.2011
di Oscar De Paoli
Nella delibera di giunta N°42 Del 22-02-11, decidono che:
in caso di riscontrata infondatezza della richiesta della Lista civica, gli oneri ricadenti a carico del Comune per prestazioni professionali che il Comune si trovi di volta in volta costretto ad acquisire, siano richiesti in rimborso ai soggetti che hanno determinato la necessità di ricorrervi.
Non la faccio troppo lunga e noiosa e Vi dico che tale richiesta, avanzata dalla Lista Civica, potrebbe significare per l’amministrazione (quindi noi cittadini), un eventuale risparmio di 5.500.000, si cinque milioni e mezzo di euro, per il contenzioso Ex Molendi.
L’intento della delibera, sarebbe dunque, quello di far pagare le spese legali per l’analisi della richiesta ai soggetti che l’hanno determinata.
- I soggetti che hanno determinato tale incresciosa situazione non sono certo i componenti della lista civica, ma bensì gli amministratori che sottoscrissero lo scellerato accordo nel 1998.
- Tutti i cittadini di Massa Marittima stanno già pagando gli effetti del contenzioso e quindi implicitamente anche i componenti della Civica.
- A quale titolo e nel rispetto di quale legge, si possono chiedere risarcimenti se non sulla base di accordi preventivi e bilaterali.
- Diverse incongruenze formali si riscontrano nei firmatari della delibera.
Se ad una persona qualunque chiedessero:
guarda che devi pagare 5.500.000 di Euro, ma se ne spendi 1.000 probabilmente li risparmi, secondo Voi quella persona cosa risponderebbe…
Naturalmente Massa Comune ha già avviato l’iter per invalidare tale grottesca deliberazione
LA NAZIONE
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto a cura dell’URP
Web www.provincia.grosseto.it e-mail urp@provincia.grosseto.it
2011-02-22
PANORAMA POLITICO
Massa Marittima AREA MOLENDI La lista al sindaco «Quell’accordo va annullato»
LA LISTA CIVICA Massa Comune non demorde e tramite il suo rappresentante Massimo Grisanti torna a richiedere al sindaco di Massa Marittima Lidia Bai di attivarsi nei confronti del Tar della Toscana, come richiesto in una mozione, al fine di annullare l’accordo transattivo stipulato nel 1998 tra il Comune e la società Porta al Salnitro, oltre ad attivarsi a richiedere all’ex sindaco Luca Sani, all’ex Segretario comunale e agli ex consiglieri comunali la refusione dei costi per danno erariale sostenuti per consulenze legali afferenti all’accordo stesso.
Contemporaneamente è stato trasmesso al sindaco e al segretario comunale di Massa Marittima il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 3 febbraio 2011 al fine di una piena conoscenza per la risposta che il Sindaco e il Consiglio Comunale dovrà dare entro il 14 marzo sulla Mozione presentata dalla Lista Civica Massa Comune. Ne consegue che, puntualizza Grisanti per conto della lista civica Massa Comune, «qualora entro il prossimo 14 marzo non venga data ufficiale risposta alla mozione decidendo di non tutelare l’Ente Locale innanzi a potenziali gravissimi danni erariali, saranno informati la procura regionale toscana, la corte dei conti, la procura di Grosseto, la prefettura e il garante della comunicazione presso la Regione Toscana».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente
Dott. PREDEN Roberto – Presidente Sezione
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente Sezione
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23378-2009 proposto da:
R.L. ((OMISSIS)), in proprio e nella qualità di erede di R.A.M.L. e nella qualità di procuratore di R.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato FOLLIERI ENRICO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE MALTIGNANO ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ORTENZI MASSIMO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 643/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 08/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
uditi gli avvocati Fabrizio LOFOCO per delega dell’avvocato Enrico Follieri, Massimo ORTENZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso, p.q.r., per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. – A seguito di gravame proposto dal Comune di Maltignano, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata l’8 novembre 2009, riformò la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva condannato il predetto Comune al pagamento in favore degli attori R.A.M.L. e R.L. (quest’ultimo in proprio e quale procuratore di R.A.M.) di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in relazione alla mancata approvazione di una lottizzazione, oggetto di un accordo intervenuto nel 1989 tra lo stesso Comune e gli attori a seguite della emanazione di alcuni provvedimenti volti alla localizzazione di interventi pubblici ed alla espropriazione di suoli di loro proprietà, che avevano dato luogo a contenzioso. Detto accordo prevedeva l’approvazione di due lottizzazioni private in cambio della cessione gratuita di alcune aree per la realizzazione di opere pubbliche, obbligazione, quest’ultima regolarmente adempiuta mediante consegna delle aree subito dopo detta approvazione da parte del Comune, laddove quella tra le due lottizzazioni che era sottoposta all’esame regionale per la definitiva approvazione non la aveva poi riportata.
