FALUSI
Incongruenze amministrative
di Gennaro Orizzonte
La Corte Costituzionale con Sentenza dell’ 11 ottobre 2012 n. 223, ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui si dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 50.000 euro.
La decisione è scaturita dall’evidenza della natura tributaria del prelievo previsto dalla norma censurata, ritenendo che il tributo imposto determini un irragionevole effetto discriminatorio, essendo la platea dei soggetti passivi limitata ai soli lavoratori pubblici.
Pertanto l’Unione di Comuni, con la Det.Dir. n. 214 del 13/03/2013, ha correttamente disposto la restituzione delle illegittime decurtazioni operate sui trattamenti economici dei propri dipendenti.
Non si capisce però come mai nel nostro Comune tale dettato normativo non venga interamente applicato, visto che all’art.6 della suddetta Legge, relativo alla “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, è nella realtà dei fatti “ignorato” dalle nostre istituzioni.
Caso eclatante è quello dell’Istituto Falusi, per la cui presidenza spetta, a norma di Regolamento di organizzazione, “un’indennità di carica, di importo pari al massimo di quella prevista dalla Legge per la carica di assessore di Comune con pari classificazione amministrativa di quello di Massa Marittima, secondo la normativa vigente”.
Eppure il comma 2 del dettato normativo parla chiaro, stabilendo che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 Euro a seduta giornaliera.”
Ma ad oggi, nonostante pronunce di legittimità costituzionali che non inficiano l’applicazione del predetto articolo, una formale interrogazione del gruppo consiliare ed una diffida, tutto tace ed il Presidente continua a godersi i soldi dei contribuenti, senza che il nostro Sindaco abbia quantomeno spiegato come mai non ritenga, nella sua qualità di organo di vigilanza dell’ azienda pubblica di servizi, di procedere con revisione statutaria dell’A.S.P e con la revoca dell’indennità del Presidente dell’ “Istituto Falusi”.
Ricordo a me stesso, che il comma 2 conclude affermando che “La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariali e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli“.
Se non interessa a voi…
Cilicio
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Cilicio
Il cilicio era una veste intessuta di peli di capra, ruvida e scomoda, che era in uso ai soldati dell’esercito Romano. Il termine proviene dal greco κιλίκιον (kilíkion), ovvero della regione della Cilicia[1], l’odierno Sud della Turchia. Dai soldati romani il cilicio passò agli anacoreti cristiani, che erano soliti indossarlo sulla nuda pelle per fare penitenza e mortificare la carne. Restò in uso ai penitenti, ad alcuni pellegrini e come strumento di santificazione e purificazione in alcuni ordini o confraternite religiose.
Indica, per estensione, una cinghia uncinata o formata da una corda ruvida costellata di nodi, che viene stretta attorno alla vita o alla coscia in modo da provocare un dolore non estremo ma costante.
Incongruente: contraddittorio, irragionevole, assurdo, illogico, inopportuno, sconveniente, discordante.
Aggiungo anche irritante come l’orticaria