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Oggi nella nostra rubrica “Cos’è?”, parliamo di un’altra istituzione spesso citata dai giornali nazionali e locali: il Tribunale Amministrativo Regionale.
Questa disquisizione è ottenuta dalla rielaborazione del materiale disponibile su Wikipedia.
DEFINIZIONE
Nell’ordinamento italiano i tribunali amministrativi regionali (TAR) sono organi di giurisdizione amministrativa,competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da privati che si ritengono lesi (in maniera non conforme all’ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo. Si tratta di giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato
I TAR sono venti, con circoscrizione corrispondente al territorio della relativa regione, e hanno di norma sede nel capoluogo regionale.
Oggetto della giurisdizione dei TAR
In generale, la giurisdizione dei TAR concerne la legittimità (cioè la conformità o meno a regole giuridiche) di atti lesivi di interessi legittimi, ma in casi eccezionali attiene anche al merito (vale a dire a valutazioni di opportunità dell’azione amministrativa). In alcune materie tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi (posizioni dei singoli, tutelate dall’ordinamento in quanto coincidenti con un interesse pubblico generale), si estende ai diritti soggettivi (posizioni garantite in modo diretto nei confronti di altri soggetti, ai quali incombe un obbligo volto ad assicurare in via immediata il godimento del diritto stesso), la cui cognizione è normalmente sottratta al giudice amministrativo e riservata al giudice ordinario (tribunale, ecc.).
La sfera di competenza di ciascun TAR comprende i ricorsi volti contro atti di enti o di organi la cui sfera di azione si svolga esclusivamente nell’ambito regionale (per esempio di comuni, province, e regione; o di prefetti o altri organi periferici dello stato), nonché i ricorsi che attengano ad atti di organi centrali dello Stato e di enti pubblici ultraregionali, purché gli effetti dell’atto siano territorialmente limitati alla circoscrizione del TAR.
Il ricorso davanti ai TAR
La proposizione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento (così che l’amministrazione potrà portare a esecuzione, anche coattivamente, le pretese che ne derivino: per esempio, procedere all’occupazione di un bene immobile o a eseguire direttamente, a spese dell’interessato, prestazioni ordinate a quest’ultimo); tuttavia, qualora l’esecuzione sia idonea a causare danni gravi e irrecuperabili ossia non risarcibili, il TAR, su istanza del ricorrente, può disporre sollecitamente la sospensione.
Le decisioni dei TAR
Con la propria decisione il TAR, ove ritenga fondato il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, e l’autorità amministrativa dovrà uniformarsi ai criteri in essa fissati; le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive e acquistano valore di cosa giudicata: il caso concreto deciso non può essere dedotto in altro giudizio, ove, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, non sia stato proposto appello.
Le decisioni e le ordinanze dei TAR possono essere appellate davanti al Consiglio di Stato.
In questi ultime settimane si è molto parlato della Corte dei Conti: vi presentiamo breve panoramica sull’organo, tratta dal Discorso di insediamento pronunciato ieri dal Presidente Luigi Giampaolino.
La Costituzione intesta alla Corte dei conti due funzioni: la funzione di controllo e quella giurisdizionale.

Luigi Giampaolino
La prima, che va dal controllo preventivo a quello successivo sulle gestioni, anche in relazione al poliformismo organizzativo e funzionale delle attuali amministrazioni e degli enti pubblici ad esse equiparati, ha un connotato prevalente, l’ausiliarietà: ausiliarietà anzitutto del Parlamento, ma anche del Governo.
La Corte esercita tale funzione in posizione di autonomia e indipendenza, pur essa costituzionalmente garantita e che, a seguito dell’evoluzione in chiave autonomistica dell’assetto costituzionale, si è estesa in direzione delle amministrazioni regionali e locali, con conseguenti referti alle Assemblee rappresentative di tutte le istituzioni che “costituiscono” la Repubblica: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (art. 114 Cost.).
Quale sia il rilievo sostanziale della funzione di controllo nello Stato democratico è noto: offrire agli organi della rappresentanza e, perciò, all’opinione pubblica, il risultato delle verifiche eseguite sulla regolare – legittima, efficiente, efficace – gestione delle risorse finanziarie pubbliche: risorse attinte dalla collettività principalmente mediante il prelievo fiscale e consegnate, tramite i bilanci approvati dalle assemblee rappresentative, ai Governi – centrale, regionali, locali – per soddisfare la domanda di servizi e prestazioni dovute ai cittadini.
Si tratta, dunque, di una funzione di garanzia per l’intero ordinamento: garanzia che le amministrazioni svolgano con competenza ed efficienza le “missioni” loro affidate dal Parlamento e dalle Assemblee regionali; che le risorse – specie se scarse – vengano impiegate nella maniera più efficiente ed economica; che le amministrazioni siano avvertite di eventuali devianze dalle regole ad esse imposte dalla politica economica e finanziaria generale; che la gestione delle amministrazioni si svolga nel rispetto dei parametri normativi e finanziari dettati all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; che, infine, le amministrazioni operino con strutture e procedimenti che spostino a favore dei cittadini il rapporto fra spesa strumentale (quella per il mantenimento degli apparati) e spesa finale (quella per i servizi e le prestazioni al pubblico).
Il controllo successivo, infine, a garanzia dell’efficienza delle risorse utilizzate.
Nella pur ampia gamma di funzioni ed attraverso tutti i suddetti strumenti, la Corte attende sempre ad un’unica missione, quella cioè di garanzia dell’attività della Pubblica amministrazione, con riguardo, in particolare, a quella degli amministratori; a quella della spendita del pubblico denaro; a quella della gestione dei beni patrimoniali e ai comportamenti patrimonialmente rilevanti.