2. – La Corte di merito accolse la eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, riproposta dal Comune appellante dopo che il primo giudice la aveva respinta qualificando il rapporto giuridico in controversia come una transazione e non già come accordo procedimentale sostitutivo di un provvedimento amministrativo della L. n. 241 del 1990, ex art. 11.
Premesso che non è configurabile il vizio di genericità dell’appello per motivi inerenti alla giurisdizione, atteso che il giudice dell’impugnazione ha il potere di verificare di ufficio la sussistenza della propria giurisdizione, sicchè è sufficiente che egli venga investito della relativa questione per impedire la formazione del giudicato interno sul punto, indipendentemente dal grado di specificità delle censure, osservò il giudice di appello che l’oggetto della controversia atteneva alla esecuzione dell’accordo intercorso tra il privato e la p.a. al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, e, pertanto, essa rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della citata L. n. 241 del 1990, art. 11, comma 5, comprensiva di tutte le controversie concernenti l’esercizio della funzione amministrativa mediante lo strumento dell’accordo.
Aggiunse la Corte che, anche in caso di ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, si sarebbe dovuta comunque dichiarare inammissibile la domanda subordinata, proposta ex art. 2041 cod. civ., per insussistenza dei presupposti dell’azione di arricchimento senza causa.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre R.L., in proprio e quale erede del germano R.A.M.L. e quale procuratore di R.M.A., sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso il comune di Maltignano, che ha altresì depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. – Il primo motivo di ricorso attiene alla asserita violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ.. Avrebbe errato la Corte d’appello di Ancona nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in mancanza di uno specifico motivo di appello.
L’Amministrazione comunale appellante si era, infatti, limitata – osserva il ricorrente – a chiedere una “previa verifica della competenza del g.o. in relazione alla controversia de qua” (così nelle conclusioni dell’atto di appello). La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se ricorre violazione dell’art. 342 c.p.c. nonchè art. 112 c.p.c. nel caso in cui il giudice di appello dichiari il difetto di giurisdizione, riformando la sentenza resa dal giudice di primo grado, senza che la parte appellante abbia formulato uno specifico motivo di appello sul punto e limitandosi a chiedere una previa verifica sulla giurisdizione del giudice adito in primo grado.
2.1. – La censura è destituita di fondamento.
2.2. – La denuncia di genericità dell’appello in tema di .giurisdizione va confutata sulla base dell’assorbente principio secondo cui il potere di rilievo d’ufficio impone al giudice dell’impugnazione il controllo dell’esistenza della propria giurisdizione indipendentemente dalle prospettazioni della parte, in quanto la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto dall’applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa (cfr. Cass. S.U. 261/2003, 14275/2002). Di conseguenza, è sufficiente che si investa il Giudice dell’impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata (v., in tal senso, Cass., S.U., sent. n. 14288 del 2007).
Alla stregua di tale principio di diritto, deve fornirsi risposta negativa al quesito formulato con il motivo di ricorso.
3. – Con la seconda doglianza si deduce la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 11, e degli artt. 1218 e 1965 cod. civ.. Secondo il ricorrente, non troverebbe applicazione, nella specie, ratione temporis, il D.Lgs. n. n. 80 del 1998 sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo stata l’azione introdotta nel 1996, e, quindi, anteriormente alla entrata in vigore della citata normativa. Inoltre, a differenza di quanto sostento nella sentenza impugnata, non si sarebbe in presenza di un accordo intervenuto nell’ambito del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 11, ma di una transazione che ha stabilito la eliminazione di alcuni giudizi pendenti innanzi al T.A.R., nonchè l’obbligo per il Comune di approvare le due lottizzazioni e la trasmissione della proprietà e del possesso materiale di alcune aree dei R. per la realizzazione di interventi pubblici. E la controversia sarebbe stata originata dall’inadempimento da parte del Comune dell’obbligo, derivante dalla predetta transazione, di approvare una delle lottizzazioni, pur in presenza dell’adempimento ad opera dei R., della propria obbligazione di consegnare le aree sulle quali l’Amministrazione aveva poi proceduto alla realizzazione delle opere pubbliche.
In relazione a tale motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se ricorre la giurisdizione del Giudice amministrativo L. n. 241 del 1990, ex art. 11, comma 5, nell’ipotesi in cui il Comune e dei privati stipulino un accordo transattivo con il quale si pattuisca: da una parte, che i privati rinuncino ad alcuni ricorsi promossi innanzi al TAR avverso provvedimenti comunali volti alla localizzazione di interventi pubblici ed all’espropriazione di aree di proprietà degli stessi e concedano l’immediata disponibilità materiale di tali aree per la realizzazione di alcuni pubblici interventi; dall’altra, che il Comune assuma l’obbligo di approvare due piani di lottizzazione interessanti le aree di proprietà dei privati e questi ultimi agiscano nei confronti del Comune per la mancata approvazione di una delle lottizzazioni, a titolo di risarcimento dei danni o, comunque, di arricchimento senza giusta causa, avendo i privati adempiuto al loro obbligo di rinunciare ai giudizi e di consegnare le aree al Comune”. 4.1. – Anche tale censura si rivela immeritevole di accoglimento.
4.2. – Correttamente, invero, la Corte territoriale ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione a decidere sulla controversia sottoposta al suo esame.
Al riguardo, deve anzitutto sgomberarsi il campo dall’equivoco in cui è caduto il ricorrente, per un male inteso ossequio al principio tempus regit actum, nel ritenere inapplicabile la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 80 del 1998 a controversie introdotte anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso. Come già chiarito da queste Sezioni Unite, la L. n. 241 del 1990, art. 11, comma 5, che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi del provvedimento conclusi dalla P.A. con gli interessati, è applicabile, quale norma sulla giurisdizione, anche agli accordi stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore(v. Cass., S.U. sent. n. 24009 del 2007; ord. n. 3002 del 2008).
4.3. – Quanto alla riconducibilità, ritenuta dalla Corte marchigiana, dell’accordo transattivo per cui è causa alla tipologia degli accordi sostitutivi del provvedimento, ai fini della affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie che li riguardino, a norma del D.Lgs. n. 80 del 1998, citato art. 11, comma 5, deve rilevarsi che il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione di indirizzi giurisprudenziali in materia di giurisdizione già delineati.
Secondo l’orientamento espresso da queste Sezioni Unite, cui il Collegio intende dare continuità, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia, promossa dal privato nei confronti del Comune, avente ad oggetto L’adempimento o, in subordine, la risoluzione di una convenzione di lottizzazione, detta giurisdizione trovando fondamento normativo – a prescindere dalla portata del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, a seguito e per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 281 del 2004, in relazione ad ipotesi di preesistente giurisdizione amministrativa nella materia urbanistica – nella L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, comma 5, il quale, nel devolvere al Giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dalla p.a. con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo, configura un’ipotesi di giurisdizione esclusiva correlata non ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, quale che sia la materia che ne costituisce oggetto (v.
Cass., S.U., ord. n. 3002 del 2008, cit. Cfr. anche, Cass., S.U. sent. n. 24009 del 2007, cit.; Cass., S.U., ord. n. 9151 del 2009).
Si tratta, infatti, di atti endoprocedimentali, che si collocano, cioè, all’interno di un procedimento amministrativo complesso, finalizzato a consentire al privato di edificare su terreni di sua proprietà: e la controversia non attiene ad aspetti meramente patrimoniali del rapporto concessorio, involgendo invece valutazioni strettamente inerenti a detto rapporto nel momento funzionale.
La conclusione non può mutare ove, come nella specie, si tratti di accordo transattivo concluso tra il privato ed il Comune a seguito della instaurazione di un contenzioso, accordo che si configura, del pari, quale atto che si inserisce all’interno del procedimento amministrativo. Resta, dunque, confermata l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia di cui si tratta.
5. – Con il terzo motivo, si lamenta la violazione del principio di conservazione degli effetti della domanda e della cd. translatio iudicii, per non avere la sentenza impugnata indicato il giudice avente giurisdizione, con rimessione della parte innanzi a detto giudice e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, in conformità all’orientamento della giurisprudenza e alla normativa sopravvenuta (L. n. 69 del 2009, art. 59).
In relazione a tale censura il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se ricorre violazione del principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda e della cd. translatio iudicii allorchè il giudice di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata che ha deciso nel merito, dichiari il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado, senza indicare il giudice avente giurisdizione e senza rimettere le parti innanzi ad esso, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice carente di giurisdizione”. 6.1. – La doglianza è infondata.
6.2. – Deve rilevarsi al riguardo che la sentenza impugnata (16 ottobre-8 novembre 2008) risale ad epoca anteriore alla emanazione della L. n. 69 del 2009, la cui applicazione è invocata dal ricorrente. L’art. 59 della predetta legge, dopo avere, al comma 1, stabilito che “il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”, dispone, al comma 2, che “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute…”.
La disposizione invocata trae origine dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 30, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Tale sentenza imponeva la emanazione di una nuova disciplina legislativa, peraltro vincolata dal dictum della sentenza solo nel senso di essere tenuta a dare attuazione al principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato davanti al giudice che ne è munito, con facoltà per il legislatore di disciplinare, nel modo ritenuto più opportuno, il meccanismo della riassunzione.
6.3. – Alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, e nella situazione di vuoto normativo che ne era seguita prima della emanazione della L. n. 69 del 2009, alla Corte marchigiana non si sarebbe potuto, nella specie, di certo fare carico di un obbligo di rimessione delle parti al giudice munito di giurisdizione, ma solo del rispetto del suo obbligo costituzionale di assicurare una adeguata risposta alla domanda di giustizia, di modo che l’errore della parte sulla giurisdizione non si risolvesse in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda. Ebbene, nella specie, il giudice di secondo grado ha operato in conformità ai predetti canoni: la sentenza impugnata, il cui dispositivo non contiene alcuna pronuncia nel merito, ha indicato in modo sostanzialmente non equivoco il giudice avente giurisdizione.
6.4. Resta fermo, invece, che l’attuale ricorrente, proprio alla stregua della richiamata pronuncia del giudice delle leggi, cui è seguito l’intervento legislativo, dalla stessa richiesto, di cui alla L. n. 69 del 2009, citato art. 59, comma 1, ben avrebbe potuto riassumere il giudizio innanzi al giudice amministrativo, già individuato come quello munito di giurisdizione sulla controversia de qua.
7. La conferma della carenza di giurisdizione in capo al giudice ordinario nella specie assorbe l’esame del quarto e del quinto motivo del ricorso, con i quali si contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della inammissibilità della domanda subordinata dei R. di ingiustificato arricchimento per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2041 e segg. cod. civ..
8. – Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello condannato i R. al pagamento delle spese del giudizio nonostante la decisione avesse riguardato una questione controversa di giurisdizione e malgrado il rispetto da parte degli stessi della convenzione intercorsa con il Comune.
Il motivo si conclude con la enunciazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se ricorre violazione dell’art. 91 c.p.c. nella ipotesi in cui il giudice di secondo grado condanni la parte appellata al pagamento integrale delle spese legali relative al primo ed al secondo grado di giudizio, nonostante la decisione del giudice di appello abbia riguardato una questione controversa di giurisdizione, con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice adito e nonostante, nel merito, chi ha agito in giudizio abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal.’accordo transattivo intercorso, cedendo le aree di proprietà senza ricevere la controprestazione”. 9.1. – Il motivo è inammissibile.
9.2. – In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato detto principio, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare o meno in tutto o in parte le spese di lite (v., ex plurimis, Cass., sentt. n. 25270, n. 17145 del 2009, n. 406 del 2008).
10. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5700,00, di cui Euro 5500,00 per onorari.
LA NAZIONE
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto a cura dell’URP
Web www.provincia.grosseto.it e-mail urp@provincia.grosseto.it
2011-02-09
PANORAMA POLITICO
Massa Marittima COMUNE PARLA IL SINDACO BAI, DOPO GLI ULTIMI ATTI SULLO SPINOSO CASO DELLA CONVENZIONE «Ex Molendi, impossibile attuare ciò che chiede la lista civica»
«IO COME sindaco ho il dovere di tutelare al massimo l’ente di fronte a qualunque atto senza trascinarlo in ulteriori conseguenze legali». Questo il commento del sindaco di Massa Marittima Lidia Bai alla mozione presentata dalla lista civica «Massa Comune» con cui si propone di revocare la convenzione firmata nel 1998 con la Immobiliare Porta al Salnitro relativa all’utilizzo e alla destinazione dell’area ex Molendi. Purtroppo dopo poco molte cose cambiarono, provocando il blocco del progetto di costruzione del noto parcheggio sotterraneo che ha finito per portare ad un lodo arbitrale e alla richiesta di indennizzo di ben 5 milioni e mezzo di euro formulata dalla stessa Salnitro.
FRA L’ALTRO dopo l’atto che è stato approvato nel 1998 dal consiglio comunale seguì nel febbraio del 2003 un atto transattivo che in pratica revocava il regolare rapporto fra le parti. «Ad oggi comunque — aggiunge la Bai — l’unico atto firmato resta quello del 1998 e essendo fra l’altro già partito l’arbitrato ritengo impossibile attuare quanto indicato dalla lista civica. Ad ogni modo — taglia corto il sindaco stesso — vista la delicatezza dell’argomento, non sono assolutamente propensa a costituire il Comune in giudizio di fronte al Tar della Toscana con conseguenze ancor più gravi per le casse comunali». Nel frattempo la richiesta che è stata avanzata dalla lista civica sarà oggetto di analisi da parte dei legali dell’amministrazione comunale.
Per la maggior parte della dichiarazione si dice che la proposta è inattuabile, ma poi si afferma che la richiesta sarà oggetto di analisi da parte dei legali dell’amministrazione comunale.
Delle due l’una.
LA NAZIONE
Rassegna stampa quotidiana della Provincia di Grosseto a cura dell’URP
Web www.provincia.grosseto.it e-mail urp@provincia.grosseto.it
2011-02-02
PANORAMA POLITICO
Massa Marittima «Il Comune faccia ricorso al Tar sulla vicenda dell’ex area Molendi» A chiederlo, con una mozione, i consiglieri Montomoli e Orizzonte
IL COMUNE deve fare ricorso al Tar per chiedere la nullità della procedura arbitrale attivata lo scorso 7 Maggio 2010 dalla società Molendi Sergio e Renzo Srl, ora Immobiliare «Porta al Salnitro srl», per ottenere dall’amministrazione comunale un risarcimento danni per la mancata realizzazione del parcheggio di Piazzale Mazzini. Questo, in sintesi, il contenuto della mozione presentata dai consiglieri comunali di opposizione Federico Montomoli e Gennaro Orizzonte, del gruppo «Massa Comune» che, prendendo spunto da numerose sentenze della magistratura civile ed amministrativa e da alcune disposizioni del nuovo Codice del processo amministrativo, invita il sindaco Lidia Bai a costituirsi in giudizio entro il prossimo 14 Marzo per chiedere la nullità della clausola compromissoria contenuta all’articolo 11 della convenzione approvata in consiglio comunale lo scorso 28 Dicembre 1998 per «difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella risoluzione delle controversie intercorse tra le parti nella realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’Area Molendi». Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione Civile, a sezioni riunite, secondo quanto riferito nell’ordine del giorno, stabiliscono infatti che «benché un ente locale, nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, non ne deriva una piena ed assoluta equiparazione, essendo essa portatrice di un interesse pubblico al quale deve ispirarsi». Ne conseguirebbe pertanto che «all’amministrazione è preclusa la possibilità di avvalersi di accordi o convenzioni, perché in tal modo il componimento della vertenza sarebbe affidato a soggetti in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, privo di adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta». Il Comune di Massa Marittima, in altre parole, avrebbe piena facoltà di recedere o modificare, anche in modo unilaterale ed autoritativo, gli impegni assunti con la convenzione, costituendosi comunque in giudizio di fronte al Tar della Toscana entro il termine del 14 Marzo 2011, individuato dal nuovo Codice del processo amministrativo quale limite temporale per l’annullamento di un provvedimento amministrativo per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.Una sorta di reset all’intera vicenda, insomma, quello richiesto dal gruppo consiliare «Massa Comune» che, per singolare paradosso, potrebbe consentire al Comune di sospendere, ed in ultima analisi annullare, le ingenti richieste presentate al Collegio arbitrale dalla società immobiliare «Porta al Salnitro» che, secondo voci ufficiose, avrebbe richiesto al Comune di Massa Marittima un risarcimento danni di ben 5 milioni e mezzo di Euro, compresi gli onorari spettanti agli arbitri, nonchè spese, diritti ed onorari della difesa, ai quali si aggiungerebbero i 22 mila Euro di spese legali già corrisposte dall’ente locale agli avvocati Luciano Giorgi e Francesco Amerini.
Gianfranco Beni








